Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2004, n. 334
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, che prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione ed integrazione della medesima legge, di revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' di definizione delle modalita' di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla stessa legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 10 dicembre 2003;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Ritenuto di poter solo in parte aderire ai rilievi ed alle osservazioni della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, allo scopo di mantenere la coerenza dell'intervento e la sua rispondenza al testo unico in materia di immigrazione;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, per le pari opportunita', per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Accertamento della condizione di reciprocita'
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato: «d.P.R. n. 394 del 1999», e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Accertamento della condizione di reciprocita). - 1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocita', nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.
2. L'accertamento di cui al comma 1, non e' richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonche' per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.».



N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione compentente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, reca: «Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«6. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, e'
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 34, comma 1,
della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo):
«1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione
delle norme di attuazione ed integrazione della presente
legge, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con
il medesimo regolamento sono definite le modalita' di
funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione
previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento le funzioni gia' esercitate
in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del
lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v.
nelle note alle premesse):
«Art. 9 (Carta di soggiorno). - 1. Lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per
un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi,
il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il
sostentamento proprio e dei familiari, puo' richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per se', per
il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di
soggiorno e' a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche
dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore
conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno
Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il
giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380
nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo
381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza
di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto
la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta
di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per
reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere
disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti
dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la
revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare della carta di soggiorno puo':
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo
straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate
dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando
anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in
armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione
sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a
livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per
gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale,
ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge
13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche
in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55.».



 
Art. 2.
Rapporti con la pubblica amministrazione
1. All'articolo 2 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «di cui agli articoli 9 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli stati, fatti, e qualita' personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorita' consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorita' consolare italiana attesta la conformita' all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri e' prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti, rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 2 (Rapporti con la pubblica amministrazione). -
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli
stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del
presente regolamento che prevedono l'esibizione o la
produzione di specifici documenti.
2. Gli stati, fatti, e qualita' personali diversi da
quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorita' dello Stato estero, legalizzati ai sensi
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorita'
consolari italiane e corredati di traduzione in lingua
italiana, di cui l'autorita' consolare italiana attesta la
conformita' all'originale. Sono fatte salve le diverse
disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato
che la produzione di atti o documenti non veritieri e'
prevista come reato dalla legge italiana e determina gli
effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.
2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui
al comma 1 non possono essere documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorita' straniere, in ragione della mancanza di una
autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei
documenti, rilasciati dalla autorita' locale, rilevata
anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai
sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre
2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,
effettuate a spese degli interessati.».



 
Art. 3.
Comunicazioni allo straniero
1. All'articolo 3 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «legge 30 luglio 1990, n. 217,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 3 (Comunicazioni allo straniero). - 1. Le
comunicazioni dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo
unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso
di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a
quello incaricato di ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli
stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati
dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o
dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di
ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalita'
di cui al comma 3, o, quando la persona e' irreperibile,
mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio
conosciuto.
3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il
decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di
rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della
conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il
rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo
straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione
del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione,
effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza
del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la
lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato
da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi
formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui
comprensibile o, se cio' non e' possibile per
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del
provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese,
francese o spagnola, secondo la preferenza indicata
dall'interessato.
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di
cui al comma 3, lo straniero e' altresi' informato del
diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con
ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al
gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge
30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed e'
avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sara'
assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice
tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le
comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali
saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore
nominato dallo straniero o a quello incaricato di
ufficio.».



 
Art. 4.
Rilascio dei visti d'ingresso
1. All'articolo 5 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonche' i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle attivita' produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.».
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalita' complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove e' diretto, il motivo e la durata del soggiorno.»;
c) al comma 6, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) la disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico;
c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10, comma 3-bis;»;
d) il comma 7 e' soppresso;
e) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.»;
f) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'articolo 2 del testo unico, nonche' l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorita' dopo il suo ingresso in Italia.».



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 5 (Rilascio dei visti di ingresso). - 1. Il
rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel
territorio dello Stato e' di competenza delle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a cio'
abilitate e, tranne in casi particolari territorialmente
competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli
uffici di polizia di frontiera italiani possono essere
autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito,
per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a
cinque giorni, per casi di assoluta necessita'.
2. Il visto puo' essere rilasciato, se ne ricorrono
requisiti e condizioni, per la durata occorrente in
relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione
prodotta dal richiedente.
3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi
motivi di ingresso, nonche' i requisiti e le condizioni per
l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati
da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri,
emanate adottate con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro
e delle politiche sociali, della giustizia, della salute,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle
attivita' produttive e per gli affari regionali,
periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli
obblighi internazionali assunti dall'Italia.
4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
sono tenute ad assicurare, per l'esigenze dell'utenza,
adeguate forme di pubblicita' di detti requisiti e
condizioni, nonche' degli eventuali requisiti integrativi
resi necessari da particolari situazioni locali o da
decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione
con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella
domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve
indicare le proprie generalita' complete e quelle degli
eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto
o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente,
il luogo dove e' diretto, il motivo e la durata del
soggiorno.
6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o
altro documento di viaggio riconosciuto equivalente,
nonche' la documentazione necessaria per il tipo di visto
richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
a) la finalita' del viaggio;
b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
c) la disponibilita' dei mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno,
osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del
testo unico;
c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da
parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato
previa acquisizione di quello della questura per i
componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con
allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il
rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10,
comma 3-bis;
d) le condizioni di alloggio.
7. (Soppresso).
8. Valutata la ricevibilita' della domanda ed esperiti
gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto,
ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto
e' rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo
quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente
regolamento.
8-bis Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso,
la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al
titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a
lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese
spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate
dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello
straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia,
di cui all'articolo 2 del testo unico, nonche' l'obbligo di
presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti
autorita' dopo il suo ingresso in Italia.».



 
Art. 5.
Visti per il ricongiungimento familiare e per familiari al seguito
1. L'articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito). - 1. La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:
a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico;
b) documentazione attestante la disponibilita' del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
c) documentazione attestante la disponibilita' di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore eta' e lo stato di famiglia;
e) documentazione attestante l'invalidita' totale o i gravi motivi di salute previsti dall'articolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorita' o da soggetti privati, valutata dall'autorita' consolare alla luce dei parametri locali.
2. L'autorita' consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonche' alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero puo' avvalersi di un procuratore speciale.
4. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico, nonche' i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorita' consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
5. Le autorita' consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.».



Nota all'art. 5:
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli
articoli 28, comma 1, e 29, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle
premesse):
«1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita'
familiare nei confronti dei familiari stranieri e'
riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo
unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno,
rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.»
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo
straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente
separati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso;
b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non
possano per ragioni oggettive provvedere al proprio
sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidita' totale;
c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli
nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
motivi di salute;
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
figli di eta' inferiore a 18 anni. I minori adottati o
affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilita':
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di
eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorera';
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso
per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2,
e' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano
o comunitario, dei familiari con i quali e' possibile
attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e'
consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio
minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore
naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in
Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della prescritta documentazione
compresa quella attestante i rapporti di parentela,
coniugio e la minore eta', autenticata dall'autorita'
consolare italiana, e' presentata allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo competente per il luogo di dimora del
richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con
timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante
accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
requisiti di cui al presente articolo, emette il
provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego
del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla
osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
rilasciano altresi' il visto di ingresso al seguito nei
casi previsti dal comma 5.».



 
Art. 6.
Diniego del visto d'ingresso
1. Dopo l'articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Diniego del visto d`ingresso). - 1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l'autorita' diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalita' di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso e' negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego e' motivato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento e' consegnato a mani proprie dell'interessato.».
 
Art. 7.
Uscita dal territorio dello Stato e reingresso
1. All'articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «permesso di soggiorno» sono inserite le seguenti: «o della carta di soggiorno»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno e' scaduto da non piu' di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato e' tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si e' allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.»;
c) il comma 5 e' soppresso.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 8 (Uscita dal territorio dello Stato e
reingresso). - 1. Lo straniero che lascia il territorio
dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo
spazio di libera circolazione e' tenuto a sottoporsi ai
controlli di polizia di frontiera. E' fatto obbligo al
personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il
timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di
frontiera e della data.
2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia
che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il
reingresso e' consentito previa esibizione al controllo di
frontiera del passaporto o documento equivalente e del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso
di validita'.
3. Lo straniero il cui documento di soggiorno e'
scaduto da non piu' di 60 giorni e che ne abbia chiesto il
rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel
territorio dello Stato e' tenuto a munirsi di visto di
reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di provenienza, previa
esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di 60
giorni non si applica nei confronti dello straniero che si
e' allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli
obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di
sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello
straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo
restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo
del permesso di soggiorno.
4. Lo straniero privo del documento di soggiorno,
perche' smarrito o sottratto, e' tenuto a richiedere il
visto di reingresso alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del
furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso e'
rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento
del questore concernente il soggiorno.
5. (Soppresso)».



 
Art. 8.
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
1. Dopo l'articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato). - 1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonche' nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilita' e idoneita' igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, e' esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 35, comma 1.».



Note all'art. 8:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note alle
premesse.
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v.
nelle note alle premesse):
«1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di
lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di
lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel Paese di provenienza.».



 
Art. 9.
Richiesta del permesso di soggiorno
1. All'articolo 9 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1, ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in piu' esemplari, allo straniero puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le modalita' di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico.
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.
1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovveroconferma l'avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.»;
c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) la documentazione, attestante la disponibilita' dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.»;
e) al comma 6, dopo le parole: «del testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 11, comma 1, lettera c)».



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 9 (Richiesta del permesso di soggiorno). - 1. La
richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro il
termine previsto dal testo unico, al questore della
provincia nella quale lo straniero intende soggiornare,
ovvero, allo Sportello unico in caso di ricongiungimento
familiare, di cui all'articolo 6, comma 1 ed in caso
d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo
36, comma 1, mediante scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal
richiedente, corredata della fotografia dell'interessato,
in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre
sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di
soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il
quarto da trasmettere al sistema informativo di cui
all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia
in piu' esemplari, allo straniero puo' essere richiesto di
farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il
trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione
all'ufficio.
1-bis. Le modalita' di richiesta del permesso di
soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono
disciplinate con decreto interministeriale di attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio dell'Unione
Europea del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5, comma 8,
del testo unico.
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo
straniero, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio
nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito
di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e
dei dati anagrafici dello straniero, consegna il
certificato di attribuzione del codice fiscale e fa
sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del
permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente,
inoltrati alla questura competente per il rilascio del
permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si
applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis e
36, comma 2.
1-quater. Lo Sportello unico competente richiede
l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel
termine di 18 mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero
conferma l'avvenuta consegna, con la contestuale
comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello
straniero, secondo le modalita' determinate con decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve
indicare:
a) le proprie generalita' complete, nonche' quelle
dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista
l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler
soggiornare;
c) il motivo del soggiorno.
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere
esibiti:
a) il passaporto o altro documento equipollente da
cui risultino la nazionalita', la data, anche solo con
l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli
interessati, nonche' il visto di ingresso, quando
prescritto;
b) la documentazione, attestante la disponibilita'
dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi
di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di
lavoro.
4. L'ufficio trattiene copia della documentazione
esibita e puo' richiedere, quando occorre verificare la
sussistenza delle condizioni previste dal testo unico,
l'esibizione della documentazione o di altri elementi
occorrenti per comprovare:
a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
b) la disponibilita' dei mezzi di sussistenza
sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del
soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo
4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle
persone a carico;
c) la disponibilita' di altre risorse o
dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia
richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai
sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non
superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui
all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non e'
necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri
ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e
20 del testo unico e all'articolo 11, comma 1, lettera c).
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti
esibiti, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia
un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di
fotografia dell'interessato e del timbro datario
dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione,
quale ricevuta, indicando il giorno in cui potra' essere
ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che
all'atto del ritiro dovra' essere esibita la documentazione
attestante l'assolvimento degli obblighi in materia
sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico.
- Il regolamento (CE) del consiglio UE, del 13 giugno
2002 n. 1030/2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle comunita' europee del 15 giugno 2002, n. 157/l/1),
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di paesi terzi.
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli
articoli 5, comma 2-bis e 8, 24 e 49, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v.
nelle note alle premesse):
«2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.»
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione
dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno.»
«Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o
le associazioni di categoria per conto dei loro associati,
che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono
presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le
modalita' previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l'impiego
competente, che verifica nel termine di cinque giorni
l'eventuale disponibilita' di lavoratori italiani o
comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia
comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni
dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita'
da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in
corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del
medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano
mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se
ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e
le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti
per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 1.»
«Art. 49 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge
6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo unico si provvede
a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste
delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione
personale nonche' delle operazioni necessarie per
assicurare il collegamento tra le questure e il sistema
informativo della Direzione centrale della polizia
criminale.
1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti
stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il
1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in
attuazione del documento programmatico di cui all'articolo
3, comma 1,che abbiano presentato la relativa domanda con
le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto,
puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i
motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli
ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma
4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste.
In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal
presente testo unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1,
valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede
a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque
nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o internate, il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta
modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi
a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle
procedure definite d'intesa con il Dipartimento della
pubblica sicurezza.».



 
Art. 10.
Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalita' e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori puo' essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati.».



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 10 (Richiesta del permesso di soggiorno in casi
particolari). - 1. Per gli stranieri in possesso di
passaporto o altro documento equipollente, dal quale
risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e
del visto di ingresso quando prescritto, che intendono
soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta
giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a
norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di
soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di
ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui
all'articolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve
essere esibita unitamente al passaporto.
1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non
superiore a 30 giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi
in regime di esenzione di visto turistico possono
richiedere il permesso di soggiorno al momento
dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera,
attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un
apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di
polizia equivale a permesso di soggiorno per i 30 giorni
successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale.
Le modalita' e le procedure di attuazione del presente
comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata
non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta
del permesso di soggiorno puo' essere effettuata dal capo
gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti
equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di
copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei
viaggiatori, nonche' del programma del viaggio. La
disponibilita' dei mezzi di sussistenza e di quelli per il
ritorno nel Paese d'origine puo' essere documentata
attraverso la attestazione di pagamento integrale del
viaggio e del soggiorno turistico.
3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della
richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro
dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla
ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti,
equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta
giorni successivi alla data di ingresso nel territorio
nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data,
apposto sul passaporto o altro documento equipollente
all'atto del controllo di frontiera.
3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta
giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a
progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi
anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali
sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per
i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori
puo' essere presentata dal legale rappresentante dell'ente
proponente alla questura competente mediante esibizione del
passaporto degli interessati.
4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze
civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura,
la richiesta del permesso di soggiorno puo' essere
presentata in questura dall'esercente della struttura
ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli
istituti o le comunita' in cui lo straniero e' ospitato, il
quale provvede anche al ritiro e alla consegna
all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del
permesso di soggiorno.
5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia
per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati
dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo
unico.
6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei
centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a
disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione,
nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba
delle disposizioni del testo unico e del presente
regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli
stranieri nel territorio dello Stato.».



 
Art. 11.
Rilascio del permesso di soggiorno
1. All'articolo 11 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorita' giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche' per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;
c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico;
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, e' rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validita' per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno e' immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita' annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso e' concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il permesso di soggiorno e' rilasciato in conformita' al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresi' contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di consegna del permesso di soggiorno.»;
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.».



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1. Il
permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i
presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto
d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti
altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della
procedura occorrente, e per asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata
delle procedure occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di
apolide, a favore dello straniero gia' in possesso del
permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del
procedimento di concessione o di riconoscimento.
c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta
dell'Autorita' giudiziaria, per la durata massima di tre
mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la
presenza dello straniero sul territorio nazionale sia
indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso
per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di
procedura penale, nonche' per taluno dei delitti di cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli
articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo
parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato ovvero acquisizione
dall'interessato di documentazione riguardante i motivi
della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni
personali che non consentono l'allontanamento dello
straniero dal territorio nazionale;
c-quater) per residenza elettiva a favore dello
straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore
di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo
31, comma 3, del testo unico;
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti
dei minori che si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico,
previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui
all'articolo 33 del testo unico.
1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare
lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 3-ter del testo unico, e' rilasciato
un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del
periodo di validita' per ciascun anno. Il suddetto permesso
di soggiorno e' immediatamente revocato se lo straniero non
si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine
della validita' annuale e alla data prevista dal visto
d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale
visto d'ingresso e' concesso sulla base del nulla osta,
rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis.
2. Il permesso di soggiorno e' rilasciato in
conformita' del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio
dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 e contiene
l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate le
modalita' di comunicazione, in via telematica, dei dati per
l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per
l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo
dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei
lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro
dell'interno sono stabilite le modalita' di consegna del
permesso di soggiorno.
2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti
effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno
per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare,
dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo
Sportello unico che provvede alla convocazione
dell'interessato per la successiva consegna del permesso o
dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.
3. La documentazione attestante l'assolvimento degli
obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma
3, del testo unico deve essere esibita al momento del
ritiro del permesso di soggiorno.».



 
Art. 12.
Rinnovo del permesso di soggiorno
1. All'articolo 13 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonche' alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico.».



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 13 (Rinnovo del permesso di soggiorno). - 1. Il
permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti
all'Accordo di Schengen, in conformita' di un visto
uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del
predetto Accordo ovvero rilasciato in esenzione di visto,
per i soli motivi di turismo, non puo' essere rinnovato o
prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali.
2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, del
testo unico, la documentazione attestante la disponibilita'
di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi a carico puo' essere accertata d'ufficio sulla
base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
di lavoro e' subordinato alla sussistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro, nonche' alla consegna di
autocertificazione del datore di lavoro attestante la
sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei
parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera
a) del testo unico.
3. La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice
esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti
esibiti, ed accertata l'identita' del richiedente, rilascia
un esemplare della richiesta, munito del timbro datario
dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia
riportata per iscritto, con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza che
l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda
sanitaria locale e' condizione per la continuita'
dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o
prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il
soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre
sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno
biennale, per un periodo continuativo superiore alla meta'
del periodo di validita' del permesso di soggiorno, salvo
che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di
adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e
comprovati motivi.».



 
Art. 13.
Conversione del permesso di soggiorno
1. L'articolo 14 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14.
Conversione del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validita' dello stesso. In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' lavorativa in forma autonoma, nonche' l'esercizio di attivita' lavorativa in qualita' di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validita' dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo' essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater).
2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
3. Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attivita' effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validita' dello stesso, l'esercizio di attivita' lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
5. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore eta'. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero e' ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione e' possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.».



Note all'art. 13:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note alle
premesse.



 
Art. 14.
Iscrizioni anagrafiche
1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'articolo 15, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, e' sostituito dal seguente:
«3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.».



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
(Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente), come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche). - 1. L'iscrizione
nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono
iscritti i genitori o nel comune ove e' iscritta la madre
qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse,
ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove
e' iscritta la persona o la convivenza cui il nato e' stato
affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza da altro comune o
dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato
secondo quanto e' disposto dall'art. 15, comma 1, del
presente regolamento, tenuto conto delle particolari
disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di
cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, nonche' per mancata iscrizione nell'anagrafe di
alcun comune.
2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e
successivamente ricomparse devesi procedere a nuova
iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo
di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di
dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del
permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e,
comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di
rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti
di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale e' effettuato entro 60 giorni dal rinnovo
della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe
aggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandone
comunicazione al questore.
4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e tenuto dal Ministero
dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario
incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i
doveri dell'ufficiale di anagrafe.».



 
Art. 15.
Richiesta della carta di soggiorno
1. All'articolo 16 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidita', specificandone l'ammontare.»;
b) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero sono legalizzati dall'autorita' consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti e' conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non e' richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
b) la disponibilita' di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
c) il reddito richiesto per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico.»;
d) al comma 6 dopo la parola: «corredata» sono soppresse le parole da: «,oltre» ad: «anche».



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 16 (Richiesta della carta di soggiorno). - 1. Per
il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9
del testo unico, l'interessato e' tenuto a farne richiesta
per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con
decreto del Ministro dell'interno.
2. All'atto della richiesta, da presentare alla
questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve
indicare:
a) le proprie generalita' complete;
b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha
soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
c) il luogo di residenza;
d) le fonti di reddito, derivanti anche dal
riconoscimento del trattamento pensionistico per
invalidita', specificandone l'ammontare.
3. La domanda deve essere corredata da:
a) copia del passaporto o di documento equipollente o
del documento di identificazione rilasciato dalla
competente autorita' italiana da cui risultino la
nazionalita', la data, anche solo con l'indicazione
dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente;
b) copia della dichiarazione dei redditi o del
modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi
all'anno precedente, da cui risulti un reddito non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
c) certificato del casellario giudiziale e
certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti
penali in corso;
d) fotografia della persona interessata, in formato
tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1;
4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2 e
30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta
relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e
all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis, del medesimo testo
unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione
di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare
anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto
conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di
soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione
comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal
fine, i certificati rilasciati dalla competente autorita'
dello Stato estero sono legalizzati dall'autorita'
consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua
italiana dei documenti e' conforme agli originali, o sono
validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi
internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente.
Tale documentazione non e' richiesta qualora il figlio
minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con
visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
b) la disponibilita' di un alloggio, a norma
dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A
tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione
dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di
cui al medesimo articolo del testo unico ovvero il
certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato
dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per
territorio;
c) il reddito richiesto per le finalita' di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico,
tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a
carico.
5. Se la carta di soggiorno e' richiesta nelle qualita'
di coniuge straniero o genitore straniero convivente con
cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione
europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma
2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie
generalita', deve indicare quelle dell'altro coniuge o del
figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia
figlio minore convivente, nelle condizioni di cui
all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di
soggiorno e' richiesta da chi esercita la potesta' sul
minore.
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere
corredata delle certificazioni comprovanti lo stato di
coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea
residente in Italia.
7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i
documenti allegati ed accertata l'identita' dei
richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in
cui potra' essere ritirato il documento richiesto. La
ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di
soggiorno.».



 
Art. 16.
Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno
1. Al comma 2 dell'articolo 17 del d.P.R. n. 394 del 1999, il primo periodo e' soppresso.



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 17 (Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno).
- 1. La carta di soggiorno e' rilasciata entro 90 giorni
dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni
richieste dal testo unico.
2. La carta di soggiorno costituisce documento di
identificazione personale per non oltre cinque anni dalla
data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a
richiesta dell'interessato, corredata di nuove
fotografie.».



 
Art. 17.
Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione
1. Il comma 1 dell'articolo 18 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«1. La sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorita' diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorita' che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.».



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 18 (Ricorsi contro i provvedimenti di
espulsione). - 1. La sottoscrizione del ricorso di cui
all'art. 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo
straniero ad una autorita' diplomatica o consolare
italiana, viene autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono
all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in
cui siede l'autorita' che ha disposto l'espulsione, cui
viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data
di presentazione del ricorso.
2. L'autorita' che ha adottato il provvedimento
impugnato puo' far pervenire le proprie osservazioni al
giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del
ricorso presso i propri uffici.».



 
Art. 18.
Divieto di rientro per gli stranieri espulsi
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identita' del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.».



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 19 (Divieto di rientro per gli stranieri
espulsi). - 1. Il divieto di rientro nel territorio dello
Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere
dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal
timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da
ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero
dal territorio dello Stato.
1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo
straniero deve produrre idonea documentazione comprovante
l'assenza dal territorio dello Stato presso la
rappresentanza diplomatica italiana del Paese di
appartenenza o di stabile residenza, che provvede,
verificata l'identita' del richiedente, all'inoltro al
Ministero dell'interno.».



 
Art. 19.
Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi
1. Dopo l'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi). - 1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico, e' presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identita' e autentica della firma del richiedente nonche' acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.
2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno.».



Note all'art. 19:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note alle
premesse.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
«13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.».



 
Art. 20.
Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza
1. Il comma 1 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, in relazione alla disponibilita' dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e' comunicato all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.».
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresi' dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.».



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 20 (Trattenimento nei centri di permanenza
temporanea e assistenza). - 1. Il provvedimento con il
quale il questore dispone il trattenimento dello straniero
presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu'
vicino, in relazione alla disponibilita' dei posti, ai
sensi dell'articolo 14 del testo unico, e' comunicato
all'interessato con le modalita' di cui all'articolo 3,
commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di
respingimento.
2. Con la medesima comunicazione lo straniero e'
informato del diritto di essere assistito, nel procedimento
di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore
di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al
gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero e'
dato altresi' avviso che, in mancanza di difensore di
fiducia, sara' assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con avviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a
quello incaricato di ufficio.
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene
informato che in caso di indebito allontanamento la misura
del trattenimento sara' ripristinata con l'ausilio della
forza pubblica.
4. Il trattenimento non puo' essere protratto oltre il
tempo strettamente necessario per l'esecuzione del
respingimento o dell'espulsione e, comunque, oltre i
termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare
se il provvedimento del questore non e' convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del
trattenimento non puo' essere motivo di ritardo
dell'esecuzione del respingimento.
5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresi' dati
allo straniero destinatario del provvedimento di
accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di
convalida prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo
unico.».



 
Art. 21.
Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalita' stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura «per motivi umanitari» ed e' rilasciato con modalita' che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.».



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi
di protezione sociale). - 1. Quando ricorrono le
circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico, la
proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale e' effettuata:
a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle
associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro
di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati
con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di
violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello
straniero;
b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui
sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti
di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a),
nel corso del quale 1o straniero abbia reso dichiarazioni.
2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata
la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico,
il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno
per motivi umanitari, valido per le attivita' di cui
all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:
a) il parere del procuratore della Repubblica quando
ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed
il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o
questa non dia indicazioni circa la gravita' ed attualita'
del pericolo;
b) il programma di assistenza ed integrazione sociale
relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della
Commissione interministeriale di cui all'articolo 25;
c) l'adesione dello straniero al medesimo programma,
previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo
unico in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalita' dello stesso;
d) l'accettazione degli impegni connessi al programma
da parte del responsabile della struttura presso cui il
programma deve essere realizzato.
3. Quando la proposta e' effettuata a norma del comma
1, lettera a), il questore valuta la gravita' ed attualita'
del pericolo anche sulla base degli elementi in essa
contenuti.
3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18,
comma 5, del testo unico, puo' essere convertito in
permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalita'
stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso
definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del
testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio,
sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di
soggiorno di cui al presente comma convertiti in permessi
di soggiorno per lavoro.
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18
del testo unico contiene, quale motivazione, la sola
dicitura «per motivi umanitari» ed e' rilasciato con
modalita' che assicurano l'eventuale differenziazione da
altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole
individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici
competenti, anche mediante il ricorso a codici
alfanumerici.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse):
«Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
- 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei
servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli
per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di
sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa
autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione
sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato,
con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998.».



 
Art. 22. Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati
l'espulsione o il respingimento
1. All'articolo 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per minore eta', salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed e' valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;»;
b) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;».



Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i
quali sono vietati l'espulsione o il respingimento). - 1.
Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il
questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore eta', salvo l'iscrizione del minore
degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del
genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato,
rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i
minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta'
e' rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato per
i minori stranieri ed e' valido per tutto il periodo
necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari
nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato,
e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni
per i provvedimenti di competenza;
a-bis) per integrazione minore, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato
per i minori stranieri;
b) per motivi familiari, nei confronti degli
stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico:
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante
idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne
che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera d) del testo unico;
d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che
possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che
provvede ad accordare, una protezione analoga contro le
persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo
unico.».



 
Art. 23.
Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro
1. Il comma 1 dell'articolo 29 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dai seguenti:
«1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».



Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 29 (Definizione delle quote d'ingresso per motivi
di lavoro). - 1. I decreti che definiscono le quote massime
di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per
motivi di lavoro, definite anche in base alle indicazioni
delle regioni ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del
testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro
autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si
tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni
effettuate dal Ministero della salute, connesse alle
rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Per le finalita' di cui al presente Capo il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta le
misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri
uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati
dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni
con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti
con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le
questure.
3. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei
conti).»



 
Art. 24.
Procedimento di assunzione di lavoratori subordinati
1. L'articolo 30 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Sportello unico per l'immigrazione) - 1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, e' composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che puo' individuare anche piu' unita' operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.
2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonche' di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.».
2. Dopo l'articolo 30 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono inseriti i seguenti:
«Art. 30-bis (Richiesta assunzione lavoratori stranieri). - 1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avra' luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.
2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) complete generalita' del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalita' del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
e) 1'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attivita' per le quali tale iscrizione e' richiesta;
b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacita' occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo gia' conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se e' interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all'articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 e' presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro e' quello del luogo in cui verra' svolta l'attivita' lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarita', della completezza e dell'idoneita' della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonche' acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruita' del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacita' economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruita' in rapporto alla capacita' economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
9. Nei casi di irregolarita' sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.
Art. 30-ter (Modulistica). - 1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 30-quater (Archivio informatizzato dello Sportello unico) - 1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui all'articolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorita' consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.
3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.
5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalita' tecniche e procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilita' tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.
6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti.
Art. 30-quinquies (Verifica delle disponibilita' di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego) - 1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.
2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilita' pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.
3. Qualora il centro per 1'impiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilita' di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.
Art. 30-sexies (Rinuncia all'assunzione) - 1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilita' all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per Conoscenza, al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.».
 
Art. 25.
Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso
1. L'articolo 31 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso) - 1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per 1'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.
2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societa', risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.
4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta, la cui validita' e' di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonche' il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validita' del nullaosta.
8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35.».
 
Art. 26.
Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:
a) Paese d'origine;
b) numero progressivo di presentazione della domanda;
c) complete generalita';
d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
e) capacita' professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
h) l'eventuale diritto di priorita' per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.».



Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 32 (Liste degli stranieri che chiedono di
lavorare in Italia). - 1. Le liste di lavoratori stranieri
che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione
degli accordi di cui all'articolo 91, comma 5, del testo
unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare,
distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo
determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute
nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.
2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e
delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti
a compilare e sottoscrivere, su modello definito con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e
con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la
fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del
Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:
a) Paese d'origine;
b) numero progressivo di presentazione della domanda;
c) complete generalita';
d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale,
a tempo determinato, a tempo indeterminato;
e) capacita' professionali degli interessati o loro
appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori,
qualifica o mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una
delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra
lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o precedenti
esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
h) l'eventuale diritto di priorita' per i lavoratori
stagionali che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla
esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da
cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del
precedente soggiorno per lavoro stagionale.
3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via
telematica, per il tramite della rappresentanza
diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che, previa verifica formale della
rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni
dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante
l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni
provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per
Paesi di provenienza.
4. L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori
stranieri di cui al comma 1, ha facolta' di chiedere al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione
nella lista.».



 
Art. 27.
Liste dei lavoratori di origine italiana
1. Dopo l'articolo 32 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Liste dei lavoratori di origine italiana) - 1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare e' istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalita' previste dall'articolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui all'articolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 32, comma 4.
3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.».
 
Art. 28.
Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
1. All'articolo 33 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalita' di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico.».



Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 33 (Autorizzazione al lavoro degli stranieri
iscritti nelle liste). - 1. I dati di cui all'articolo 32
sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e
delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni
provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del
S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei
datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro con le modalita' previste
dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le richieste di nulla osta al lavoro per ciascun
tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se
riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le
modalita' di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.
2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche, oltre a
quanto previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico
acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni
provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte
nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, del testo
unico.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda
avvalersi della scelta nominativa, per le richieste
numeriche si procede nell'ordine di priorita' di iscrizione
nella lista, a parita' di requisiti professionali.».



 
Art. 29.
Titoli di prelazione
1. L'articolo 34 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Titoli di prelazione) - 1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalita' di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unica, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all'istruttoria e, congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico.
2. I lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalita', la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonche' l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.
4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema, informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nullaosta di cui all'articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori e' rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico.
5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorita', rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all'articolo 22, comma 3, del testo unico.
6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di priorita' opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall'articolo 24, comma 4, del testo unico.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, e' riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attivita' formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilita' della quota di lavoro subordinato.
8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedera' alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del testo unico.
10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, e' riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale.».
 
Art. 30.
Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
1. L'articolo 35 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato). - 1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilita' dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneita' alloggiativa, nonche' della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.
2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto e' trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorita' consolare competente, nonche' al datore di lavoro.
3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.».
 
Art. 31.
Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
1. L'articolo 36 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro). - 1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
2. Lo Sportello provvede, altresi', a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico.».
 
Art. 32.
Variazione del rapporto di lavoro
1. Dopo l'articolo 36 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Variazioni del rapporto di lavoro). - 1. Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13.
2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 37, nonche' il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.».
 
Art. 33. Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al
collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido
1. L'articolo 37 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido). - 1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilita', anche ai fini della corresponsione della indennita' di mobilita' ove spettante, nei limiti del periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilita' si applica la disposizione del comma 2.
2. Quando il licenziamento e' disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne da' comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.
3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora gia' inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dell'immediata disponibilita' del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresi', le generalita' del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato offre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso e' subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis.
6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.».
 
Art. 34.
Accesso al lavoro stagionale
1. All'articolo 38 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validita' da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta e' rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalita' definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalita' di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel termine di 5 giorni, verifica l'eventuale disponibilita' di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della meta'.
1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico da' ulteriore corso alla procedura.»;
c) al comma 5, le parole: «le Direzioni provinciali del lavoro si conformano» sono sostituite dalle seguenti: «lo Sportello unico si conforma»;
d) il comma 6 e' soppresso.



Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 38 (Accesso al lavoro stagionale). - 1. Il
nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento
all'accorpamento di gruppi di lavori di piu' breve periodo
da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validita'
da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il
nullaosta e' rilasciato dallo Sportello unico, per la
durata corrispondente a quella del lavoro stagionale
richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento
delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le
modalita' previste dall'articolo 30bis, non oltre venti
giorni dalla data di ricevimento delle richieste di
assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure
definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente
alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al
questore, 2, 3, 4, 5, 6,7 e nel rispetto del diritto di
precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui
all'articolo 24, comma 4, del testo unico.
1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo
le modalita' di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico
procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per
via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel
termine di cinque giorni, verifica l'eventuale
disponibilita' di lavoratori nazionali, comunitari o
extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di
collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca
di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si
applicano le disposizioni di cui agli
articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi
previsti sono ridotti della meta'.
1-ter In caso di certificazione negativa pervenuta dal
Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta
di nulla osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni
senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo
Sportello unico da' ulteriore corso alla procedura.
2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri
che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla
scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno
precedente per lavoro stagionale hanno diritto di
precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito
delle medesime richieste cumulative, nonche' nelle
richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai
lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse
condizioni.
3. Per le attivita' stagionali, le richieste di
autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche
dalle associazioni di categoria per conto dei loro
associati.
4. La autorizzazione al lavoro stagionale a piu' datori
di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
periodi di lavoro complessivamente compresi nella stazione,
nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui
all'articolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere
unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa,
presentata contestualmente, ed e' rilasciata a ciascuno di
essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a
richiesta di datori di lavoro diversi, purche' nell'ambito
del periodo massimo previsto.
5. Ai fini della verifica della corrispondenza del
trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo
straniero con quello previsto dai contratti collettivi
nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo
unico, eventualmente stipulate.
6. (Soppresso).
7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello
Stato di provenienza alla scadenza del permesso di
soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro
stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia
per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali
sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui
all'articolo 29, possono richiedere alla questura il
rilascio del permesso di soggiorno, osservate le
disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il
permesso di soggiorno e' rilasciato entro 20 giorni dalla
presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previste dal testo unico e dal presente
articolo.».



 
Art. 35.
Permesso pluriennale per lavoro stagionale
1. Dopo l'articolo 38 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Permesso pluriennale per lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, puo' richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalita' di cui all'articolo 38.
2. Il nullaosta triennale e' rilasciato con l'indicazione del periodo di validita', secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico.
3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita' successive alla prima sono concessi dall'autorita' consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresi', a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 35.
4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.».
 
Art. 36.
Disposizioni relative al lavoro autonomo
1. L'articolo 39 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39. (Disposizioni relative al lavoro autonomo). - 1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivita' per le quali e' richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo e' tenuto a richiedere alla competente autorita' amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche idoneita' professionali o tecniche, il Ministero delle attivita' produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacita' professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione e' rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attivita' che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero e' tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivita' lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilita' delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla disponibilita' in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso societa', anche cooperative, costituite da almeno tre anni.
5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonche' l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.
6. Il nullaosta provvisorio e' posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta e' rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne da' comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.
9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gia' presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, puo' richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilita' delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.».
 
Art. 37.
Casi particolari di ingresso per lavoro
1. L'articolo 40 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 40. (Casi particolari di ingresso per lavoro). - 1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, e' rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalita' previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro e' rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non puo' essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non puo' superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validita' del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavoro e' rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i piu' elevati limiti temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non e' richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessita'.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attivita' come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non puo' superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo e' possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.
6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoro e' subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'universita' o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attivita'.
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualita' di lavoratore subordinato, nonche' del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non puo' essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.
9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si riferisce agli stranieri che, per finalita' formativa, debbono svolgere in unita' produttive del nostro Paese:
a) attivita' nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, ovvero
b) attivita' di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.
10. Per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 9 non e' richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richie-sta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le attivita' di cui al comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgera' l'attivita' lavorativa a finalita' formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla regione.
11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nullaosta al lavoro puo' essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e puo' riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonche' il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.
12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da societa' straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non e' necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, e' previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonche' il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, e' rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), puo' essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta e' comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attivita' per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto e' stato rilasciato.
16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro e' sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della societa' destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso e' richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso e' comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la societa' destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra societa' sportive nell'ambito della medesima federazione.
17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dell'applicazione dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari puo' essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate dall'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico.
18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della societa' destinataria della prestazione sportiva.
19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non e' richiesto.
20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nullaosta al lavoro e' rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilita' di giovani, il nullaosta al lavoro non puo' avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro puo' essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non piu' di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le societa' di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.
22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale e', preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, e' necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.
23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non puo' essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui e' stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.».
 
Art. 38.
Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
1. L'articolo 41 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari). - 1. Gli uffici della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivita' di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilita' alla ricerca di un'attivita' lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato, a norma dell'articolo 14, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio e' effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.».
 
Art. 39. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
1. Al comma 4 dell'articolo 42 d.P.R. n. 394 del 1999, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.».



Nota all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 42 (Assistenza per gli stranieri iscritti al
Servizio Sanitario Nazionale). - 1. Lo straniero in
possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di
cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico e per il
quale sussistono le condizioni ivi previste e tenuto a
richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed
e' iscritto, unitamente ai familiari a carico negli elenchi
degli assistibili dell'Azienda unita' sanitaria locale,
d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui
territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui
territorio ha effettiva dimora, a parita' di condizioni con
il cittadino italiano. L'iscrizione e' altresi' dovuta, a
parita' di condizioni con il cittadino italiano nelle
medesime circostanze, allo straniero regolarmente
soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle
medesime condizioni di parita' sono assicurate anche
l'assistenza riabilitativa e protesica.
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di
effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di
soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6,
commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. e'
valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.
3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione
e' effettuata, per tutta la durata dell'attivita'
lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno.
4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del
permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa altresi' per
mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di
soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a
cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la
documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i
suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli
altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al
comma 1.
5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui
all'articolo 34, comma 1, del testo unico, non e' dovuta
per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere
a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a
corrispondere in Italia, per l'attivita' ivi svolta,
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando
l'obbligo, per se' e per i familiari a carico, della
copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del
testo unico. L'iscrizione non e dovuta neppure per gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
6. Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del
testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il
rischio di malattia, infortunio e maternita' prevista
dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e
fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo
comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati
«alla pari», lo straniero che abbia richiesto un permesso
di soggiorno di durata superiore a tre mesi, puo' chiedere
l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale,
previa corresponsione del contributo prescritto.».



 
Art. 40.
Ingresso e soggiorno per cure mediche
1. Il comma 1 dell'articolo 44 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:
a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovra' corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovra' essere versato alla struttura prescelta;
c) documentazione comprovante la disponibilita' in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.».



Nota all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 44 (Ingresso e soggiorno per cure mediche). - 1.
Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro
pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia,
richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto
del Ministro per gli affari esteri, di cui all'articolo 5,
comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla
questura, allegando la seguente documentazione:
a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta,
pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di
cura, la data di inizio e la durata presumibile della
stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista,
osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati
personali;
b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a
titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle
prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in
dollari statunitensi, dovra' corrispondere al 30 % del
costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e
dovra' essere versato alla struttura prescelta;
c) documentazione comprovante la disponibilita' in
Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento
delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori
dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e
per l'eventuale accompagnatore.
d) certificazione sanitaria, attestante la patologia
del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia
di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata
all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua
italiana.
2. Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma
2, del testo unico sono stabilite le modalita' per il
trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla
stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito
dei programmi di cui all'articolo 32, comma 15, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.».



 
Art. 41.
Visti d'ingresso per motivi di studio borse di studio e ricerca
1. Dopo l'articolo 44 del d.P.R. n. 394 del 1999, e' irserito il seguente:
«Art. 44-bis (Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca). - 1. E' consentito l'ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalita' definite dall'articolo 39 del testo unico e dall'articolo 46.
2. E' ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri:
a) maggiori di eta', che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilita' economiche di cui all'articolo 5, comma 6, nonche' la validita' dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;
b) minori di eta', comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, e' consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonche' accertata l'esistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.
3. E' consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.
4. E' consentito l'ingresso in Italia per attivita' scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attivita' di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto e accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.
5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dell'articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a).
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislatvo 28 agosto l997, n. 28l, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualita' successive, si applicano le stesse modalita', ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non puo' eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.
 
Art. 42.
Accesso degli stranieri alle universita'
1. Il comma 5 dell'articolo 46 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli studenti stranieri accedono, a parita' di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalita' degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformita' alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresi', conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri e' valutata secondo le modalita' e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con appositi documentazione rilasciata dalle competenti autorita' del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorita' diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione e' resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolta' a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.».



Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 46 (Accesso degli stranieri alle universita). -
1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso
di studenti stranieri all'istruzione universitaria, di
atenei, sulla base di criteri predeterminati e in
applicazione della regolamentazione sugli accessi
all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il
31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare
alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di
studio universitari, per l'anno accademico successivo,
anche in coerenza con le esigenze della politica estera
culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi
gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi
terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per
effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di
programmi di cooperazione allo sviluppo, nonche' di accordi
fra universita' italiane e universita' dei Paesi
interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di
studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi,
dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese
di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero
programmato l'ammissione e', comunque, subordinata alla
verifica delle capacita ricettive delle strutture
universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
2. Sulla base dei dati forniti dalle universita' al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica ai sensi del comma 1, e' emanato il decreto di
cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con
successivo provvedimento sono definiti i conseguenti
adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di
ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di
sussistenza e' valutata considerando anche le garanzie
prestate con le modalita' di cui all'articolo 34, le borse
di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi
forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti
pubblici o privati italiani, o per i quali le
amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che
saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma
5.
3. Le universita' italiane istituiscono, anche in
convenzione con altre istituzioni formative, con enti
locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali
sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in
possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno
per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di
cui al comma 2, nonche' gli stranieri indicati all'articolo
39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso
di una certificazione attestante una adeguata conoscenza
della lingua italiana. Al termine dei corsi e' rilasciato
un attestato di frequenza.
4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di
studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di
corso abbiano superato una verifica di profitto e negli
anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di
salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il
permesso di soggiorno puo' essere rinnovato anche allo
studente che abbia superato una sola verifica di profitto,
fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non
possono essere comunque rilasciati per piu' di tre anni
oltre la durata del corso di studio.
Il permesso di soggiorno puo' essere ulteriormente
rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il
dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso,
rinnovabile per un anno.
5. Gli studenti stranieri accedono, a parita' di
trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli
interventi per il diritto allo studio di cui alla legge
2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non
destinati alla generalita' degli studenti, quali le borse
di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in
conformita' con le disposizioni previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi
dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede
criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in
aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi
e tenuto, altresi', conto del rispetto dei tempi previsti
dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e
patrimoniale degli studenti stranieri e' valutata secondo
le modalita' e le relative tabelle previste dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
certificata con apposita documentazione rilasciata dalle
competenti autorita' del Paese ove i redditi sono stati
prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorita'
diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale
documentazione e' resa dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi
ove esistono particolari difficolta' a rilasciare la
certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana e
legalizzata dalle Prefetture - Uffici territoriali del
Governo ai sensi dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio
di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni,
opportunamente documentate, di particolare disagio
economico.
6. Per le finalita' di cui al comma 5 le competenti
rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano
le dichiarazioni sulla validita' locale, ai fini
dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola
secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni
sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali
cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo
di studio. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli
affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza
per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo
straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento
scolastico italiano.».



 
Art. 43.
Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni
1. All'articolo 49 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.»;
b) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo' avvalere delle regioni e delle province autonome.»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.».



Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio
delle professioni). - 1. I cittadini stranieri,
regolarmente soggiornanti in Italia che intendono
iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali
istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito
delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del
testo unico e del presente regolamento, se in possesso di
un titolo abilitante all'esercizio di una professione,
conseguito in un Paese non appartenente, all'Unione
europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini
dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o
dipendenti, delle professioni corrispondenti.
1-bis Il riconoscimento del titolo puo' essere
richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
Le Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,
provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in
Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel campo
delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al
riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale
conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle
misure compensative, il Ministro competente, cui e'
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio
decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento
della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo'
avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato
al superamento di una misura compensativa ed il richiedente
si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso
per studio, per il periodo necessario all'espletamento
della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi
terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da
specifiche direttive della Unione europea.».



 
Art. 44.
Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie
1. All'articolo 50 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' soppresso;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.»;
c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.».



Nota all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le
professioni sanitarie). - 1. Presso il Ministero della
sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti
le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi
speciali si osservano per quanto compatibili le
disposizioni contenute nel Capo I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli
elenchi speciali di cui al comma 1 nonche' gli elenchi
degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei
titoli abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli
elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo
accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali disposizioni che regolano l'esercizio
professionale in Italia, con modalita' stabilite dal
Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima
dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanita', con oneri a carico degli
interessati.
5. (Soppresso).
6. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei
conti).
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
49, il Ministero della Sanita' provvede altresi', ai fini
dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di
studio e di formazione professionale, complementari di
titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte
sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli
accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti
all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
parziale degli esami di profitto, non danno titolo
all'esercizio delle relative professioni. A tal fine, deve
essere acquisito il preventivo parere del Ministero della
salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli
albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei
Paesi dell'Unione europea.
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del
decreto di riconoscimento, il professionista deve
iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente.
Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde
efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia,
qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini
lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del
rilascio.».



 
Art. 45.
Sistemi informativi
1. Dopo l'articolo 61 del d.P.R. n. 394 del 1999, e' aggiunto il seguente:
«Art. 61-bis (Sistemi informativi). - 1. Per l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonche' dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalita tecniche e procedurali per l'accesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 189 del 2002.
3. I criteri e le modalita' di funzionamento dell'archivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.».
 
Art. 46. Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a
favore degli immigrati
1. Il comma 1 dell'articolo 52 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro e' diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo unico.».
2. All'articolo 53 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 sono abrogati;
b) ai commi 5 e 7, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
3. Al comma 1 dell'articolo 54 del d.P.R. n. 394 del 1999, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».



Note all'art. 46:
- Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come
modificati dal presente regolamento:
«Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivita' a favore degli immigrati). - 1. Presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e'
istituito il registro delle associazioni, degli enti e
degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a
favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico.
Il registro e' diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,
enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per
favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi
dell'articolo 42 del testo unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni,
enti ed altri organismi privati abilitati alla
realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo
unico.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera
a), e' condizione necessaria per accedere direttamente o
attraverso convenzioni con gli enti locali o con le
amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale
per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le
associazioni, enti o altri organismi privati il cui
rappresentante legale o uno o piu' componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a
procedimenti per l'applicazione di una misura di
prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati
previsti dal testo unico o risultino essere stati
sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche'
con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui
agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilita'
dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione.».
«Art. 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro). -
1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi
privati, gli enti e le associazioni che svolgono attivita'
per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del
testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:
a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e
di solidarieta' desumibili dall'atto costitutivo e dallo
statuto in cui devono essere espressamente previsti
l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico
dell'ordinamento interno, l'elettivita' delle cariche
associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro
obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti
per gli organismi aventi natura di organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale (ONLUS), ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) obbligo di formazione del bilancio o del
rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi
o le donazioni, nonche' le modalita' di approvazione dello
stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
c) sede legale in Italia e possibilita' di
operativita' in Italia ed eventualmente all'estero
qualunque sia la forma giuridica assunta;
d) esperienza almeno biennale nel settore
dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione
interculturale, della valorizzazione delle diverse
espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed
artistiche, della formazione, dell'assistenza e
dell'accoglienza degli stranieri.
2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al
registro su richiesta del rappresentante legale, con una
domanda corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o
degli accordi degli aderenti:
b) dettagliata relazione sull'attivita' svolta negli
ultimi due anni;
c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli
ultimi due anni di attivita';
d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle
associazioni del volontariato;
e) ogni altra documentazione ritenuta utile per
comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere
attivita' nel settore dell'integrazione degli stranieri;
f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi
delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei
confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei
componenti degli organi di amministrazione e di controllo
dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3
dell'articolo 52.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni,
gli enti e gli organismi privati abilitati alla
realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione
sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico.
Nella fase di prima applicazione possono richiedere
l'iscrizione solo gli organismi privati che,
indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gia'
svolto attivita' di assistenza sociale e di prestazione dei
servizi in materia di violenza contro le donne,
prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori,
assistenza ai lavoratori in condizione di grave
sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro
minorile.
6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma
5 presentano un curriculum attestante le precedenti
esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:
a) la disponibilita', a qualsiasi titolo, di
operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria,
educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino
prestazioni con carattere di continuita', ancorche'
volontarie;
b) la disponibilita', a qualsiasi titolo, di
strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla
realizzazione del programma di assistenza e di integrazione
sociale, con la specificazione delle caratteristiche
tipologiche e della ricettivita';
c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o
altre istituzioni;
d) la descrizione del programma di assistenza e
integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in
differenti programmi personalizzati. Il programma indica
finalita', metodologia di intervento, misure specifiche di
tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane
impiegate; prevede le modalita' di prestazione di
assistenza sanitaria e psicologica, e le attivita' di
formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione
e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla
formazione professionale in relazione a specifici sbocchi
lavorativi;
e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati
personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture
alloggiative;
f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante
e di ciascuno dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni
interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente regolamento possono
richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non
abbiano svolto precedentemente attivita' di assistenza nei
campi indicati dal comma 6, purche' stabiliscano un
rapporto di partenariato con uno dei soggetti gia' iscritti
nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera b). Tali organismi devono presentare una
dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti
indicati dal comma 6 lettere a), b) e d), il curriculum di
ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.»
«Art. 54 (Iscrizione nel Registro). - 1. L'iscrizione
degli organismi privati, degli enti e delle associazioni
nel registro di cui all'articolo 52, e' disposta dal
Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto,
sentita la Commissione di cui all'articolo 25, comma 2,
limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b).
2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego
dell'iscrizione e' comunicato entro 90 giorni dalla
richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione e' da
ritenersi avvenuta.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari sociali, provvede
all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo
52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le
associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il
30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivita'
svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti
richiesti per l'iscrizione dovra' essere invece comunicato
tempestivamente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari sociali, puo' effettuare
controlli o richiedere la trasmissione di documentazione.
La rilevazione di comportamenti non compatibili con le
finalita' dei soggetti di cui al comma 1, comporta la
cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di
comunicazione all'interessato.
5. L'elenco degli organismi privati e delle
associazioni e degli enti iscritte al registro e'
comunicato annualmente alle regioni e alle province
autonome.».



 
Art. 47.
Disposizioni finali
1. Nel testo del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, le parole: «Ministro o Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro o Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel mondo
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Moratti, Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Sirchia, Ministro della salute
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 199
 
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