Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 15 settembre 2004
Istituzione dell'area marina protetta denominata Plemmirio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
d'intesa con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare l'art. 36, comma 1 con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento, successivamente integrato con la legge 23 marzo 2001, n. 93 ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 5 che prevedono l'aggiunta dell'area marina protetta denominata "Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco";
Visto il protocollo per la realizzazione dello studio di fattibilita' propedeutico all'istituzione dell'area marina protetta "Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco" stipulato in data 16 novembre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la provincia regionale di Siracusa e il comune di Siracusa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a); e d), che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonchein materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Visto l'atto costitutivo del Consorzio tra la provincia regionale di Siracusa e il comune di Siracusa e il relativo statuto, avente come finalita' la promozione dell'istituzione e la gestione dell'area marina protetta "Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco" sottoscritto in data 10 luglio 2003;
Vista la valutazione della rispondenza dello studio di fattibilita' propedeutico all'istituzione dell'area marina protetta "Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco" effettuata in data 19 settembre 2003 dalla struttura tecnica nominata congiuntamente dal comune e dalla provincia regionale di Siracusa, comprensiva di esperti nominati dalla regione Siciliana e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Vista la nota n. PG 107244 del 17 ottobre 2003, a firma congiunta del sindaco del comune di Siracusa e del presidente della provincia regionale di Siracusa, con la quale e' stata formulata la proposta di denominare l'area marina protetta siracusana "Area Marina Protetta del Plemmirio";
Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta "Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco" redatta dalla competente segreteria tecnica per le aree marine protette in data 12 novembre 2003;
Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;
Vista l'intesa sullo schema di decreto istitutivo dell'area marina protetta "Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco", espressa dalla regione siciliana con atto prot. n. 21521 del 7 aprile 2004, ai sensi dell'intesa generale in materia di aree marine protette stipulata tra il Ministero dell'ambiente e la regione siciliana in data 7 marzo 2001;
Visto il parere sullo schema di decreto istitutivo dell'area marina protetta "Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco", ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, espressa dal comune di Siracusa con delibera di giunta comunale n. 530 del 31 dicembre 2003;
Visto il parere sull'istituzione dell'area marina protetta "Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco", espresso dalla provincia regionale di Siracusa con delibera di giunta provinciale n. 735 del 30 dicembre 2003;
Visto il parere espresso in data 3 agosto 2004 repertorio n. 761 dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto ministeriale prot. n. 622/01/02 del 23 dicembre 2002 registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 2003, registro n. 1, foglio n. 84, con il quale e' stato approvato il programma generale di investimenti nelle aree marine protette in via di istituzione;
Visti i decreti direttoriali prott. nn. 558/1/02 del 2 dicembre 2002 registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 13 gennaio 2003 al n. 10430 - DEC/DPN/549 del 20 novembre 2003 registrato alla Corte dei conti in data 2 marzo 2004, registro n. 1, foglio n. 174 e DEC/DPN/938 del 15 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 2 marzo 2004, registro n. 1, foglio n. 174, con i quali si e' provveduto all'impegno dei fondi per la realizzazione del programma generale di investimenti nelle aree marine protette in via di istituzione;
Visto il decreto direttoriale prot. n. DEC/DPN/942 del 17 dicembre 2003 con il quale si e' provveduto all'impegno della somma di Euro 129.114,33 a gravare sul capitolo ex 2757 (ora 1647) - ex UPB 5.1.2.1. (ora UPB 2.1.2.5) Difesa del mare per l'esercizio finanziario 2003 per le prime spese di primo avviamento dell'area marina protetta in argomento, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 20 gennaio 2004 al n. 10064;
Vista la nota d'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 0023072 del 24 febbraio 2004;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione nell'area di reperimento Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco nel comune di Siracusa dell'area marina protetta denominata "Plemmirio";
Decreta:
Art. 1.
Denominazione
1. E istituita nell'area di reperimento Penisola Maddalena - Capo Murro di Porco nel comune di Siracusa l'area marina protetta denominata "Plemmirio".
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "acquacoltura", l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
b) "ancoraggio", l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
c) "balneazione", l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
d) "centri di immersione", le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
e) "imbarcazione", qualsiasi unita' navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;
f) "immersione subacquea", l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
g) "misure di premialita' ambientale", disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale;
h) "monitoraggio", la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
i) "natante", qualsiasi unita' navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;
j) "navigazione", il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
k) "ormeggio", l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
l) "pesca sportiva", l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo;
m) "pesca subacquea", l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
n) "pescaturismo", l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
o) "piccola pesca artigianale", la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;
p) "relazione sullo stato dell'area marina protetta", rapporto tecnico redatto in conformita' alle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che descrive, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio, lo stato di qualita' dell'ambiente dell'area marina protetta;
q) "ripopolamento attivo", l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
r) "unita' navale", qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione, ad eccezione, ai soli fini del presente decreto, delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari;
s) "zonazione", la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale;
 
Art. 3.
Finalita'
1. L'istituzione dell'area marina protetta del Plemmirio persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalita':
a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversita' marina e costiera, con particolare riguardo alla protezione delle praterie di posidonia e delle biocenosi del coralligeno, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attivita' tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.
 
Art. 4.
Delimitazione dell'area marina protetta
1. L'area marina protetta del Plemmirio, che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 21 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto Latitudine Longitudine
- - - A1 37º 02'. 60 N 15º 18'. 18 E (in costa) B 37º 02'. 59 N 15º 19'. 55 E C 37º 01'. 12 N 15º 21'. 15 E D 36º 59'. 44 N 15º 21'. 15 E E 36º 59'. 44 N 15º 16'. 95 E F1 37º 00'. 41 N 15º 16'. 48 E (in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.
 
Art. 5.
Zonazione dell'area marina protetta
1. L'area marina protetta e' suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti.
2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 4:
a) il tratto di mare prospiciente la costa di Capo Murro di Porco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto Latitudine Longitudine
- - - N1 37º 00'. 53 N 15º 20'. 15 E (in costa) P 37º 01'. 04 N 15º 20'. 45 E Q 36º 59'. 94 N 15º 20'. 45 E R 36º 59'. 94 N 15º 19'. 65 E S1 37º 00'. 14 N 15º 19'. 82 E (in costa)

3. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 4:
a) il tratto di mare prospiciente la costa compresa tra Cala di Massaolivieri e Punta di Milocca, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto Latitudine Longitudine
- - - N1 37º 00'. 53 N 15º 20'. 15 E (in costa) G1 37º 02'. 31 N 15º 18'. 73 E (in costa) H 37º 02'. 49 N 15º 19'. 10 E J 37º 01'. 07 N 15º 20'. 90 E K 36º 59'. 74 N 15º 20'. 90 E L 36º 59'. 74 N 15º 17'. 36 E M1 37º 00'. 41 N 15º 17'. 00 E (in costa)

4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, come delimitato all'art. 4.
 
Art. 6.
Attivita' non consentite
1. Nell'area marina protetta del Plemmirio non sono consentite le attivita' che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalita' istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e salvo quanto previsto all'art. 7, non e' consentita:
a) qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
b) qualunque attivita' di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
c) qualunque attivita' di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
d) qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchedi sostanze tossiche o inquinanti;
f) l'uso di fuochi all'aperto.
 
Art. 7.
Attivita' consentite
1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta del Plemmirio e delle sue finalita' istitutive, in deroga a quanto disposto all'art. 6 del presente decreto, sono consentite:

|a) le attivita' di soccorso, di Zona A di riserva integrale|sorveglianza e servizio; ---------------------------------------------------------------------
|b) le attivita' di ricerca scientifica
|debitamente autorizzate dal soggetto
|gestore dell'area marina protetta; ---------------------------------------------------------------------
|c) le visite guidate subacquee, con o
|senza autorespiratore, disciplinate e
|autorizzate dal soggetto gestore, anche
|sulla base del monitoraggio periodico
|degli impatti sui fondali, con rapporto
|guida/sub non inferiore a 1/5, a mezzo
|dei centri d'immersione aventi sede
|legale nel comune ricadente nell'area
|marina protetta alla data di entrata in
|vigore del presente decreto. --------------------------------------------------------------------- Zona B di riserva generale |a) le attivita' consentite in zona A; ---------------------------------------------------------------------
|b) la balneazione; ---------------------------------------------------------------------
|c) la navigazione a vela e a remi; ---------------------------------------------------------------------
|d) la navigazione a motore ai natanti, ad
|eccezione delle moto d'acqua o
|acquascooter e mezzi similari, e alle
|imbarcazioni, a velocita' non superiore a
|cinque nodi; ---------------------------------------------------------------------
|e) la navigazione a motore alle unita'
|navali adibite al trasporto collettivo e
|alle visite guidate, autorizzate dal
|soggetto gestore e comunque a velocita'
|non superiore a cinque nodi; ---------------------------------------------------------------------
|f) l'ormeggio, in zone individuate e
|autorizzate dal soggetto gestore mediante
|appositi campi boe, posizionati
|compatibilmente con l'esigenza di tutela
|dei fondali; ---------------------------------------------------------------------
|g) l'esercizio della piccola pesca
|artigianale, riservata alle imprese di
|pesca che esercitano l'attivita' sia
|individualmente, sia in forma
|cooperativa, aventi sede legale nel
|comune compreso nell'area marina
|protetta, alla data di entrata in vigore
|del presente decreto, e ai soci delle
|suddette cooperative inseriti alla stessa
|data nel registro di ciascuna
|cooperativa; ---------------------------------------------------------------------
|h) l'attivita' di pescaturismo, riservata
|alle imprese di pesca che esercitano
|l'attivita' sia individualmente, sia in
|forma cooperativa, aventi sede legale nel
|comune compreso nell'area marina
|protetta, alla data di entrata in vigore
|del presente decreto, e ai soci delle
|suddette cooperative inseriti alla stessa
|data nel registro di ciascuna
|cooperativa; ---------------------------------------------------------------------
|i) la pesca sportiva, con lenza e canna,
|autorizzata dal soggetto gestore e
|riservata ai residenti nel comune
|compreso nell'area marina protetta; ---------------------------------------------------------------------
|j) le visite guidate subacquee, svolte
|compatibilmente alle esigenze di tutela
|dei fondali, organizzate dai centri
|d'immersione subacquea autorizzati dal
|soggetto gestore e aventi sede legale nel
|comune compreso nell'area marina protetta
|alla data di entrata in vigore del
|presente decreto; ---------------------------------------------------------------------
|k) le immersioni subacquee, svolte
|compatibilmente alle esigenze di tutela
|dei fondali e autorizzate dal soggetto
|gestore. ---------------------------------------------------------------------
|a) le attivita' consentite in zona A e in Zona C di riserva parziale |zona B; ---------------------------------------------------------------------
|b) la navigazione a motore ai natanti, ad
|eccezione delle moto d'acqua o
|acquascooter e mezzi similari, e alle
|imbarcazioni, a velocita' non superiore a
|dieci nodi; ---------------------------------------------------------------------
|c) la navigazione a motore alle unita'
|navali adibite al trasporto collettivo e
|alle visite guidate, a velocita' non
|superiore a dieci nodi; ---------------------------------------------------------------------
|d) l'ancoraggio in zone appositamente
|individuate dal soggetto gestore,
|compatibilmente alle esigenze di tutela
|dei fondali; ---------------------------------------------------------------------
|e) la pesca sportiva, con lenza e canna,
|previa autorizzazione del soggetto
|gestore, per i non residenti nel comune
|compreso nell'area marina protetta.
2. Tutte le attivita' consentite di cui al precedente comma 1 sono disciplinate e, ove previsto, specificamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta del Plemmirio, secondo le modalita' indicate all'art. 9.
 
Art. 8.
Gestione dell'area marina protetta
1. La gestione dell'area marina protetta del Plemmirio, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' affidata provvisoriamente al Consorzio all'uopo costituito tra la provincia regionale di Siracusa e il comune di Siracusa. Entro sessanta giorni, con successivo decreto ministeriale, la gestione viene confermata al Consorzio costituito tra la provincia regionale di Siracusa e il comune di Siracusa ovvero affidata ad altri enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziate tra loro, ai sensi della legge 31 luglio 2002, n. 179.
2. Comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina protetta del Plemmirio a cui si deve attenere il soggetto gestore.
4. Costituiscono comunque obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b) il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento di cui all'art. 9, comma 2;
c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio puo' revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, in particolar modo al precedente comma 4, e dalla convenzione di cui al comma 3.
 
Art. 9.
Disciplinare provvisorio e regolamento
1. Il soggetto gestore dell'area marina protetta del Plemmirio, conformemente alle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, considerate le peculiarita' e le specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, determina con disciplinare provvisorio e quindi con regolamento, di cui al comma 2, le modalita' e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta, previste all'art. 7 del presente decreto.
2. Il regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta del Plemmirio, formulato entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e' approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore predispone un disciplinare provvisorio delle attivita' consentite, di cui all'art. 7, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il disciplinare provvisorio, sottoposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la verifica di conformita' con il presente decreto istitutivo, e' recepito, con ordinanza della competente Capitaneria di porto.
5. Fino all'adozione del disciplinare provvisorio non sono consentite le attivita' di cui all'art. 7 per le quali e' previsto il rilascio di una specifica autorizzazione del soggetto gestore.
6. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attivita' di cui all'art. 7, il soggetto gestore puo' prevedere nel disciplinare provvisorio e nel regolamento misure di premialita' ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
Art. 10.
Commissione di riserva
1. La commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta del Plemmirio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere sulla proposta di disciplinare provvisorio e di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta, nonchesulle previsioni relative alle spese di gestione e sulla proposta di aggiornamento di cui all'art. 13, comma 2.
2. Il parere della commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte del soggetto gestore.
 
Art. 11.
Demanio marittimo
1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta del Plemmirio, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dall'amministrazione competente d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive.
2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta del Plemmirio, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonchedelle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
3. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica l'acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al Prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di manutenzione o messa in sicurezza delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta del Plemmirio, previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchei programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive.
 
Art. 12.
Monitoraggio e aggiornamento
1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e su tale base redige annualmente la relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalita' istitutive alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le necessarie modifiche.
 
Art. 13.
Finanziamenti
1. Per l'istituzione e le spese di primo avviamento dell'area marina protetta denominata Plemmirio relative all'installazione dei segnalamenti, alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della regolamentazione dell'area marina protetta in argomento, e' attribuita la somma di Euro 250.000,00, al relativo onere si fa fronte quanto a Euro 129.114,33 a valere sull'impegno assunto con decreto direttoriale prot. n. DEC/DPN/942 del 17 dicembre 2003 di cui in premessa per l'esercizio finanziario 2003 e per la restante parte, pari a Euro 120.885,67 a valere sul capitolo 1647 - U.P.B. 2.1.2.5 della spesa di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il corrente esercizio finanziario.
2. All'onere derivante dalle spese per la realizzazione del programma di investimenti relativo all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si fa fronte con gli stanziamenti disponibili con i decreti di impegno citati in premessa prott. nn. 558/1/02 - DEC/DPN/549 e DEC/DPN/938 datati rispettivamente 2 dicembre 2002, 20 novembre e 15 dicembre 2003, per un importo complessivo di Euro 3.030.000,00.
3. Successivamente, si provvedera' ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio annualmente disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, una somma non inferiore a Euro 130.000,00, per il funzionamento dell'area marina protetta.
 
Art. 14.
Sorveglianza
1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonchedalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.
 
Art. 15.
Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle disposizioni emanate dal soggetto gestore dell'area marina protetta del Plemmirio si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Roma, 15 settembre 2004
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 323
 
Allegato

----> Vedere Planimetria a pag. 52 della G.U. <----
 
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