Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 26 gennaio 2005
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinales Velcade (bortezomib), autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione C/22 2005).

Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale Velcade (bortezomib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 21 gennaio 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/04/274/001 un flaconcino da 3,5 mg;
titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/16 dicembre 2004;
Vista la deliberazione n. 6 in data 22 dicembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale VELCADE debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Determina:

Art. 1.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialita' medicinale VELCADE (bortezomib) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
confezione: 1 flaconcino da 3,5 mg - A.I.C. n. 036559019/E (in base 10) 12VQ5C (in base 32).
 
Art. 2.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'

La specialita' medicinale VELCADE (bortezomib) e' classificata come segue:
confezione: 1 flaconcino da 3,5 mg - A.I.C. n. 036559019/E (in base 10) 12VQ5C (in base 32);
classe di rimborsabilita': «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): 1300,00 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2145,52 euro.
Sconto obbligatorio del 14,2% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
Rispetto del tetto di spesa di 14,7 milioni di euro per la durata del contratto (2 anni).
Verifica dei dati di consumo e spesa e meccanismo automatico di incremento dello sconto sull'ex factory per recuperare, nel semestre successivo alla scadenza del contratto, l'eventuale maggior aggravio.
Numero di cicli terapeutici medio: 3,4 (verifica a dodici mesi dell'effettiva media del numero dei cicli, per l'eventuale ricalcolo del tetto di spesa.
 
Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura

OSP 2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.
 
Art. 4.
Farmaco-vigilanza

Il presente medicinale e' inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 
Art. 5.
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 26 gennaio 2005
Il direttore generale: Martini
 
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