Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 11 gennaio 2005, n. 584
Circolare esplicativa del Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le 6 miglia che utilizzano il sistema di pesca a strascico.

Premessa.

Il presente provvedimento viene emanato al fine di integrare e modificare quanto disposto dalla Circolare n. 200431125 del 7 ottobre 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 - serie generale - del 7 dicembre 2004 ed in particolare il paragrafo 5, comma 1 e comma 9, e il paragrafo 6.

Modalita' di presentazione della domanda.
Il paragrafo 5, comma 1 viene cosi' modificato:
«i termini di presentazione delle domande di adesione al Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le 6 miglia, che utilizzano il sistema di pesca a strascico, sono riaperti e prorogati di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»;
Il paragrafo 5, comma 9 viene cosi' modificato:
«per le istanze presentate sulla base del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e per le quali e' gia' intervenuto il decreto di concessione ma non quello di liquidazione, e' previsto, a richiesta dell'interessato, il riconoscimento dell'intero ammontare del premio senza le decurtazioni introdotte dal decreto-ministeriale 5 febbraio 2003, sempreche' la demolizione stessa avvenga o sia avvenuta entro il termine di 6 mesi dalla riconsegna del titolo abilitativo alla pesca o entro ulteriori trenta giorni in caso di proroga concessa dall'Autorita' marittima di iscrizione dell'imbarcazione».

Formazione della graduatoria.
Il paragrafo 6 viene cosi' modificato:
«Alle imbarcazioni risultate rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 3 della circolare in premessa, saranno assegnate le priorita', nell'ordine di seguito indicate:
a) imbarcazioni che esercitano l'attivita' di pesca con il sistema di strascico entro le 3 miglia, in base ad apposita autorizzazione rilasciata per tale attivita' di pesca "speciale" e/o tradizionale a carattere stagionale (3-4 mesi all'anno), nei compartimenti marittimi di Rimini, Chioggia, Ravenna, Monfalcone, Trieste e Venezia; ovvero imbarcazioni che esercitano l'attivita' di pesca con il sistema a strascico entro le 3 miglia con autorizzazione diversa da quelle predette.
Tali attivita' sono state finora consentite, con autorizazioni in deroga al regolamento (CE)1626/94. Peraltro, con l'applicazione di precedenti misure di riduzione di tale attivita' di pesca, si e' raggiunto, in modo progressivo, il dimezzamento del numero di imbarcazioni gia' autorizzate a tale tipo di pesca al momento dell'entrata in vigore del predetto regolamento (CE)1626/94;
b) imbarcazioni che esercitano l'attivita' entro le 6 miglia autorizzate con licenza di pesca al solo sistema a strascico;
c) imbarcazioni che esercitano l'attivita' entro le 6 miglia autorizzate con licenza di pesca al sistema a strascico e ad altri sistemi di pesca (c.d. unita' polivalenti).».
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2005

Il direttore generale
per la pesca e l'acquacoltura
Tripodi
 
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