Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 dicembre 2004
Rettifiche e chiarimenti del regime di perequazione generale di cui alla parte III, Titolo 1, Sezione 1, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 242/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2004

Viste: - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito:
deliberazione n. 5/04); - l'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: il Testo
integrato); - la deliberazione 30 marzo 2004, n. 50/4 (di seguito: deliberazione
n. 50/04).

- Considerato che: - con comunicazione dell'Autorita' 24 settembre 2004, prot.
PB/M04/3452/ao-cp, e' stato attivato un gruppo di lavoro con i
rappresentanti delle imprese distributrici in materia di
perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato; - nell'ambito del richiamato gruppo di lavoro sono stati evidenziati:
a) errori materiali nelle disposizioni transitorie di cui
all'articolo 6 della deliberazione n. 5/04 e all'articolo 3 della
deliberazione n. 50/04;
b) incertezze di tipo interpretativo e applicativo dei meccanismi
previsti dal regime di perequazione generale di cui alla parte III,
Titolo 1, Sezione 1, del Testo integrato. - Ritenuto necessario provvedere alla rettifica degli errori
materiali riscontarti e alla precisazione e integrazione delle
disposizioni di cui alla parte III, Titolo 1, Sezione 1, del Testo
integrato, in materia di regime generale di perequazione

DELIBERA

1. di approvare le seguenti rettifiche della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita), 30 gennaio 2004, n. 5/04;

- all'articolo 6, comma 6.1, alla fine della definizione di pgf(base
i) sono aggiunte le seguenti parole: ", maggiorata del
corrispettivo di cui al comma 5.3"; - all'articolo 6, comma 6.1, nella definizione di q(base i)(elevato
imm), le parole "ai sensi del comma 5.8" sono sostituite con le
parole "ai sensi del comma 5.7"; - alla fine dell'articolo 6, comma 6.2, sono aggiunte le parole "e
della distribuzione".

2. Di approvare le seguenti rettifiche della deliberazione
dell'Autorita' 30 marzo 2004, n. 50/04: - L'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione 30 marzo 2004, n.
50/04 e' sostituito dal seguente: 3.2 In ciascun mese del periodo di cui al comma 3.1, il costo
sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato, CA, e' assunto pari
al costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia
elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e' calcolato
secondo la seguente formula:

----> vedere Formule da pag. 35 a pag. 36 del S.O. <----

- L'articolo 3, comma 3.3, della deliberazione 30 marzo 2004, n.
50/04 e' sostituito dal seguente: 3.3 I ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia elettrica destinata
ai clienti del mercato vincolato (RA), per ciascuna tipologia
contrattuale e, sono assunti pari ai ricavi ottenibili dalla
medesima tipologia contrattuale applicando la componente CCA per
i clienti del mercato vincolato, al netto dell'elemento VE,
esclusi gli usi propri della trasmissione e della distribuzione. 3. Di approvare le seguenti rettifiche dell'Allegato A alla
deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04: - all'articolo 43, comma 43.1, alla fine della definizione di RCCA,
sono aggiunte le seguenti parole: "e della distribuzione"; - all'articolo 44, comma 44.1, alla fine della definizione di qe(base
1 elevato c,M), sono aggiunte le parole: "ove misurati per fasce
orarie"; - all'articolo 44, comma 44.1, la definizione di q(base i elevato
prel) e' sostituita con la presente: - q(base i elevato prel) quantita', in ciascuna fascia oraria i, di
energia elettrica prelevata dall'impresa distributrice dalla rete
di trasmissione nazionale e dai punti di interconnessione virtuale,
corretta per le perdite. - all'articolo 45, comma 45.1, nella definizione di RA(base DIR),
dopo le parole "usi propri della distribuzione", sono aggiunte le
parole "e della trasmissione"; - all'articolo 45, comma 45.1, alla fine della definizione di RA(base
TOT) sono aggiunte le parole: "e della trasmissione"; - all'articolo 45, comma 45.1, nella definizione di qe(elevato c,m)
e' soppresso l'ultimo periodo; - all'articolo 46, comma 46.1, nella definizione di RF(base DIR),
dopo le parole "usi propri della distribuzione", sono aggiunte le
parole "e della trasmissione"; - all'articolo 46, comma 46.1, nella definizione di RF(base TOT),
dopo le parole "usi propri della distribuzione", sono aggiunte le
parole "e della trasmissione"; - all'articolo 46, comma 46.1, nella definizione di ne(elevato c,m)
e' soppresso l'ultimo periodo; - all'articolo 46, comma 46.1, nella definizione di qe(elevato c,m)
e' soppresso l'ultimo periodo; - all'articolo 47, comma 47.1, la formula e' sostituita con la
seguente:
DB=(RA*IC*w) + up of=2; - all'articolo 47, comma 47.1, e' aggiunto il seguente punto: - up sono i minori ricavi, calcolati applicando i parametri del vincolo V1 a copertura dei costi di distribuzione in media e bassa tensione, relativi al servizio di distribuzione erogato dall'impresa distributrice per usi propri di trasmissione e di distribuzione. 4. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore alla data
della pubblicazione.

Milano, 27 dicembre 2004

Il Presidente: A. Ortis
 
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