Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2004, n. 331
Attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, e 2002/57/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e succesive modificazioni;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni concernenti prove ed analisi sulle sementi di piante foraggere, sulle sementi di cereali, sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sulle sementi di barbabietole, sulle sementi di ortaggi, sui tuberi-seme di patate, sulle sementi di piante oleaginose e da fibra.



Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003,
n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.».

«Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle
navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002,
recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto
concerne il termine a partire da cui sono vietati gli
scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che
modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta
intensita' di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei
suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime
comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003,
riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003,
recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di
origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,
concernente il regime fiscale comune applicabile ai
pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate
di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine
di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole,
2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione
dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra, per quanto riguarda le analisi comparative
comunitarie.
La direttiva 2003/61/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L 165 del 3 luglio
2003.
La direttiva 66/401/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L 125 dell'11 luglio
1966.
La direttiva 66/402/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L 125 dell'11 luglio
1966.
La direttiva 68/193/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L 93 del 18 aprile
1968.
La direttiva 92/33/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L 157 del 10 giugno
1992.
La direttiva 92/34/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L 157 del 10 giugno
1992.
La direttiva 98/56/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. L 226 del 13 agosto
1998.
Le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE,
2002/57/CE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea n. L. 193 del 20 luglio 2002.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
24 dicembre 1969, n. 1164, reca: «Norme sulla produzione e
sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa
della vite».
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca: «Disciplina
dell'attivita' cementiera».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, reca: «Regolamento di esecuzione della legge
5 novembre 1971, n. 1096».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 697, reca: «Regolamento recante norme
di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla
commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla
produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 698, reca: «Regolamento recante norme
di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla
commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle
sementi».
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, reca:
«Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali».



 
Art. 2. Prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi di piante delle specie ortive e delle specie agrarie e sui tuberi-seme di
patate

1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di patate sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici della certificazione ed a controllare che le sementi ed i tuberi-seme di patate soddisfano le condizioni previste.
2. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 1 riguardano il controllo a posteriori dei campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di patate, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:
a) sementi e tuberi-seme di patate raccolti in Paesi terzi;
b) sementi e tuberi-seme di patate adatti all'agricoltura biologica;
c) sementi e tuberi-seme di patate commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.
 
Art. 3. Prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di
moltiplicazione vegetativa della vite

1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite al livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici della certificazione ed a controllare che i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.
2. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 1 riguardano il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:
a) materiali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi;
b) materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica;
c) materiali di moltiplicazione commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversita' genetica.
 
Art. 4. Prove ed analisi sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e sui materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali

1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonche' i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate prove ed analisi su campioni per verificare la conformita' delle piante e dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti anche nel settore fitosanitario.
2. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonche' i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici di controllo delle piante e dei materiali di moltiplicazione ed a verificare che le piante e i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.
3. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 2 riguardano il controllo a posteriori di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato fitosanitario, di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonche' di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:
a) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti in Paesi terzi;
b) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti adatti all'agricoltura biologica;
c) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonche' piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversita' genetica.
 
Art. 5.
Disposizioni finanziarie

1. Le analisi e le prove di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono beneficiare di contributi finanziari della Comunita' europea e possono essere realizzate solo da autorita' statali o persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilita' dello Stato. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 6.
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/61/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2003/61/CE, nonche' degli ulteriori vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Alemanno, Ministro per le politiche
agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 6:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per la direttiva 2003/61/CE, vedi note alle premesse.



 
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