Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
CIRCOLARE 23 dicembre 2004, n. 49 |
Attivita' informativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004: esercizio dell'interpello. |
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Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro Direzione generale per l'attivita' ispettiva Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione Direzione generale della comunicazione Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilita' sociale delle imprese (CSR) Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale Direzione generale dell'immigrazione Direzione generale del mercato del lavoro Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione Direzione generale per le politiche previdenziali Direzione generale per l'innovazione tecnologica Direzione generale delle risorse umane e affari generali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali All'INPS Direzione centrale ispettorato All'INAIL Direzione centrale ispettorato All'ENPALS Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza All'INPGI Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All'IPSEMA Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All'ENASARCO Unita' organizzativa vigilanza e Coordinamento sedi e, per conoscenza All'Agenzia delle entrate - Direzione centrale accertamento Al Comando Carabinieri - Ispettorato del lavoro Al Comando generale della Guardia di finanza Alla Provincia autonoma di Bolzano Alla Provincia autononia di Trento Alla Regione Siciliana - Assessorato lavoro e previdenza sociale Ispettorato regionale del lavoro
A seguito dell'approvazione del decreto legislativo n. 124/2004, l'attivita' informativa istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha acquisito un ruolo di rilievo nell'ambito delle competenze istituzionali oggi riassunte nel citato decreto. Tale attivita' si puo' esercitare attraverso risposte a quesiti proposti: a) al Centro di contatto istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) alle Direzioni provinciali e regionali del lavoro; c) alla Direzione generale per l'attivita' ispettiva. attraverso l'interpello;
a) Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' un servizio che su tematiche relative alle politiche sociali e del lavoro contribuisce alla diffusione delle indicazioni ministeriali, mediante raccordo con le Direzioni generali interessate, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: congedi parentali, disabilita', tossicodipendenze, immigrazione, sostegno alle famiglie, volontariato, infanzia ed adolescenza, tipologie contrattuali di lavoro, ammortizzatori sociali, condizioni di lavoro, attivita' di comitati e commissioni del Ministero. Gli utenti possono contattare il servizio attraverso la chiamata telefonica o tramite l'invio di e-mail.
b) Quesiti alle Direzioni regionali e provinciali.
I quesiti rivolti alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche da parte di singoli lavoratori o imprese, sono riconducibili alle attivita' di cui all'art. 7, lettera c), e art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004. Tali articoli stabiliscono che il personale ispettivo fornisce chiarimenti in relazione alle leggi sulla cui applicazione deve vigilare e fornire indicazioni operative sulle modalita' per la corretta attuazione della predetta normativa. Si ricorda, ancora, che in tali ipotesi, il personale ispettivo puo' fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti di previdenza per i profili di competenza.
c) Interpello.
In riferimento all'interpello va precisato che lo stesso puo' esercitarsi su tutta la normativa statale, ivi compresa quella di natura regolamentare, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Va chiarito, inoltre, che il diritto di interpello si esplica esclusivamente su attivazione dei soggetti collettivi o rappresentativi individuati specificatamente dalla norma (associazioni di categoria, ordini professionali ed enti pubblici) i quali rivolgono a questo Ministero, per il tramite delle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero degli Istituti previdenziali in sede provinciale per le materie di competenza quesiti di ordine generale. L'elemento che differenzia l'interpello rispetto all'attivita' informativa svolta a livello territoriale e' dato dall'attualita' delle problematiche rappresentate, sulle quali, cioe', non sia ancora intervenuto alcun chiarimento o presa di posizione ufficiale dell'Amministrazione, ne' in sede di circolare ne' in sede di risposta ad un precedente interpello. Pertanto, le Direzioni provinciali del lavoro e gli Istituti previdenziali in sede provinciale, provvederanno ad inoltrare alla Direzione generale per l'Attivita' ispettiva i quesiti che, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 124/2004, siano pervenuti esclusivamente in via telematica solo dopo aver verificato attentamente l'effettiva sussistenza dei presupposti sopra indicati. Per quanto attiene alle modalita' operative dell'istituto, nonostante la norma non contenga alcun termine, va comunque evidenziata l'esigenza di fornire risposte il piu' possibile tempestive, sia pure in relazione alla complessita' e alla molteplicita' degli argomenti oggetto di quesito. Cio' premesso, ragioni di opportunita' richiedono, dunque, l'individuazione di termini, sia pure indicativi, per assicurare l'efficacia dell'istituto in esame. Le Direzioni provinciali del lavoro e gli Istituti previdenziali, pertanto, provvederanno a trasmettere, entro quindici giorni, alla Direzione generale per l'Attivita' ispettiva il quesito corredandolo di una, anche sintetica, relazione avente carattere istruttorio. Tale Direzione, ove il quesito riguardi problematiche che esulano dai profili di diretta competenza, provvede ad inoltrarlo alle Direzioni generali competenti ratione materiae, od a convocare, qualora il quesito sia ascrivibile alla competenza di piu' Direzioni generali, le Direzioni interessate per la valutazione congiunta del medesimo entro venti giorni. Le Direzioni generali coinvolte redigono il proprio parere motivato o la soluzione condivisa e la trasmettono alla Direzione generale per l'attivita' ispettiva entro venti giorni. La soluzione prospettata. ove condivisa, ovvero le diverse risposte formulate dalla Direzione generale per l'Attivita' ispettiva e dalle altre Direzioni generali interessate, saranno trasmesse, entro i successivi dieci gionri all'Ufficio legislativo per il parere giuridico di competenza. Allo scopo di dare massima diffusione alle soluzioni proposte ai quesiti ad interpello, appare utile che le stesse siano pubblicate sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un area appositamente dedicata. Da ultimo, con rilerimento agli effetti dell'interpello, si ribadisce che fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n. 689/1981) nonche' dell'applicazione delle sanzioni civili. Roma, 23 dicembre 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni |
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