Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 dicembre 2004
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nonche' del trattamento di disoccupazione ai sensi dell'articolo 3, comma 137, legge n. 350/2003, in favore dei dipendenti o ex dipendenti: Montefibre S.p.a., unita' di Ottana; Aziende operanti nell'indotto NGP-Montefibre di Acerra; Ansaldo Energia S.p.A., unita' di Legnano; Celestica Italia, unita' di Roma e Sea Park di Salerno. (Decreto n. 35355).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223/1991, delle proroghe del medesimo trattamento e del trattamento di mobilita' e/o del trattamento speciale di disoccupazione, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi, nonche' gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione, facenti parte integrante dei citati accordi;
Ritenuto, per quanto precede, di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e la concessione del trattamento speciale di disoccupazione, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 14 luglio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 165 dipendenti della societa' Montefibre S.p.a. unita' in Ottana (Nuoro), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2004.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.364.748,00.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2004, in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' di seguito elencate, operanti nell'indotto NGP-Montefibre di Acerra (Napoli):
a) societa' Perone & C S.r.l., unita' in Acerra (Napoli), per il periodo dal 12 luglio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori;
b) societa' S.M.I. S.r.l., unita' in Acerra (Napoli), per il periodo dal 1° giugno 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 6 lavoratori. Pagamento diretto: si;
c) societa' I.T.A S.r.l., unita' in Acerra (Napoli), per il periodo dal 1° giugno 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori. Pagamento diretto: si;
Gli interventi di cui ai punti a), b) e c) sono disposti nel limite massimo di Euro 202.234,00.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 7 aprile 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 23 dipendenti della societa' Ansaldo Energia S.p.A., unita' in Legnano (Milano).
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 298.945,00.
 
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 201 dipendenti della societa' Celestica Italia, unita' di Roma.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 1.484.385,00.
 
Art. 5.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 3 marzo 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento speciale di disoccupazione, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 giugno 2004, rettificato in data 3 novembre 2004, in favore di un numero massimo di 27 ex dipendenti della societa' Sea Park, unita' in Salerno, licenziati a decorrere dal 3 marzo 2004.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 355.102,00.
 
Art. 6.
La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento speciale di disoccupazione, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 5, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, ed il conseguente onere complessivo, pari a Euro 3.705.414,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 7.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 18
 
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