Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 27 gennaio 2005 |
Istituzione presso il Ministero dell'interno di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilita'. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2003, n. 296, recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a ridurre i rischi ed a limitare i disagi della mobilita' invernale in concomitanza con il periodo delle festivita' natalizie»; Vista la risoluzione n. 7-00423 - Armani, approvata il 13 luglio 2004 dalle Commissioni VIII e IX riunite della Camera, con la quale si impegna il Governo ad istituire presso il Ministero dell'interno un Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilita', per fronteggiare le crisi che interessino la rete stradale ed autostradale, derivanti da eventi meteorologici, nonche' calamitosi in genere; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell'interno le funzioni e i compiti di spettanza statale in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di coordinamento delle forze di polizia; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», in base al quale ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, cui compete, altresi', secondo quanto previsto al comma 3, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati; Considerato il ruolo istituzionale svolto dalla specialita' Polizia stradale della Polizia di Stato, cui spetta in via principale l'espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e che alla medesima specialita' e' attribuito da direttive ministeriali il compito di vigilanza ed intervento lungo la viabilita' autostradale - in via esclusiva e sulla base di apposite convenzioni operative con gli enti concessionari delle autostrade - e lungo la grande viabilita' del Paese; Visto l'art. 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specifiche competenze in materia di trasporti e viabilita'; Premesso che la sicurezza stradale rappresenta un obiettivo fondamentale che richiede una strategia di coordinamento specialmente nei momenti in cui la mobilita' stradale assume livelli di particolare criticita', derivanti da avversita' atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attivita' dell'uomo, che interessino le reti stradali ed autostradali; Considerata la sempre maggiore interconnessione dei sistemi e delle modalita' di trasporto nazionale terrestre; Considerata l'esigenza di garantire un piu' funzionale ed efficace coordinamento delle procedure, dei tempi e delle modalita' di intervento dei medesimi soggetti coinvolti a diverso titolo nell'attivita' di gestione della mobilita' e delle situazioni di crisi, al fine di ridurre i rischi di incidenti e di congestione della circolazione e di limitarne le conseguenze; Ritenuta la necessita' di disporre l'istituzione del Centro di coordinamento previsto dalla citata risoluzione, adeguando e migliorando le forme di coordinamento gia' previste;
Decreta:
Art. 1. Istituzione del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilita'
1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilita', di seguito chiamato Centro nazionale, quale struttura di coordinamento tecnico-amministrativo con il compito di disporre gli interventi operativi, anche di carattere preventivo, per fronteggiare le situazioni di crisi derivanti da avversita' atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attivita' dell'uomo, che interessino la viabilita' stradale ed autostradale e siano suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilita' generale del Paese. |
| Art. 2. Composizione
1. Il Centro nazionale e' presieduto dal direttore del Servizio Polizia stradale ed e' composto da un rappresentante del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento della protezione civile, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di Ferrovie dello Stato S.p.A., di ANAS S.p.a., dell'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori (A.I.S.C.A.T.). 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio Polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Per assicurare il monitoraggio periodico delle procedure di raccordo con i comitati operativi per la viabilita' di cui all'art. 4, nonche' la pianificazione generale, lo studio e l'analisi delle esigenze tecnico organizzative di tali strutture, il Centro nazionale e' altresi' integrato da un rappresentante del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. 4. I rappresentanti designati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assumono le funzioni di vicepresidente per le attivita', rispettivamente, di cui all'art. 3, comma 2, e comma 3. 5. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato uno o piu' componenti supplenti. 6. Alla nomina dei componenti si provvede con decreto del Ministro dell'interno. 7. Alle riunioni del Centro nazionale possono essere invitati a partecipare rappresentanti di Forze e Corpi di polizia di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nonche' rappresentanti di enti territoriali e locali ovvero amministrazioni, enti o associazioni a vario titolo interessati. |
| Art. 3. Modalita' organizzative e di funzionamento
1. Il Centro nazionale opera presso il Servizio Polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e si avvale delle risorse umane e delle strutture logistiche e tecnologiche del Servizio Polizia stradale. 2. Il Centro nazionale e' convocato dal Presidente in occasione di situazioni di crisi in atto o potenziali inerenti la viabilita', che rendano necessario il coordinamento di strutture nazionali e territoriali, senza particolari formalita' e con modalita' improntate ad esigenze di massima rapidita'. 3. Per le attivita' di studio, analisi e pianificazione delle misure da adottare, nonche' per il monitoraggio della funzionalita' delle procedure di raccordo, la convocazione e' disposta con congruo preavviso e con l'indicazione degli argomenti, ove possibile documentati, posti all'ordine del giorno. 4. Il Centro nazionale, quando attivato, informa e aggiorna il Dipartimento della protezione civile sulle situazioni di crisi nonche' sugli interventi eventualmente posti in essere, assicurando un costante flusso di comunicazione tra le strutture operative del Servizio Polizia stradale di cui al comma 1 e la corrispondente struttura dell'Ufficio gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile. 5. Per lo svolgimento della propria attivita' il Centro nazionale fa riferimento all'attivita' di previsione svolta dalla Veglia Meteo e dal Centro funzionale del Dipartimento della protezione civile, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2004, n. 59. |
| Art. 4. Comitato operativo per la viabilita'
1. A livello periferico l'attivita' del Centro nazionale e' assicurata per il tramite di strutture di coordinamento temporanee che assumono la denominazione di Comitato operativo per la viabilita', istituite presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. 2. Il Comitato operativo per la viabilita', coordinato da un funzionario della carriera prefettizia designato dal prefetto, e' composto dal dirigente della sezione della Polizia stradale o suo delegato, da un ufficiale designato dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, da un funzionario designato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e puo' avvalersi della collaborazione delle amministrazioni e degli enti il cui apporto e' ritenuto necessario per l'esercizio delle funzioni demandate. 3. Il Comitato operativo per la viabilita' opera in stretto collegamento con il Centro nazionale, di cui e' parte integrante e che tiene costantemente informato; in particolare, in considerazione della rete viaria e delle possibili implicazioni su altre modalita' di trasporto presenti sul territorio di competenza, promuove l'elaborazione di piani di settore, coordinando la predisposizione e l'attuazione di idonee misure preventive e di intervento, anche attraverso la stipula di appositi protocolli operativi, in conformita' agli indirizzi definiti dal Centro nazionale. |
| Art. 5. Attivita' del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilita'
1. Il Centro nazionale svolge i seguenti compiti: a) nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 3, comma 2: 1) gestisce le situazioni di crisi della viabilita', assicurando la tempestiva adozione delle necessarie misure di assistenza e soccorso; 2) segue l'evoluzione dell'evento, effettuando rilevazioni, analisi e verifiche; 3) acquisisce, per il tramite dei comitati operativi per la viabilita', i necessari elementi conoscitivi e di valutazione su situazioni di rischio in atto o potenziali; 4) opera in collegamento con il Centro coordinamento per l'informazione sulla sicurezza stradale (C.C.I.S.S.), istituito con la legge 30 dicembre 1988, n. 556, per assicurare le informazioni ritenute necessarie; b) nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 3, comma 3: 1) definisce le modalita' operative di coordinamento, indicando anche criteri uniformi per la raccolta e la trasmissione di dati e notizie sugli scenari di rischio, sulle risorse disponibili e sugli eventi da monitorare, al fine di assicurare, nel rispetto delle specificita' territoriali, l'osservanza di procedure omogenee; 2) esamina, in collegamento con i comitati operativi per la viabilita', i piani di settore, promuovendo l'attuazione ed il coordinamento delle misure preventive; 3) promuove l'armonizzazione dei protocolli stipulati da parte dei comitati operativi per la viabilita'. 2. In occasione di eventi emergenziali di protezione civile, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. |
| Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2005
Il Ministro dell'interno Pisanu
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi |
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