Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 febbraio 2005
Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2005, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d'Italia;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2005, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, e' fissata, per l'anno 2005, nella misura dell'1,20% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a 12 mesi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2005
Il Ministro: Siniscalco
 
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