Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 dicembre 2004
Scioglimento di cinque societa' cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Bologna

Visti gli articoli 2545-septiesdecies e octiesdecies del codice civile che prevedono lo scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative e dei loro consorzi, nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo 6 del 17 gennaio 2003;
Visto l'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;
Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle societa' cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-septiesdecies codice civile;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
Considerato che la consultazione degli archivi dell'Ufficio registro delle imprese - presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna e degli atti d'ufficio relativi alle ispezioni ordinarie biennali ha permesso di rilevare che gli enti cooperativi di cui al presente decreto, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e non risulta nemmeno, per gli stessi, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 delle societa' cooperative:
1. cooperativa mandamentale edilizia fra mutilati ed invalidi di guerra soc. coop a r.l., con sede in via Emilia n. 25 a Imola (Bologna), costituita con rogito notaio Secondo Barisone in data 27 novembre 1955, codice fiscale n. 00633980370, n. Rea BO/115143;
2. cooperativa garanzia di Bologna soc. coop. a r.l., con sede piazza Costituzione n. 8 a Bologna, costituita con rogito notaio Giulio Filiberti in data 20 gennaio 1977, codice fiscale n. 01148210378, n. Rea BO/236061, B.u.s.c. n. 3015/151909;
3. cooperativa edilizia San Michele soc. coop. a r.l., con sede in piazza Galileo n. 7 a Bologna, costituita con rogito notaio Gregni Antonio in data 23 dicembre 1981, codice fiscale n. 02271100378, n. Rea BO/270587, B.u.s.c. n. 3455/188254;
4. cooperativa programmazione spettacoli soc. coop. a r.l., con sede in via Riva Reno n. 75/3 a Bologna, costituita con rogito notaio Verano Pojani in data 29 marzo 1977, codice fiscale n. 01156860379, n. Rea BO/236806, B.u.s.c. n. 3011/151769;
5. cooperativa musicisti creativi La Pera soc. coop. a r.l., con sede in via del Carroccio n. 16 a Bologna, costituita con rogito notaio Federico Stame in data 17 febbraio 1978, codice fiscale n. 01195690373, n. Rea BO/242562, B.u.s.c. n. 3099/l60263.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorita' di vigilanza, verra' informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
Bologna, 20 dicembre 2004
Il direttore provinciale: Casale
 
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