Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 gennaio 2005
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;
Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 gennaio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 23.228 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 25 ottobre e 27 dicembre 2004 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonche' del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 ottobre 2004, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 25 ottobre 2004.
 
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2004, entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2005.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 agosto 2004.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 agosto 2004, in quanto applicabili, e verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2005.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista risulta aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno l° febbraio 2005.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 ottobre 2004, sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.
Il presente decreto verra' trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2005
p. Il direttore generale: Cannata
 
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