Gazzetta n. 30 del 7 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 febbraio 2005 |
Determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane, per l'anno 2005. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalita' per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' fissata per l'anno 2005 nella misura dell'1 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2005 Il Ministro: Siniscalco |
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