Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 gennaio 2005
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Insalata di Lusia» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/1997 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/1992 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dalla Cooperativa ortolani di Lusia S.c.r.l., con sede in Lusia (Rovigo), via Provvidenza n. 1, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Insalata di Lusia», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/1992;
Vista la nota protocollo n. 67495 del 15 novembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale la Cooperativa ortolani di Lusia S.c.r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/9292 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/1997 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/1997 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Insalata di Lusia», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla Cooperativa ortolani di Lusia S.c.r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Insalata di Lusia», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Insalata di Lusia».
 
Art. 2.
La denominazione «Insalata di Lusia» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 62275 del 31 marzo 2004 e allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Insalata di Lusia», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale: Abate
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«INSALATA DI LUSIA»
Art. 1.
Denominazione del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Insalata di Lusia» e' riservata esclusivamente all'insalata Lactuca Sativa, nelle due varieta' Cappuccia e Gentile che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
Le colture destinate alla produzione dell'indicazione geografica protetta «I.G.P. Insalata di Lusia», nelle due varieta' Cappuccia e Gentile, devono essere costituite da piante della famiglia delle Asteracee, genere Lactuca, specie Sativa, varieta' Capitata (denominata Cappuccia) e Crispa (denominata Gentile).
Fusto: corto, massimo 6 cm, e molto carnoso; su di lui s'inseriscono le foglie di numero, forma, dimensione e colore variabile in funzione dell'andamento climatico.
Gusto: fresco e croccante.
Carattere essenziale: morbidezza, dovuta all'assenza di fibrosita', accompagnata dalla turgidita' anche dopo 10 - 12 ore dalla raccolta, assenza di fenomeni di lignificazione.
Pianta: il prodotto in serra presenta una struttura piu' contenuta con grumo leggermente piu' aperto rispetto alla coltura in pieno campo. A) Cultivar Cappuccia.
Foglia: compatta e ondulata presenta il margine intero di un colore verde medio brillante che puo' essere soggetto a sensibili variazioni in relazione all'andamento climatico.
Peso del cespo: da 200 a 500 grammi. B) Cultivar Gentile.
Foglia: bollosa con margine frastagliato, di colore verde chiaro brillante che puo' essere soggetto a sensibili variazioni in relazione all'andamento climatico.
Peso del cespo: da 150 a 450 grammi.
Art. 3.
Zona di produzione e confezionamento
La zona di produzione comprende parte del territorio delle province di Rovigo e Padova vocata per l'ottenimento dell'insalata ed e' circoscritta ai seguenti comuni:
provincia di Rovigo: Lusia, Badia Polesine, Lendinara, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Villanova del Ghebbo e Rovigo;
provincia di Padova: Barbona, Vescovana e Sant'Urbano.
Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine
Alla fine del 1800 i terreni di Lusia e dei comuni limitrofi furono ricoperti da uno spesso strato di sabbia riversato dall'alluvione del fiume Adige. La formazione di un nuovo suolo molto permeabile costrinse gli abitanti ad abbandonare le colture tradizionali (grano e mais). Ma gia' dai primi anni del 1900 fecero la loro comparsa le colture orticole, che sfruttando le caratteristiche del nuovo terreno unite alla abbondante disponibilita' di acqua derivata dalla vicinanza del fiume Adige, consentivano delle produzioni di qualita'.
Una lettera degli anni 30, di un produttore dell'epoca indirizzata ad un'autorita' ecclesiastica, descrive le condizioni dei terreni, degli orticoltori, e della loro difficolta' nel commercializzare i propri prodotti orticoli.
Gia' in quegli anni su alcuni quaderni manoscritti da produttori della zona compariva il termine di insalata che si utilizzava per indicare in modo generico sia le lattughe sia le indivie.
Ma gia' nel 1933 in altri quaderni compariva la dicitura «latuga» o «salata» che identificava la Lattuga Cappuccia.
La prima documentazione statistica risale agli anni 50 e coincide con la fondazione della Centrale Ortofrutticola di Lusia.
Nei dati statistici del 1956, le «insalate» risultano essere il secondo prodotto, per quantita', transitato per il mercato locale, dopo la patata.
Negli anni 60 alcuni commercianti della zona, grazie agli scambi commerciali con il mercato ortofrutticolo di Verona, notarono la Lattuga Gentile. Questa tipologia fu presto introdotta nelle aziende locali. Qui, grazie alle favorevoli condizioni pedoclimatiche, si ottennero ottimi risultati quali-quantitativi tanto da indurre i produttori ad iniziare una selezione varietale atta ad individuare le cultivar che esaltassero le caratteristiche organolettiche di questa insalata.
L'origine del prodotto e' comprovata oggi dalla indicazione «provenienza Lusia», con la quale il prodotto e' riconosciuto anche nei mercati diversi da quello di origine.
L'origine del prodotto e' garantita dall'iscrizione dei produttori e dei confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 i quali devono assicurare la rintracciabilita' del prodotto in ogni fase della filiera attraverso:
nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato, o del confezionatore;
l'iscrizione, per ciascuna campagna produttiva, dei terreni coltivati a «insalata di Lusia» nell'elenco depositato presso la sede dell'Organismo di controllo;
l'indicazione degli estremi catastali dei terreni coltivati ad «Insalata di Lusia» e, per ciascuna particella catastale, la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la localita', la superficie coltivata a «insalata di Lusia» distinta per cultivar Cappuccia e cultivar Gentile.
Art. 5.
Tecniche di produzione e raccolta Esigenze di terreno e clima.
L'insalata di Lusia deve essere coltivata in terreni con substrato sciolto o franco, caratterizzati da una tessitura piuttosto grossolana che li renda particolarmente permeabili.
Pertanto il terreno deve essere costituito da una percentuale di sabbia non inferiore al 30% e da una quantita' di argilla non superiore al 20%.
Inoltre deve poter disporre di acqua per l'irrigazione. Preparazione del terreno.
La produzione dell'insalata di Lusia puo' avvenire sia in pieno campo, sia in coltura protetta.
Per la preparazione del terreno e' obbligatorio effettuare una aratura (o lavorazione equipollente) almeno una volta all'anno, per interrare sia i residui colturali della coltura precedente, sia i concimi usati per la concimazione di fondo, alla profondita' di 30 -40 cm.
Per la coltivazione in serra, considerate le difficolta' che puo' comportare una tale lavorazione in ambienti limitati, in alternativa e' ammessa una vangatura o una estirpatura.
Per i cicli di coltivazione successivi sono ammesse lavorazioni atte a ripristinare la struttura del terreno e all'interramento di eventuali residui colturali mediante aratura o vangatura o zappatura o estirpatura.
Successivamente alle suddette lavorazioni, e quindi in pre trapianto, seguira' una fresatura o erpicatura seguita da una rullatura per affinare e livellare il terreno creando le migliori condizioni per l'attecchimento delle piantine poste a dimora. Avvicendamento.
Viste le caratteristiche fisico-agronomiche del suolo della zona delimitata (buona percorribilita' e lavorabilita', buona accettazione delle piogge e capacita' di ritenzione idrica bassa) non e' obbligatorio alcun tipo di avvicendamento. Trapianto tipo e sesto d'impianto.
Tale operazione si effettua utilizzando piantine con minimo 3 foglie vere dotate di pane di terra. Si adotta il seguente sesto d'impianto:
Tra le file Sulla fila da 30 - 40 cm da 30 - 35 cm

Per le operazioni di trapianto, qualora si utilizzino trapiantatrici o agevolatrici meccaniche, considerando che le stesse non possono garantire la precisione, e' ammissibile una tolleranza delle distanze di trapianto pari ad un 10%. Fertilizzazione.
Le analisi del terreno devono essere eseguite ogni cinque anni.
Per azoto, fosforo e potassio la quantita' delle unita' fertilizzanti da apportare per singolo ciclo colturale va decisa in funzione dell'analisi del terreno e non puo' comunque superare le seguenti unita' per ettaro:
Azoto = 150;
Fosforo = 100;
Potassio = 200.
Per evitare il depauperamento della sostanza organica, e' obbligatorio apportarne sotto forma di letame di bovino maturo o altri composti organici. Per quanto riguarda l'apporto di letame questo andra' distribuito nel periodo compreso tra la raccolta delle ultime produzioni dell'anno solare e i primi trapianti del nuovo anno. Le unita' fertilizzanti distribuite in questo periodo, considerando la lenta mineralizzazione di questo prodotto, andranno ripartite per i tre cicli colturali seguenti. L'apporto di altri prodotti organici (con titolo di azoto compreso tra l'1,0% e il 3,5%) deve essere effettuato per ogni ciclo colturale con quantita' non superiori alle 2 tonnellate ad ettaro.
Vista la permeabilita' dei terreni, l'apporto di concimi chimici azotati deve essere frazionato in almeno due interventi di cui quello in pre trapianto non deve superare il 50% della quantita' da distribuire mentre l'ultimo deve essere effettuato non oltre i 15 giorni seguenti il trapianto. Irrigazione.
Si dovra' intervenire, adottando volumi d'acqua ridotti e costanti, una o due volte al giorno dopo la messa a dimora delle piantine e fino al superamento della crisi di trapianto, la cui durata non deve superare i 15 giorni dal trapianto stesso. Successivamente si dovranno limitare gli apporti idrici in quanto la presenza di una falda freatica alta tipica della zona, consente alla coltura di sopperire alle normali esigenze idriche. Inoltre, l'intervento irriguo eseguito dopo la crisi di trapianto, se non necessario, risulta dannoso in quanto favorisce lo sviluppo di marciumi.
Circa il metodo di irrigazione sono consentiti l'utilizzo di «manichetta» (irrigazione a goccia) o l'aspersione a bassa portata (piccoli irrigatori) per evitare il compattamento del terreno. Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti.
E' richiesta una corretta applicazione delle pratiche colturali quali la concimazione, l'irrigazione, la scelta del materiale vivaistico al fine di consentire una riduzione degli attacchi parassitari.
Si dovranno utilizzare prodotti ammessi dalle vigenti normative.
I trattamenti dovranno essere eseguiti con attrezzature in buona efficienza e, in ogni caso, tarati almeno una volta ogni 5 anni.
Il contenimento delle malerbe deve essere effettuato con tecniche agronomiche (pacciamatura, false semine, sarchiatura, fresatura) e/o prodotti chimici (diserbanti). Produzione e raccolta.
La produzione unitaria massima, per ciclo produttivo, riferita ad ettaro e' di:
tonnellate 55 per la cultivar Cappuccia;
tonnellate 50 per la cultivar Gentile.
Alla raccolta seguira' una toelettatura, che consiste in una pulizia del cespo (eliminazione delle foglie basali), cui seguira' la collocazione dei cespi di lattuga nei contenitori utilizzati per la vendita (vedi art. 8). Entrambe le operazioni si eseguono in campo allo scopo di evitare ulteriori manipolazioni che comporterebbero un peggioramento qualitativo del prodotto.
Una volta eseguite queste operazioni il prodotto verra' trasportato nel centro aziendale del produttore dove verra' effettuato il lavaggio della lattuga senza toglierla dall'imballaggio. Effettuato il lavaggio si completera' l'operazione di confezionamento mediante l'apposizione sulla parte superiore dell'imballaggio di una pellicola trasparente.
Nel caso in cui la singola azienda sia associata ad una cooperativa di produttori, il lavaggio potra' essere eseguito presso la sede della cooperativa stessa.
Art. 6.
Legame con l'ambiente geografico
La zona di produzione e' caratterizzata da terreni sciolti e di medio impasto, con tessitura grossolana, tipica della zona arginale del fiume Adige. Questi fattori uniti ad una buona permeabilita', che favorisce lo sgrondo dell'acqua piovana, permettono di eseguire le lavorazioni in modo ottimale con qualsiasi condizione climatico-meteorologica.
La falda superficiale, presente nel comprensorio che costituisce la zona delimitata per la IGP «Insalata di Lusia», si trova a un metro di profondita' ed e' mantenuta costante grazie ad un sistema di canali artificiali. La disponibilita' di acqua garantita per tutto l'anno consente di ottenere, in tutte le stagioni, una insalata con delle caratteristiche peculiari che la rendono tipica della zona di produzione.
L'insieme di questi fattori consente di diminuire gli interventi irrigui e di conseguenza la diffusione di marciumi, lasciando intatto il gusto fresco e la croccantezza tipiche della «insalata di Lusia», che la contraddistingue da insalate prodotte in altri areali.
La disponibilita' di acqua garantita dal fiume Adige, l'altezza della falda freatica e la tessitura del terreno, consentono la coltivazione dell'insalata anche nei periodi estivi (luglio - agosto), con ottimi risultati garantendone la presenza sul mercato per 10 - 11 mesi all'anno.
Infine grazie all'esperienza maturata nel corso di un cinquantennio di coltivazione delle insalate, si sono potute affinare le tecniche produttive, ottimizzando cosi' le sinergie derivanti da un giusto equilibrio tra fattori climatici ed agronomici.
Art. 7.
Riferimenti relativi alle strutture di controllo
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992.
Art. 8.
Modalita' di confezionamento ed etichettatura
Per l'immissione al consumo la lattuga che si fregia dell'I.G.P. Insalata di Lusia deve essere confezionata utilizzando contenitori di plastica, legno, cartone, polistirolo e altri materiali per alimenti.
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto insalata della stessa varieta', della stessa origine, tipo, categoria e calibro. La parte visibile dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
La parte superiore dell'imballaggio contenente il prodotto, dovra' essere protetto con l'apposizione di una barriera trasparente in materiale per alimenti riportante esclusivamente il logo dell'I.G.P. «INSALATA DI LUSIA», tale da permettere sia la visibilita' sia la traspirazione.
Sui contenitori deve essere visibile il logo indicante la dicitura I.G.P. «INSALATA DI LUSIA» con dimensioni non inferiori ad altre diciture eventualmente presenti sullo stesso imballaggio. Tale logo e' formato dalle lettere «i» (sormontata da un punto di forma ellitica) e «L». I lati interni delle lettere sono di forma concava a formare una cornice ellitica al centro della quale e' collocata, in forma stilizzata la torre medioevale di Lusia.

----> Vedere Logo a pag. 31 della G.U. <----

Le parti esterna e superiore del logo sono delimitate da una cornice all'esterno della quale, nella parte superiore in zona centrale, e' riportata la scritta «I.G.P.». Alla base del logo, racchiusa nella cornice, compare la scritta «INSALATA di LUSIA». Caratteristiche logo.
Tipo di carattere:
scritta «INSALATA di LUSIA» RotisSerif Bold cp. 40,9 - Spazio crenatura - 1,55%em - fattore di scala orizzontale 90%;
scritta «I.G.P.» RotisSerif Bold cp. 40,9 - Spazio crenatura - 1,55%em - fattore di scala orizzontale 90%.
Pantoni del logo:
lettere «i» e «L», scritte «I.G.P.» e «INSALATA di LUSIA» e bordi della torre: pantone 348 C (rif. quadricromia) ciano 100%, magenta 0%, giallo 79%, nero 27%;
Torre e cornice: pantone 368 C (rif. quadricromia) ciano 11%, magenta 0%, giallo 94%, nero 0%.
Il logo I.G.P. «INSALATA DI LUSIA», gia' apposto sui contenitori, non potra' essere riutilizzato. Sui medesimi contenitori devono essere altresi' riportati gli elementi atti ad individuare:
nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato, o del confezionatore;
la categoria, eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.
 
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