Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 1 settembre 2004
Costituzione del Centro logistico interforze NBC, nonche' soppressione dello Stabilimento militare materiali difesa NBC e del Centro tecnico militare chimico fisico e biologico.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, e, in particolare, l'art. 3 che ha introdotto modifiche all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, su attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale dele Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare gli articoli 1 e 5, comma 1, lettera b);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 208 del 6 settembre 1997, recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2000, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 240 del 13 ottobre 2000, concernente regolamento della disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, in attuazione dei decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 79 del 4 aprile 1998, concernente l'attuazione del richiamato decreto legislativo n. 459 del 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che individua in annessa tabella A gli enti dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa dipendenti dall'Ispettorato logistico dell'esercito;
Visti i decreti ministeriali in data 30 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1984, registro n. 40 Difesa, foglio n. 129, e 25 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1984, registro n. 38 Difesa, foglio n. 234, concernenti rispettivamente dipendenza, ordinamento e compiti nonche' trasferimento di sede dello Stabilimento militare materiali difesa NBC;
Visti i decreti ministeriali in data 30 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1984, registro n. 40 Difesa, foglio n. 137, e 12 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1986, registro n. 10 Difesa, foglio n. 46, concernenti rispettivamente dipendenza, ordinamento e compiti nonche' aggiornamento strutturale del Centro tecnico militare chimico fisico e biologico;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 194 del 22 agosto 2001, con il quale e' stato disposto il transito dello Stabilimento militare materiali difesa NBC e del Centro tecnico militare chimico fisico e biologico alle dipendenze dell'Ispettorato logistico dell'esercito, previa espunzione dall'elenco di cui alla tabella C e collocazione nella tabella A annesse al citato decreto ministeriale 20 gennaio 1998;
Ravvisata a norma del richiamato art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'opportunita' di provvedere ad un accorpamento dei compiti dello Stabilimento militare materiali difesa NBC e di quelli del Centro tecnico militare chimico fisico e biologico, attraverso una riorganizzazione strutturale ed operativa volta a maggiori economie di gestione ed all'utilizzo delle risorse in un'ottica interforze;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:

Art. 1.

1. Lo Stabilimento militare materiali difesa NBC ed il Centro tecnico militare chimico, fisico e biologico, di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 20 gennaio 1998, sono soppressi.
2. E' istituito in Civitavecchia, alle dipendenze tecnico-operative dell'Ispettorato logistico dell'esercito, il Centro tecnico logistico interforze NBC, in seguito denominato anche «Centro», che assorbe le funzioni degli enti di cui al comma 1.
 
Art. 2.

I. Il Centro tecnico logistico interforze NBC svolge compiti di studio, verifiche ed applicazioni di carattere militare nei settori nucleare, biologico e chimico. In tali materie, fornisce consulenza ai comandi operativi interforze e di forza armata, sviluppa adeguate sinergie con gli enti operanti in ambiti contigui o complementari e contribuisce alla preparazione tecnico-professionale del personale del Ministero della difesa. Concorre all'approvvigionamento di materiali e mezzi di rilevazione, protezione e bonifica nucleare, biologica e chimica, per le esigenze delle Forze armate. Cura la riparazione, la modifica, il mantenimento, il controllo di efficienza e le indagini tecniche sui materiali NBC in uso alle stesse Forze armate.
2. Agli effetti dell'art. 5, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 1997, il Centro svolge le funzioni gia' assolte dallo Stabilimento militare dei materiali per la difesa NBC. Esso attua, altresi', i controlli tecnici mediante rilevamenti di parametri fisici, chimici e biologici, secondo le disposizioni del decreto ministeriale n. 284 del 2000 citato in premessa, rilasciando la relativa certificazione.
3. Nell'ambito delle attivita' d'istituto e previa autorizzazione del Ministro della difesa, il Centro puo' effettuare prestazioni anche a favore di organismi estranei all'Amministrazione della difesa e stipulare convenzioni con gli stessi.
 
Art. 3.

1. Per l'assolvimento delle attivita' istituzionali, il Centro e' organizzato al proprio interno in strutture dei livelli di direzione, ufficio, sezione e nucleo, come da organigramma in allegato 1, e dispone di contingenti di personale militare e civile secondo le piante organiche indicate in allegato 2. I compiti delle singole unita' ordinative interne sono elencati in allegato 3. Tali allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. In materia di riconversione per il reimpiego del personale civile a seguito della ristrutturazione dello stesso Dicastero, l'assimilazione tra i profili professionali dello stesso personale e' indicata nella tabella di comparazione in nota al citato allegato 2.
3. Le risorse umane impiegate nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1 sono costituite da personale militare e civile del Ministero della difesa. Alle citate strutture e' altresi' preposto stesso personale, di grado, ruolo e categoria indicati nella tabella in allegato 4, facente parte integrante del presente decreto.
4. Fermo restando il vincolo dell'invarianza delle dotazioni organiche di personale militare e civile dell'Amministrazione difesa, gli adeguamenti professionali ed organizzativi di cui alle tabelle allegate al presente decreto sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'esercito, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze connesse con i compiti istituzionali ed i programmi di lavoro del Centro, in coerenza con criteri di gestione economica e sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali.
 
Art. 4.

1. Il Centro e' retto da ufficiale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di grado non inferiore a colonnello, avente la qualifica di direttore. Egli e' responsabile dell'organizzazione dell'ente nonche' dell'impiego e della gestione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.
2. L'incarico di direttore e' conferito con decreto del Ministro della difesa ed ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze d'impiego dell'Esercito.
 
Art. 5.

1. Il direttore e' coadiuvato da un vice direttore, il quale lo sostituisce nei casi di assenze o impedimenti in tutte le sue attribuzioni, con l'esclusione di quelle connesse con le problematiche relative allo status del personale militare, tra cui le attivita' nel campo della polizia giudiziaria militare e della disciplina. Il vice direttore dirige le strutture poste alle sue dirette dipendenze, gestisce i progetti affidatigli dal direttore ed ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza.
2. L'incarico di vice direttore e' conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, a dirigente civile di seconda fascia in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale. L'incarico puo' essere conferito a persona di particolare e comprovata esperienza professionale nello specifico settore, con modalita' e limiti indicati dal comma 6 dello stesso art. 19 richiamato nel presente comma.
3. L'incarico di vice direttore e' conferito nei limiti di quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
 
Art. 6.

1. I decreti ministeriali in data 30 aprile 1984 richiamati in premessa, relativi allo Stabilimento militare materiali difesa NBC ed al Centro tecnico militare chimico fisico e biologico, e successive modificazioni, sono abrogati.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 1° settembre 2004

Il Ministro della difesa
Martino

Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 12 Difesa, foglio n. 219
 
Allegato 1

----> Vedere allegato a pag. 33 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato da pag. 34 a pag. 36 <----
 
Allegato 3

----> Vedere allegato da pag. 37 a pag. 38 <----
 
Allegato 4

----> Vedere allegato a pag. 39 <----
 
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