Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 gennaio 2005
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela Rossa Cuneo», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata da Piemonte Asprofrut - Societa' consortile cooperativa a r.l., con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Mela Rossa Cuneo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 66160 del 23 settembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale la societa' Piemonte Asprofrut - Societa' consortile cooperativa a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Mela Rossa Cuneo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla societa' Piemonte Asprofrut - Societa' consortile cooperativa a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Mela Rossa Cuneo», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Mela Rossa Cuneo».
 
Art. 2.
La denominazione «Mela Rossa Cuneo» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 66160 del 23 settembre 2004 e allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Mela Rossa Cuneo», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2005
Il direttore generale: Abate
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA «MELA ROSSA CUNEO»

Art. 1.
Nome del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto 2.1. Le varieta'.
Con la indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» possono essere designate esclusivamente le seguenti varieta' di mele e loro cloni derivanti da una severa selezione qualitativa delle varieta' a tutt'oggi coltivate:
a) Red Delicious;
b) Gala;
c) Fuji;
d) Braeburn. 2.2. Caratteristiche del prodotto.
La «Mela Rossa Cuneo», si caratterizza per una sovracolorazione della buccia ed una tonalita' della colorazione particolarmente luminosa e brillante.
Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e puliti ed in generale in possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti della categorie di qualita' extra e I, dalle norme di qualita' per i prodotti ortofrutticoli e agrumari definite sulla base della normativa comunitaria vigente.
Inoltre devono possedere le seguenti caratteristiche:
Gruppo Red Delicious:
epicarpo: rosso intenso brillante, con estensione del sovracolore superiore al 85% della superficie intera, liscio, esente da untuosita' e rugginosita', tollerata solo all'interno della cavita' peduncolare;
forma: tronco conica oblunga;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° brix;
polpa: color bianco o bianco crema, di consistenza fondente.
Gruppo Gala:
epicarpo: rosso brillante con estensione del sovracolore superiore al 65% della superficie intera e distribuzione prevalentemente striata, liscio;
forma: rotondo allungata;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 12° brix;
polpa: color bianco crema, croccante e succosa, fine e soda.
Fuji:
epicarpo colore: verde chiaro - giallo;
epicarpo sovraccolore: dal rosso chiaro al rosso intenso > 50% della superficie;
calibro: diametro minimo 70 mm;
tenore zuccherino: superiore a 12,5° brix;
durezza: minimo 5 kg/cm2.
Braeburn:
epicarpo colore: dal verde al verde chiaro;
epicarpo sovraccolore: striato dal rosso arancio al rosso intenso > 60% della superficie;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10,5° brix;
durezza: minimo 5,5 kg/cm2
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione e' identificabile con l'altipiano che si estende, ad una altitudine compresa tra 250 e 800 metri s.l.m., lungo la catena alpina occidentale costituita dalle Alpi Marittime e Cozie.
Da un punto di vista geografico la zona di produzione della «Mela Rossa Cuneo» comprende i seguenti comuni situati in parte nella provincia di Cuneo ed in parte in quella di Torino.
I comuni della provincia di Cuneo sono i seguenti: Bagnolo Piemonte, Barge, Beinette, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Brondello, Busca, Caraglio, Castellar, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cervere, Chiusa Pesio, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Envie, Fossano, Gaiola, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Margarita, Martiniana Po, Moiola, Mondovi', Montanera, Morozzo, Paesana, Pagno, Peveragno, Pianfei, Piasco, Revello, Rifreddo, Roccabruna, Rossana, S. Albano Stura, Salmour, Saluzzo, Sanfront, Savigliano, Scamafigi, Tarantasca, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Vicoforte Mondovi', Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovi', Villar S. Costanzo, Vottignasco.
I comuni della provincia di Torino sono i seguenti: Angrogna, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice.
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
La coltivazione del melo in Piemonte ha una antichissima tradizione che si perde nella notte dei tempi. Molte varieta' di melo furono addirittura importate in questa regione fin dai tempi dei romani, popolo per il quale la mela era un frutto ricercato e prelibato, come dimostra l'attenzione dedicata a questo frutto sia nelle opere letterarie che nelle decorazioni pittoriche o scultoree di abitazioni e monumenti.
I primi segni pero' di una vera e propria frutticoltura si trovano nei giardini e negli orti di abbazie e conventi. La valorizzazione dei frutti del melo viene infatti intrapresa dagli ordini monastici cluniacensi prima e cistercensi poi, i quali si impegnarono a migliorare le varieta' del periodo romano sopravvissute alle invasioni barbariche.
(Genesy A., 1892; Haussmann G., 1931; Mattirolo O., 1917).
Nel tardo medio evo iniziano a farsi strada le prime tecniche colturali .«I pomi» cessano cosi' di essere cibo d'elite e si diffondono presto in ampi strati sociali. (Carlone R., 1955).
Negli statuti comunali e nei rendiconti delle castellanie sabaude si trovano sempre piu' frequenti le menzioni a alberi da frutto piantati ai bordi di coltivi, in prati aperti o chiusi, campi a cereali, orti, brolii (orti alberati), giardini, cortili, vigne e si comincia a parlare di planterii o, piu' specificatamente di pomerii. Il melo comincia ad essere protetto dalle autorita' comunali e diviene tra i fruttiferi predominanti nel Piemonte ed in particolare nel cuneese.
Richieste per il consumo locale, le mele delle colline cuneesi vengono consumate crude o cotte (spesso con anice o in acqua di rose) sul luogo di raccolta, mentre l'esubero viene esportato con l'imposizione pero' di un pedaggio, come risulta dagli Statuti di Bra. Le confetture di frutta, in particolare, continuano ad essere segno di ricercatezza e di lusso sulle mense della nobilta' e della Corte dei Savoia dove si ha notizia di confetture preparate dalla duchessa Bianca di Monferrato, moglie di Carlo I.
Durante il Rinascimento, grazie anche al diffondersi della stampa e dei primi trattati di agricoltura, si registra un forte impulso della frutticoltura.
E' sul finire del 1700, quando i contadini che attraversavano le Alpi alla ricerca di un lavoro, cominciarono ad importare nuovi semi, varieta' e sistemi di impianto e di potatura gia' presenti in Francia, che si assiste alla nascita della frutticoltura piemontese. Importante contributo all'accelerazione delle ricerche e degli studi delle pratiche colturali, proviene dalla Accademia di Agricoltura, fondata nel 1785 a Torino che attraverso la sperimentazione di nuove specie e la organizzazione di corsi di frutticoltura inizia a formare frutticoltori professionalmente preparati.
Di particolare rilievo, per la diffusione della frutticoltura piemontese, sono nel 1800 i vivai dei fratelli Burdin, sorti a Chambery. In questi vivai nasce anche un museo pomologico nel quale vengono conservati i modelli di tutti i frutti coltivati nei Regi Stati, con una evidente preponderanza delle varieta' di melo, ben 72, catalogate e presenti anche nella collezione della Accademia di Agricoltura di Torino.
Agli inizi del novecento, l'area di coltivazione, dalle vallate alpine e dalle zone pedemontane e collinari, si estende agli altipiani cuneesi. La vocazione produttiva di questo territorio per le mele rosse e' testimoniata dalla ampia gamma di varieta' locali a buccia rossa che quivi spontaneamente si originarono (Bounous G., 1980; Breviglieri N., 1950; Carlone R., 1955).
Una tale gamma varietale, per l'apprezzamento dei consumatori e per la vicinanza dei mercati, conserva la propria validita' fino al comparire agli inizi del `900 delle moderne varieta' a buccia rossa con le quali e' possibile soddisfare mercati piu' ampi e soprattutto piu' lontani.
Le valli cuneesi sono caratterizzate in modo indelebile dalla coltivazione della «Mela Rossa», gli oltre 3.000 produttori, organizzati in strutture singole ed di lavorazione e commercializzazione, nonche' l'indotto legato alla gestione della filiera: macchinari, trasporti, costituiscono la ragione basilare della importanza economica della coltura.
Rintracciabilita': a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Mela Rossa Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata e' certificata dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilita' del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:
iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Mela Rossa Cuneo» in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
iscrizione dei condizionatori in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
denuncia annuale all'organismo di controllo dei quantitativi prodotti;
annotazione cronologica da parte dei produttori/condizionatori negli appositi registri, preventivamente vidimati dall'organismo di controllo, dei quantitativi delle partite di prodotto nelle varie fasi della filiera produttiva.
Art. 5.
Metodo di ottenimento 5.1. Il sistema di produzione.
I sistemi di produzione della «Mela Rossa Cuneo» sono finalizzati a valorizzare la naturale vocazione pedoclimatica delle aree di produzione. Le pratiche adottate permettono di ottenere mele dall'elevato livello qualitativo grazie all'ottimale equilibrio vegeto-produttivo adottato.
Le pratiche colturali ammesse per la «Mela Rossa Cuneo» I.G.P., sono quelle tradizionalmente in uso nel territorio. Il metodo di ottenimento del prodotto avra' come elementi salienti i seguenti punti: 5.2. Densita' di impianto.
Le distanze ed i sesti di impianto sono quelli normalmente utilizzati nell'areale di coltivazione della «Mela Rossa Cuneo». La densita' di impianto e le forme di allevamento devono essere finalizzate a massimizzare la permeabilita' della chioma alla radiazione luminosa, che rappresenta uno dei fattori determinanti ai fini dell'ottenimento della tipica colorazione dei frutti.
L'ampiezza degli interfilari non dovra' in ogni caso essere inferiore a 3 m, mentre la distanza degli alberi sulla fila non sara' inferiore a 0,8 m. La densita' massima non dovra' superare 4.000 alberi/ettaro. 5.3. Gestione del terreno.
Sotto il profilo pedologico il territorio destinato alla produzione della «Mela Rossa Cuneo» e caratterizzato da terreni prevalentemente alluvionali, tendenzialmente sub-acidi, con tessitura da sciolta a medio impasto.
La fertilizzazione del terreno attraverso l'apporto di sostanze organico-minerali avra' come scopo quello di ripristinare la struttura fisica e biologica e di mantenere il corretto equilibrio fisico chimico del terreno, assumendo una funzione di pratica integrativa all'inerbimento.
E' ammesso l'inerbimento controllato dell'interfilare, mentre e' fatto divieto di impiego di erbicidi residuali sul filare. 5.4. Controllo della produzione.
La particolare brillantezza dell'epicarpo viene ottenuta attraverso gli indispensabili interventi di potatura, nella misura di un intervento invernale e di almeno un intervento di potatura estiva. Tale secondo intervento sara' finalizzato a garantire la ottimale illuminazione dei frutti necessari a far sviluppare la colorazione tipica.
La protezione fitosanitaria verra' ottenuta facendo ricorso ai fitofarmaci ammessi, nelle dosi e nelle modalita' di distribuzione, previste dalla legislazione vigente. 5.5. Irrigazione.
L'uso di una corretta pratica irrigua e' ritenuto indispensabile per l'ottenimento della «Mela Rossa Cuneo» I.G.P.
In ogni caso, ai fini di massimizzare la qualita' della polpa e la serbevolezza della «Mela Rossa Cuneo», ogni pratica irrigua deve essere sospesa otto giorni prima della raccolta. 5.6. Raccolta.
Al fine di ottenere la ottimale qualita' e conservabilita' delle differenti varieta', la raccolta e' eseguita con un accurato stacco delle mele e con il prodotto al giusto grado di maturazione.
L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui la mela raggiunge la colorazione rossa ottimale stabilita per poterla presentare al consumo con i criteri di cui all'art. 2.2 del presente disciplinare. 5.7. Produzioni.
La produzione massima realizzabile non puo' superare le 60 t/ha. 5.8. Conservazione.
La conservazione della «Mela Rossa Cuneo» I.G.P. avverra', secondo i metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione, assicurando valori di temperatura, di umidita' e di composizione atmosferica tali da non alterarne le peculiari caratteristiche qualitative.
La conservazione, il confezionamento e l'etichettatura del prodotto deve avvenire nella zona indicata all'art. 3 del presente disciplinare per assicurare la qualita', la tracciabilita' e il controllo del prodotto. 5.9. Commercializzazione.
La commercializzazione della «Mela Rossa Cuneo» I.G.P. deve essere effettuata esclusivamente nel periodo sottoindicato:
Gala da inizio agosto a fine marzo
Red Delicious da inizio settembre a fine maggio
Braeburn da fine settembre a fine giugno
Fuji da inizio ottobre a fine luglio
Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
L'areale di produzione della «Mela Rossa Cuneo» risulta di particolare vocazionalita' per conferire alti contenuti qualitativi alla Mela rossa.
L'altitudine e' compresa tra 250 e 800 m s.l.m., ed e' tra le piu' elevate della frutticoltura europea: la coltivazione avviene alle falde di rilievi montuosi di considerevole altitudine (Monviso 3.841 m s.l.m.) la cui presenza origina la formazione di brezze «di monte» a senso alternato mattino e sera che determinano condizioni particolarmente favorevoli alla melicoltura.
Altro effetto peculiare e' dato dalle forti escursioni termiche circadiane e dai cicli di bagnatura/asciugatura dell'epidermide dei frutti che interagiscono positivamente con il genotipo delle cultivar di melo atte a sviluppare una sovracolorazione rossa della buccia sia per quanto riguarda l'estensione che la tonalita' della colorazione
Per quanto riguarda le caratteristiche pedologiche del territorio della «Mela Rossa Cuneo», sulla base della «Carta dei suoli del Territorio frutticolo piemontese occidentale» possiamo individuare essenzialmente due aree distinte. La prima e' una zona sud, che corrisponde sostanzialmente all'altipiano cuneese in cui prevalgono suoli evoluti, dotati di una certa profondita' con differenti orizzonti di accumulo di argilla ed un substrato ghiaioso relativamente superficiale (circa 50 cm di profondita). L'altra zona e' la rimanente porzione di territorio a nord del cuneese e comprende il saluzzese ed il pinerolese le cui caratteristiche pedologiche sono riconducibili a suoli originati da depositi alluvionali molto recenti, ghiaiosi o profondi ma ben drenati.
Relativamente alle temperature, dicembre e' il mese piu' freddo (-- 1,2 °C - 4,2 °C), luglio - agosto i mesi piu' caldi (26 °C - 28 °C).
L'insieme di questi fattori determinano l'instaurarsi di ottime condizioni per l'impollinazione (sull'altipiano cuneese si riscontra infatti bassa umidita' relativa e brezze che agevolano il volo degli insetti pronubi e di conseguenza facilitano la veicolazione del polline).
Grazie alla vicinanza della catena Alpina, tutta l'area frutticola del cuneese gode di una sufficiente disponibilita' idrica utile per la coltivazione della mela.
Si tratta di un territorio dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari, quali l'altitudine, la latitudine e la conformazione orografica, che rappresentano elementi essenziali nella determinazione delle particolari condizioni di intensita' e qualita' della radiazione luminosa, di escursione termica giornaliera e di alternanza dei cicli di bagnatura/asciugatura dell'epicarpo dei frutti.
L'insieme di questi fattori ambientali rende esclusivo il rapporto con la qualita' della «Mela Rossa Cuneo», che si caratterizza in modo particolare per la brillantezza e lucentezza del colore dell'epidermide. (Fiusello N., 1979, Romisondo P., Pellegrino S., Me G., Radicati di Bronzolo L., 1986).
Questi peculiari fattori climatici ed ambientali, in sinergia con la secolare opera dell'uomo che, grazie alle sue capacita' culturali, alla continua messa a punto di pratiche di salvaguardia dell'ambiente e della tradizione socio-produttiva locale, (ivi compresi il mantenimento delle tradizionali tecniche di coltivazione della mela di Cuneo nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne cuneesi), contribuiscono a conferire alla «Mela Rossa Cuneo» caratteristiche uniche riconosciute sia dalla letteratura tecnico scientifica specifica sia dal punto di vista della valorizzazione commerciale.
Art. 7.
Controlli
L'attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.
Art. 8.
Etichettatura e confezionamento
La «Mela Rossa Cuneo» viene immessa al consumo utilizzando gli imballaggi ammessi dalla normativa vigente.
L'identificazione del Prodotto I.G.P. dovra' avvenire nelle confezioni o sui singoli frutti in cui dovra' apparire la dicitura «Mela Rossa Cuneo» I.G.P. in modo chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.
Nelle confezioni aperte deve essere presente la bollinatura dei singoli frutti. Essa non potra' interessare meno del 50% dei frutti presenti nella confezione.
E' consentito in abbinamento alla Indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.
La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo dell'Indicazione geografica protetta, sono di seguito riportati.
Note identificative della composizione.
Il logo e' composto da un tratto che rappresenta il profilo della mela, realizzato in modo gestuale. La dicitura «Mela Rossa Cuneo I.G.P.» si sviluppa all'interno del tratto allineata ad epigrafe come a simboleggiare il frutto vero e proprio.
Sul lato destro, la dicitura per esteso di «Indicazione geografica protetta», segue il profilo del tratto armonizzando la composizione. Note identificative dei caratteri.
Mela Rossa Cuneo:
carattere: Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati.
IGP:
carattere: Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati.
Indicazione geografica protetta:
carattere: Helvetica grassetto.

RIFERIMENTI COLORE

----> vedere LOGO a pag. 24 della G.U. <----

Mela Rossa Cuneo:
colore pieno: riferimento pantone 186C, quadricromia 100 giallo + 100 magenta;
retinati: 30% del colore pieno.
IGP:
colore pieno: riferimento pantone 186C, quadricromia 100 giallo + 100 magenta;
retinati: 30% del colore pieno;
Indicazione geografica protetta:
colore: riferimento pantone 186C, quadricromia 100 giallo + 100 magenta;
Tratto grafico:
colore: riferimento pantone 186C, quadricromia 100 giallo + 100 magenta.

----> vedere LOGO a pag. 24 della G.U. <----

Mela Rossa Cuneo:
colore pieno: riferimento pantone 186C, quadricromia 100 giallo + 100 magenta;
retinati: 30% del colore pieno.
IGP:
colore pieno: riferimento pantone 355C, quadricromia 100 giallo + 100 cyan;
retinati: 30% del colore pieno.
Indicazione geografica protetta:
colore: riferimento pantone 355C, quadricromia 100 giallo + 100 cyan.
Tratto grafico:
colore: riferimento pantone 186C, quadricromia 100 giallo + 100 magenta;

----> vedere LOGO a pag. 24 della G.U. <----

Mela Rossa Cuneo:
colore pieno: nero 100%;
retinati: 30% del colore pieno.
IGP:
colore pieno: nero 100%;
retinati: 30% del colore pieno;
Indicazione geografica protetta:
colore: nero 100%.
Tratto grafico:
colore: nero 100%.
Nella designazione e', comunque, vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.
Art. 9.
Prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. «Mela Rossa Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.
L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone