Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 30 dicembre 2004
Direttive alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. per l'adozione del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004. (Deliberazione n. 250/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 dicembre 2004 Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481; - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99); - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004
recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della
proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004); - il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: il
decreto-legge n. 239/03); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 marzo 2000, n. 52/00
(di seguito: deliberazione n. 52/00); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n.
138/00 (di seguito: deliberazione n. 138/00); - la deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002, n. 50/02 (di
seguito: deliberazione n. 50/02); - la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2003, n. 112/03; - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n.
168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito:
deliberazione n. 168/03); - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.
05/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito:
Testo integrato); - l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 23 aprile 2004, n.
61/04, recante "Report on the events of September 28 (elevato th)
2003 culminating in the separation of the italian power system from
the other UCTE networks" (di seguito deliberazione n. 61/04); - l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2004, n.
83/04, recante "Resoconto dell'attivita' conoscitiva in ordine alla
interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28
settembre 2003" (di seguito: deliberazione n. 83/04); - il documento per la consultazione 18 novembre 2004 recante schema
di direttive alla societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa in materia di codice di trasmissione e dispacciamento
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto 11 maggio 2004 (di
seguito: il documento per la consultazione 18 novembre 2004).

- Considerato che: - il DPCM 11 maggio 2004 prevede che la societa' Gestore della rete
di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete)
predisponga un documento integrato contenente le regole tecniche,
di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del decreto
legislativo n. 79/99, per l'accesso e l'uso della rete elettrica
nazionale di trasmissione e delle apparecchiature direttamente
connesse, per l'interoperabilita' delle reti e per l'erogazione del
servizio di dispacciamento, nonche' i criteri generali per lo
sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale
di trasmissione e per gli interventi di manutenzione della medesima
rete (di seguito: il Codice di rete); e che, il Ministero delle
attivita' produttive e l'Autorita' verifichino, per quanto di
rispettiva competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99 e
del decreto-legge n. 239/03, la conformita' del Codice di rete alle
direttive dai medesimi emanate; - l'Autorita', con riferimento alla regolazione dei servizi di
trasmissione e di dispacciamento, ha gia' definito condizioni
tecnico-economiche, direttive e disposizioni di natura tariffaria
ed, in particolare:

a) con deliberazione n. 52/00, ha adottato, ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, direttive verso il
Gestore della rete per l'adozione di regole tecniche in materia di
progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle
reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente
connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette,
al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di
trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione
operativa tra le reti; b) con deliberazione n. 138/00, ha adottato direttive verso il
Gestore della rete per l'adozione di regole tecniche per la misura
dell'energia elettrica e della continuita' del servizio ai sensi
dell'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 52/00; c) con deliberazione n. 50/02, ha adottato condizioni per
l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con
tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di
connessione di terzi, ivi inclusa la rete di trasmissione
nazionale; d) con deliberazione n. 168/03, ha adottato condizioni per
l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia
elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento
delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli
articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 79/99; e) con il Testo integrato ha adottato, tra l'altro, disposizioni per
l'erogazione dei servizi di trasmissione e di misura dell'energia
elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007;

- le recenti interruzioni generalizzate del servizio elettrico
verificatesi nell'anno 2003, e le risultanze delle attivita'
conoscitive condotte dall'Autorita' nell'ambito delle istruttorie
che hanno seguito il verificarsi di detti fenomeni, rendono
opportuna l'integrazioni delle regole tecniche di cui alla lettera
a) del precedente alinea, al fine dell'incremento della sicurezza
di funzionamento del sistema elettrico nazionale; - le condizioni per il dispacciamento adottate e pubblicate
dall'Autorita' a decorrere dall'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 79/99 hanno accompagnato l'evoluzione del processo
di liberalizzazione del sistema elettrico nazionale a partire da un
regime di dispacciamento di natura amministrata, sia nella fase di
approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, che nella
fase di erogazione del servizio medesimo, fino al regime attuale
che prevede l'approvvigionamento e la gestione delle risorse per il
servizio di dispacciamento basate su un ordine di merito economico
e l'erogazione a condizioni regolate del medesimo servizio; - la modificazione di assetto del Gestore della rete, prevista nel
DPCM 11 maggio 2004, nonche' le conseguenti modificazioni
riguardanti la produzione e l'erogazione dei servizi di
trasmissione e di dispacciamento, unitamente alla previsione di
adozione, da parte del Gestore della rete, di un codice di rete
"integrato", offrono l'opportunita' di riformare e razionalizzare i
diversi corpi normativi relativi ai servizi di trasmissione e di
dispacciamento precedentemente adottati dall'Autorita', con
particolare riferimento alle direttive essenziali per la produzione
e l'erogazione di detti servizi; - con il documento per la consultazione 19 novembre 2004 l'Autorita'
ha posto in consultazione uno schema di direttive al Gestore della
rete ai fini dell'adozione, da parte del medesimo Gestore della
rete, del Codice di rete, tendente ad armonizzare, nonche'
integrare la disciplina afferente i servizi di trasmissione e di
dispacciamento per quanto riguarda, in particolare, i seguenti
profili:

a) sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e dei
sistemi elettrici di trasmissione interconnessi; b) erogazione del servizio di dispacciamento a soggetti gestori di
reti interne di utenza e di linee dirette; c) sviluppo della rete di trasmissione nazionale; d) qualita' del servizio di trasmissione; e) obblighi informativi;

- i soggetti consultati hanno espresso un generale apprezzamento
dell'iniziativa condotta dall'Autorita' proponendo l'introduzione
di ulteriori precisazioni riguardanti le modalita' applicative del
Codice di rete risultante dalle direttive emanate dall'Autorita'; - in particolare, il Gestore della rete ha avanzato una proposta di
integrazione e di modifica del documento per la consultazione 18
novembre 2004 per quanto riguarda la regolazione della qualita' del
servizio di trasmissione. - Ritenuto che sia opportuno: - emanare direttive al Gestore della rete, ai sensi dell'articolo 2,
comma 12, lettere d) e h), nonche' ai sensi dell'articolo 3, commi
3 e 6, del decreto legislativo n. 79/99, ai fini dell'adozione, da
parte del medesimo Gestore della rete, del Codice di rete, in
aderenza allo schema di direttive di cui al documento per la
consultazione 18 novembre 2004, introducendo alcune precisazioni e
recependo, nelle sue linee generali, la proposta effettuata dal
Gestore della rete circa la regolazione della qualita' del servizio
di trasmissione; - stabilire un periodo di prima attuazione del Codice di rete
posponendo all'anno 2006 l'applicazione delle disposizioni
riguardanti l'erogazione del servizio di dispacciamento a soggetti
gestori di reti interne di utenza e di linee dirette e stabilendo
adeguate misure di gradualita' per l'attuazione delle disposizioni
riguardanti la regolazione della qualita' del servizio di
trasmissione

DELIBERA

- di approvare il documento "Direttive alla societa' Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa per l'adozione del codice di
trasmissione e di dispacciamento di cui al decreto del presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004" allegato al presente
documento (Allegato A) di cui forma parte integrante e sostanziale; - di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle
attivita' produttive ed alla societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa; - di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data
della sua pubblicazione.

Milano, 30 dicembre 2004

Il Presidente: A. Ortis
 
ALLEGATO A DIRETTIVE ALLA SOCIETA' GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE SPA PER L'ADOZIONE DEL CODICE DI TRASMISSIONE E DI DISPACCIAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MAGGIO
2004

SOMMARIO

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI 62 Titolo 1 Generalita' 62
Articolo 1 Definizioni 62
Articolo 2 Finalita' 64
Articolo 3 Oggetto 64
Articolo 4 Ambito di applicazione del Codice di rete 64

Titolo 1 Utenti dei servizi erogati dal Gestore della rete 64
Articolo 5 Utenti della rete 64
Articolo 6 Gestori di rete diversi dal Gestore della rete 65
e dalle imprese distributrici

PARTE II SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE 66 NAZIONALE

Titolo 2 Utenti della connessione 66
Articolo 7 Utenti della connessione 66

Titolo 3 Disposizioni procedurali e tecniche per la connessione 66
alla rete di trasmissione nazionale
Articolo 8 Modalita' procedurali per la connessione alla 66
rete di trasmissione nazionale
Articolo 9 Disposizioni tecniche per la connessione alla 67
rete di trasmissione nazionale
Articolo 10 Caratteristiche e prestazioni funzionali delle 67
unita' di produzione
Articolo 11 Caratteristiche e prestazioni funzionali delle 68
unita' di consumo
Articolo 12 Caratteristiche e prestazioni funzionali per le 69
reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete
di trasmissione nazionale
Articolo 13 Caratteristiche e prestazioni funzionali per le 70
reti interne di utenza
Articolo 14 Separazione funzionale dell'attivita' di 71
trasmissione dalle altre attivita' elettriche nei siti di
connessione alla rete di trasmissione nazionale
Articolo 15 Piccole reti isolate 72
Articolo 16 Linee dirette 72

Titolo 4 Erogazione del servizio di connessione alle rete di 72
trasmissione nazionale
Articolo 17 Regolazione economica del servizio di connes- 72
sione alla rete di trasmissione nazionale

PARTE III SERVIZIO DI TRASMISSIONE 73

Titolo 5 Utenti della trasmissione 73
Articolo 18 Utenti della trasmissione 73

Titolo 6 Gestione ed esercizio e della rete di trasmissione 73 nazionale ai fini della trasmissione
Articolo 19 Gestione della rete di trasmissione nazionale 73
Articolo 20 Esercizio della rete di trasmissione nazionale 73
Articolo 21 Caratteristiche e prestazioni funzionali della 75
rete di trasmissione nazionale
Articolo 22 Condizioni di funzionamento del sistema elettrico 75
nazionale
Articolo 23 Interoperabilita' tra le reti elettriche 76
Articolo 24 Interconnessioni con altre reti elettriche 76
Articolo 25 Indisponibilita' e manutenzioni della rete di 76
trasmissione nazionale
Articolo 26 Piani di indisponibilita' delle reti con obbligo 77
di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione
nazionale

Titolo 7 Sviluppo della rete di trasmissione nazionale 78
Articolo 27 Criteri per lo sviluppo della rete di trasmissione 78
nazionale
Articolo 28 Piano di sviluppo della rete di trasmissione 78
nazionale

Titolo 8 Qualita' del servizio di trasmissione 78
Articolo 29 Ambito di applicazione 78
Articolo 30 Classificazione e registrazione degli eventi di 78
interruzione
Articolo 31 Rilevazione della qualita' della tensione 80
Articolo 32 Indici di qualita' del servizio 81
Articolo 33 Livelli attesi di qualita' del servizio di 81
trasmissione
Articolo 34 Potenza di corto circuito 83
Articolo 35 Incidenti rilevanti 83
Articolo 36 Contratti per la qualita' per gli utenti della 83
rete
Articolo 37 Servizio di interrompibilita' 84

Titolo 9 Sicurezza di funzionamento del sistema elettrico 84 nazionale
Articolo 38 Piano di difesa del sistema elettrico 84

Titolo 10 Erogazione del servizio di trasmissione 85
Articolo 39 Regolazione tariffaria del servizio di 85
trasmissione

PARTE IV SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA 85

Titolo 11 Utenti del dispacciamento 85
Articolo 40 Utenti del dispacciamento 85

Titolo 12 Disposizioni tecniche per il dispacciamento 86
Articolo 41 Obblighi degli utenti del dispacciamento 86
Articolo 42 Punti di dispacciamento 86
Articolo 43 Indisponibilita' di capacita' produttiva 87

Titolo 13 Disposizioni relative alla produzione del servizio di 87 dispacciamento
Articolo 44 Approvvigionamento e gestione delle risorse per 87
il servizio di dispacciamento
Articolo 45 Disposizioni relative ad unita' di produzione o di 88
consumo rilevanti

Titolo 14 Unita' di produzione essenziali per la sicurezza di 88 funzionamento del sistema elettrico nazionale
Articolo 46 Unita' di produzione essenziali per la sicurezza 88
del sistema elettrico
Articolo 47 Registrazione, archiviazione e comunicazione di 89
dati e informazioni relative alle unita' di produzione essen-
ziali per la sicurezza del sistema elettrico

Titolo 15 Zone della rete rilevante 89
Articolo 48 Suddivisione della rete rilevante in zone 89

Titolo 16 Erogazione del servizio di dispacciamento 90
Articolo 49 Regolazione economica del servizio di dispaccia- 90
mento

PARTE V SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA 90

Titolo 17 Utenti della misura 90
Articolo 50 Utenti del servizio di misura dell'energia 90
elettrica

Titolo 18 Disposizioni tecniche per la misura dell'energia 90 elettrica
Articolo 51 Disposizioni tecniche per la misura dell'energia 90
elettrica

Titolo 19 Erogazione del servizio di misura dell'energia 92 elettrica
Articolo 52 Regolazione tariffaria del servizio di misura 92
dell'energia elettrica

PARTE VI SERVIZIO DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELL'ENERGIA 93 ELETTRICA AI FINI DEL DISPACCIAMENTO

Titolo 20 Utenti del servizio di aggregazione delle misure 93 dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
Articolo 53 Utenti dell'aggregazione delle misure ai fini 93
della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

Titolo 21 Disposizioni tecniche per l'aggregazione delle misure 93 dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
Articolo 54 Responsabile del servizio di aggregazione delle 93
misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di
dispacciamento
Articolo 55 Avvalimento dell'opera di terzi 94

Titolo 22 Erogazione del servizio di aggregazione delle misure 94 dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento
Articolo 56 Regolazione economica del servizio di aggregazione 94
delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento

PARTE VII OBBLIGHI INFORMATIVI 94

Articolo 57 Obblighi generali 94
Articolo 58 Obblighi informativi degli Utenti della rete 94
Articolo 59 Dati e informazioni riguardanti la rete di 95
trasmissione nazionale
Articolo 60 Limiti di trasporto tra le zone e fabbisogno 96
del sistema elettrico
Articolo 61 Gestione in tempo reale del sistema elettrico 96
nazionale
Articolo 62 Statistiche e bilancio energetico del sistema 96
elettrico nazionale

Titolo 23 Adozione ed applicazione del Codice di rete 97
Articolo 63 Adozione del Codice di rete 97
Articolo 64 Deroghe all'applicazione del Codice di rete 97
Articolo 65 Violazioni delle disposizioni contenute nel 98
Codice di rete e soluzione delle controversie

Titolo 24 Disposizioni finali 98
Articolo 66 Rapporti in merito all'applicazione del Codice 98
di rete
Articolo 67 Prima attuazione del Codice di rete 98
Articolo 68 Disposizioni finali 99

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo 1
Generalita'

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le
definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla
deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come
successivamente integrata e modificata, all'articolo 1
dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio
2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, e
all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorita' 26 marzo 2002,
n. 50/02, nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:

- altre reti elettriche sono le reti elettriche connesse alla rete di
trasmissione nazionale attraverso circuiti di interconnessione
corrispondenti a:

a) porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale, di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99; b) reti elettriche situate in territorio estero, in particolare
quelle di trasmissione; c) reti interne di utenza della societa' Ferrovie dello Stato Spa o
sue aventi causa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;

- approvvigionamento delle risorse del dispacciamento e' l'attivita',
effettuata dal Gestore della rete, di selezione e di acquisizione
delle risorse ai fini del dispacciamento di merito economico; - buco di tensione e' la diminuzione improvvisa della tensione delle
tre fasi per un utente della rete direttamente connesso alla rete
di trasmissione nazionale ad un valore compreso tra il 90% e l'1%
della tensione nominale per un periodo superiore a 10 millisecondi
e non superiore a 1 minuto; - buco di tensione unipolare e' un buco di tensione che interessa una
sola fase; - CEI e' il Comitato elettrotecnico italiano; - Codice di rete e' il Codice di trasmissione, dispacciamento,
sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del
DPCM 11 maggio 2004; - Comitato di consultazione e' il comitato istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004; - condizioni per il dispacciamento sono le condizioni
tecnico-economiche per l'erogazione del pubblico servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e
per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito
economico, fissate dall'Autorita' ai sensi degli articoli 3 e 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; - condizioni per la connessione sono le condizioni tecnico-economiche
del servizio di connessione, relativamente alla rete di
trasmissione nazionale, fissate dall'Autorita' ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre
1995, n. 481; - disalimentazione e' una interruzione breve o lunga; - disposizioni tariffarie sono, ai soli fini del presente
provvedimento, le disposizioni per l'erogazione dei servizi di
trasmissione e di misura dell'energia elettrica fissate
dall'Autorita' ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; - ETSO e' Association of European Transmission System Operators, - il Gestore della rete e', ai fini del presente provvedimento, il
soggetto a cui e' conferita la gestione della rete elettrica
nazionale in esito al processo di unificazione della proprieta' e
della gestione della medesima rete ai sensi dell'articolo 1 del
DPCM 11 maggio 2004; - interoperabilita' di reti elettriche designa le modalita' operative
per l'espletamento delle attivita' di gestione, esercizio,
manutenzione e sviluppo di due o piu' reti interconnesse, al fine
di garantire il funzionamento simultaneo e coordinato delle stesse; - interruzione e' la condizione nella quale la tensione delle tre
fasi in un punto di prelievo o di immissione dell'energia elettrica
corrispondente ad un utente della rete direttamente connesso alla
rete di trasmissione nazionale einferiore all'1% della tensione
nominale; - interruzione lunga e' una interruzione di durata superiore a 3
minuti; - interruzione breve e' una interruzione di durata non superiore a 3
minuti e superiore a 1 secondo; - interruzione transitoria e' una interruzione di durata non
superiore a 1 secondo, riconosciuta tramite l'attivazione di
interventi automatici di richiusura degli interruttori; - sito di connessione e' l'area nella quale sono installati gli
impianti elettrici che realizzano il collegamento circuitale tra la
rete con obbligo di connessione di terzi a cui gli stessi sono
connessi e gli impianti dell'utente della rete; - rete rilevante e' l'insieme della rete di trasmissione nazionale,
ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti
di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete
di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione; - servizio di interrompibilita' del carico e' il servizio fornito
dalle unita' di consumo connesse a reti con obbligo di connessione
di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di
apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche
tecniche definite dal Gestore della rete e disponibili a distacchi
di carico con le modalita' definite dal medesimo Gestore della
rete; - UCTE e' Union pour la Coordination du Transport de l'Electricite'; - decreto 17 luglio 2000 e' il decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000 recante concessione
alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa
delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia
elettrica nel territorio nazionale; - DPCM 11 maggio 2004 e' il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 maggio 2004; - legge n. 239/04 e' la legge 23 Agosto 2004, n. 239.

Articolo 2
Finalita'

2.1 Con il presente provvedimento l'Autorita' persegue la finalita'
di assicurare la liberta' di accesso a parita' di condizioni alla
rete di trasmissione nazionale, l'imparzialita', la neutralita' e
la trasparenza dei servizi di trasmissione e di dispacciamento
erogati agli utenti della rete di cui all'articolo 5 promuovendo,
altresi', lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale e la
sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

Articolo 3
Oggetto

3.1 Con il presente provvedimento sono impartite direttive al Gestore
della rete ai fini della predisposizione, da parte dello stesso
Gestore, del Codice di rete con riferimento ai servizi dal
medesimo erogati e relativi a:

a) connessione alla rete di trasmissione nazionale; b) trasmissione dell'energia elettrica; c) dispacciamento dell'energia elettrica; d) misura dell'energia elettrica; e) aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del
dispacciamento.

Articolo 4
Ambito di applicazione del Codice di rete

4.1 Le disposizioni di cui al Codice di rete si applicano al Gestore
della rete e agli utenti della rete di cui all'articolo 5 con
riferimento a ciascun servizio di cui all'articolo 3, comma 3.1,
e secondo quanto stabilito nel presente provvedimento. 4.2 Il Codice di rete reca, inoltre, disposizioni relative ai
rapporti fra il Gestore della rete ed eventuali soggetti
proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale
diversi dal Gestore della rete, ai fini della gestione unificata
della medesima rete di trasmissione nazionale.

Titolo 1
Utenti dei servizi erogati dal Gestore della rete

Articolo 5
Utenti della rete

5.1 Gli utenti dei servizi erogati dal Gestore della rete sono
denominati utenti della rete e sono i soggetti titolari di:

a) unita' di produzione connesse alla rete di trasmissione nazionale
direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo
di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione
nazionale, ovvero connesse alle reti elettriche di cui alla
seguente lettera f); b) unita' di consumo connesse alla rete di trasmissione nazionale
direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo
di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione
nazionale, ovvero connesse alle reti elettriche di cui alla
seguente lettera f); c) reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di
trasmissione nazionale connesse alla medesima rete direttamente o
indirettamente per il tramite di reti con obbligo di connessione
di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ad
esclusione delle reti elettriche con obbligo di connessione di
terzi gestite da soggetti gestori di rete diversi dal Gestore
della rete e diversi dalle imprese distributrici; d) reti interne d'utenza connesse alla rete di trasmissione nazionale
direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo
di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione
nazionale, ovvero connesse a reti di cui alla successiva lettera
f); e) linee dirette connesse alla rete di trasmissione nazionale
direttamente o indirettamente per il tramite di reti con obbligo
di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione
nazionale, ovvero connesse a reti di cui alla successiva lettera
f); f) reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la
rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso
reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di
trasmissione nazionale o collegamenti in corrente continua.

Articolo 6
Gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese
distributrici

6.1 I soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi
diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici
adempiono alle disposizioni di cui al Codice di rete,
relativamente alle proprie reti, sotto il coordinamento
dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale. 6.2 Per le finalita' di cui al comma 6.1, i gestori di reti con
obbligo di connessione di terzi diversi dal Gestore della rete e
dalle imprese distributrici concludono una convenzione con
l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.
Detta convenzione e' trasmessa al Gestore della rete e
all'Autorita' per approvazione, da parte della medesima
Autorita', entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento.
Trascorso inutilmente tale termine, la medesima convenzione si
intende approvata. 6.3 La convenzione di cui al comma 6.2 deve essere conclusa entro sei
mesi dall'adozione del Codice di rete. Nel caso in cui le reti
elettriche di cui al comma 6.1 interessino piu' ambiti
territoriali, l'impresa distributrice competente e' assunta
essere quella a cui corrisponde il maggior numero di punti di
prelievo.

PARTE II
SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE

Titolo 2
Utenti della connessione

Articolo 7
Utenti della connessione

7.1 Sono utenti della connessione gli utenti della rete di cui
all'articolo 5, comma 5.1, i cui impianti elettrici risultino
essere connessi direttamente alla rete di trasmissione nazionale
o che richiedono la connessione a detta rete.

Titolo 3 Disposizioni procedurali e tecniche per la connessione alla rete di
trasmissione nazionale

Articolo 8 Modalita' procedurali per la connessione alla rete di trasmissione
nazionale

8.1 Il Codice di rete reca, nel rispetto delle condizioni per la
connessione, le modalita' procedurali per la connessione alla
rete di trasmissione nazionale degli impianti elettrici di cui
all'articolo 5, comma 5.1, direttamente connessi a tale rete, ivi
inclusa la modifica delle connessioni esistenti. 8.2 Le modalita' procedurali di cui al comma 8.1 prevedono, almeno:

a) le modalita' per la presentazione della richiesta di accesso alla
rete, ivi inclusa la specificazione della documentazione
richiesta; b) le modalita' e i tempi di risposta del Gestore della rete; c) criteri e schemi di principio della connessione; d) le soluzioni di massima per la connessione nonche' i termini di
validita' della soluzione proposta dal Gestore della rete, decorsi
i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la
richiesta di connessione deve intendersi decaduta; e) le modalita' per la scelta della soluzione per la connessione da
parte del soggetto richiedente; f) le modalita' e i tempi in base ai quali il Gestore della rete si
impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli
impianti per la connessione di propria competenza; g) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal Gestore della
rete per la realizzazione della connessione alla rete degli
impianti elettrici; h) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la
realizzazione degli impianti per la connessione di propria
competenza, per il loro esercizio e per la loro manutenzione; i) le modalita' in base alle quali il Gestore della rete puo'
consentire la realizzazione dell'impianto di rete per la
connessione al richiedente la connessione stessa.

Articolo 9
Disposizioni tecniche per la connessione alla rete di trasmissione
nazionale

9.1 Il Codice di rete contiene disposizioni tecniche per la
connessione alla rete di trasmissione nazionale degli impianti
elettrici, di cui all'articolo 5, comma 5.1, direttamente
connessi alla rete di trasmissione nazionale, indicanti le
caratteristiche, nonche' le prestazioni funzionali dei medesimi
impianti elettrici secondo le disposizioni di cui agli articoli
10, 11, 12 e 13.

Articolo 10
Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unita' di produzione

10.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
comma 5.1, lettera a), direttamente connessi alla rete di
trasmissione nazionale, il Codice di rete:

a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno:
i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
tenza dell'utente della rete;
ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen-
za dell'utente della rete, limitatamente alle parti di esse
funzionali al servizio di trasmissione; iii. le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezio-
namento, nonche' dei sistemi di protezione;
iv. lo stato del neutro;
v. le funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze ai
fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elet-
trico attuato dal Gestore della rete;
vi. le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 44, comma 44.1,
lettera c), ivi incluse le caratteristiche funzionali dei si-
stemi per il controllo dell'energia elettrica attiva e reattiva
immessa in rete; b) indica i criteri per l'individuazione, nonche' i valori caratte-
ristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
i. le protezioni installate negli impianti dell'utente della rete
il cui funzionamento debba essere coordinato con le protezioni
della rete di trasmissione nazionale;
ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di
trasmissione dei dati installati nel sito di connessione al fi-
ne dei servizi di trasmissione e di dispacciamento; iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle corren-
ti di guasto nel sito di connessione;
iv. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordina-
mento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici;
v. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reat-
tiva dell'impianto elettrico connesso nelle varie condizioni
ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, com-
ma 21.1, lettera d), punto i.;
vi. requisiti di flessibilita', ivi incluse le condizioni di avvia-
mento, di presa di carico, di modulabilita' della potenza atti-
va e reattiva durante le fasi di avviamento e durante il fun-
zionamento in parallelo, di funzionamento in seguito a guasti
esterni, di funzionamento su porzioni isolate della rete di
trasmissione nazionale; vii. limiti di variazione della frequenza e della tensione di rete
entro cui l'impianto deve rimanere connesso; viii. i sistemi di distacco automatico di cui alla precedente lette-
ra a), punto v.; c) reca gli obblighi per gli utenti della rete, nonche' le disposi-
zioni tecniche stabilite dal Gestore della rete, ivi incluse le
modalita' di messa a disposizione delle risorse e di svolgimento
delle prove, concernenti:
i. le funzioni automatiche di distacco degli impianti di genera-
zione al verificarsi di prestabilite condizioni di rete;
ii. l'attuazione delle azioni di rifiuto di carico; iii. l'attuazione delle azioni previste durante le fasi di ripristi-
no del servizio elettrico in seguito ad interruzioni del mede-
simo servizio.

10.2 Le disposizioni di cui al comma 10.1, lettera b), punti ii., vi.
e vii., e lettera c), si applicano anche agli impianti elettrici
di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera a), corrispondenti ad
unita' di produzione rilevanti non direttamente connesse alla
rete di trasmissione nazionale.

Articolo 11
Caratteristiche e prestazioni funzionali delle unita' di consumo

11.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
comma 5.1, lettera b), direttamente connessi alla rete di
trasmissione nazionale, il Codice di rete:

a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno:
i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
tenza dell'utente della rete;
ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen-
za dell'utente della rete, limitatamente alle parti di esse
funzionali al servizio di trasmissione; iii. le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezio-
namento, nonché dei sistemi di protezione;
iv. lo stato del neutro;
v. le funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze ai
fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema elet-
trico;
vi. le funzioni di distacco del carico nell'ambito del servizio di
interrompibilita'; vii. le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 44, comma 44.1,
lettera c), ivi incluse le caratteristiche funzionali dei si-
stemi per il controllo dell'energia elettrica reattiva preleva-
ta dalla rete; b) indica i criteri per l'individuazione, nonché i valori caratteri-
stici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
i. le protezioni installate negli impianti dell'utente della rete
il cui funzionamento debba essere coordinato con le protezioni
della rete di trasmissione nazionale;
ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di
trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione al
fine dei servizi di trasmissione e di dispacciamento; iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle corren-
ti di guasto nel sito di connessione;
iv. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordina-
mento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici;
v. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reat-
tiva dell'impianto elettrico connesso nelle varie condizioni
ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, com-
ma 21.1, lettera d), punto i.;
vi. i sistemi di distacco automatico di cui alla precedente lettera
a), punto v.. c) reca gli obblighi per gli utenti della rete, nonche' le disposi-
zioni tecniche stabilite dal Gestore della rete, riguardanti le
modalita' di messa a disposizione delle risorse e di svolgimento
delle prove relative al servizio di interrompibilita' del carico.

11.2 Le disposizioni di cui al comma 11.1, lettera b), punto ii., si
riferiscono anche agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
comma 5.1, lettera b), corrispondenti ad unita' di consumo
rilevanti non direttamente connesse alla rete di trasmissione
nazionale.

Articolo 12
Caratteristiche e prestazioni funzionali per le reti con obbligo di
connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

12.1 Per le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla
rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 5, comma 5.1,
lettera c), direttamente connesse alla rete di trasmissione
nazionale, il Codice di rete reca le disposizioni relative:

a) alle caratteristiche di dette reti nei punti di interconnessione
con la rete di trasmissione nazionale almeno per quanto riguarda:
i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
tenza dell'utente della rete;
ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen-
za dell'utente della rete, limitatamente alle parti di esse
funzionali al servizio di trasmissione; iii. le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezio-
namento, nonche' dei sistemi di protezione;
iv. lo stato del neutro; b) ai criteri per l'individuazione delle prestazioni funzionali per
quanto riguarda, almeno:
i. le protezioni installate negli impianti dell'utente della rete
e il relativo coordinamento con le protezioni della rete di
trasmissione nazionale;
ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di
trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione al
fine dei servizi di trasmissione e di dispacciamento; iii. i livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordina-
mento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici;

c) alle funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze ai
fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema
elettrico attuato dal Gestore della rete, anche mediante
dispositivi localizzati in impianti interni alle reti di
distribuzione; d) alla definizione e all'attuazione delle procedure di controllo in
situazioni di emergenza coordinato con quello della rete di
trasmissione nazionale; e) alla definizione e all'attuazione delle procedure di
rialimentazione di parti della rete di distribuzione a seguito di
disservizi; f) alla definizione e all'attuazione delle procedure atte al
mantenimento dei profili di tensione sulle reti elettriche
interconnesse.

12.2 Per le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla
rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 5, comma 5.1,
lettera c), indirettamente connesse alla rete di trasmissione
nazionale per il tramite di altre reti con obbligo di
connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione
nazionale, il Codice di rete reca le disposizioni relative:

a) alle funzioni di distacco automatico e manuale delle utenze ai
fini del controllo in situazioni di emergenza del sistema
elettrico attuato dal Gestore della rete, anche mediante
dispositivi localizzati in impianti interni alle reti di
distribuzione; b) alla definizione e all'attuazione delle procedure di controllo in
situazioni di emergenza coordinato con quello della rete di
trasmissione nazionale; c) alla definizione e all'attuazione delle procedure di
rialimentazione di parti della rete di distribuzione a seguito di
disservizi.

Articolo 13
Caratteristiche e prestazioni funzionali per le reti interne di
utenza

13.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
comma 5.1, lettera d), relativamente alle reti interne di utenza
direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, il
Codice di rete:

a) reca le caratteristiche di tali impianti riguardanti, almeno:

i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
tenza dell'utente della rete;
ii. la modalita' di gestione delle stazioni elettriche di competen-
za dell'utente della rete, limitatamente alle parti di esse
funzionali al servizio di trasmissione; b) indica i criteri per l'individuazione, nonche' i valori caratte-
ristici delle prestazioni funzionali per quanto riguarda, almeno:
i. le protezioni installate negli impianti dell'utente della rete
il cui funzionamento debba essere coordinato con le protezioni
della rete di trasmissione nazionale;
ii. le prestazioni dei sistemi di telecontrollo, di telemisura, di
trasmissione dei dati, installati nel sito di connessione e al-
l'interno della rete interna di utenza ai soli fini dei servizi
di trasmissione e di dispacciamento; iii. l'eventuale contributo di detti impianti elettrici alle corren-
ti di guasto nel sito di connessione;
iv. i limiti all'immissione e al prelievo di potenza attiva e reat-
tiva dell'impianto elettrico connesso nelle varie condizioni
ammesse di tensione e di frequenza di cui all'articolo 21, com-
ma 21.1, lettera d), punto i.; c) reca le modalita' di coordinamento tra il Gestore della rete e
l'utente della rete ai fini dell'interoperabilita' delle reti
elettriche con riferimento, almeno:
i. ai livelli di tenuta alle sovratensioni e i criteri di coordi-
namento dell'isolamento adottati per detti impianti elettrici;
ii. alle caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di se-
zionamento; iii. allo stato del neutro.

Articolo 14 Separazione funzionale dell'attivita' di trasmissione dalle altre attivita' elettriche nei siti di connessione alla rete di
trasmissione nazionale

14.1 Con riferimento agli impianti elettrici di cui all'articolo 5,
comma 5.1, direttamente connessi alla rete di trasmissione
nazionale, il Codice di rete reca le modalita' di
individuazione, da parte del Gestore della rete, delle parti di
impianto interessate dalla separazione funzionale tra
l'attivita' di trasmissione e le attivita' poste in capo
all'utente nei siti di connessione alla rete di trasmissione
nazionale, tenendo conto delle seguenti esigenze:

a) garanzia della continuita' circuitale e della magliatura, ove
possibile, della rete di trasmissione nazionale, anche mediante
impianti elettrici installati nel sito di connessione non compresi
nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali all'attivita'
di trasmissione; b) flessibilita' di gestione della rete di trasmissione nazionale,
anche attraverso l'utilizzo d'impianti installati nel sito di
connessione non compresi nella rete di trasmissione nazionale, ma
comunque funzionali al servizio di trasmissione; c) mantenimento della connessione operativa tra le reti; d) garanzia dei flussi informativi tra il Gestore della rete e
l'utente della rete necessari ad assicurare il corretto e sicuro
funzionamento del sistema elettrico nazionale, ivi inclusi i
flussi informativi relativi a monitoraggi, misure, conteggi,
taratura e verifica delle protezioni, rilevamento e ricostruzione
delle grandezze elettriche; e) tutela ambientale; f) salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose nel
sito di connessione; g) requisiti di interoperabilita' delle reti elettriche.

14.2 Sulla base di quanto definito al precedente comma, il Codice di
rete contiene le regole tecniche necessarie a definire i
rapporti tra il Gestore della rete e l'utente della rete
relativamente alla gestione, all'esercizio, alla manutenzione e
allo sviluppo delle parti di impianto all'interno del sito di
connessione funzionali all'attivita' di trasmissione e non
comprese nella rete di trasmissione nazionale, unitamente ai
criteri ed alle modalita' di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 e sue
successive modificazioni.

Articolo 15
Piccole reti isolate

15.1 Il Codice di rete contiene disposizioni tecniche per la
connessione alla rete di trasmissione nazionale delle piccole
reti isolate, in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi
dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 239/04.

Articolo 16
Linee dirette

16.1 Il Codice di rete reca regole tecniche relative alle linee
dirette. Tali regole sono definite compatibilmente con la
normativa tecnica vigente per gli stessi impianti e riguardano
unicamente le condizioni necessarie per la sicurezza e la
connessione operativa tra le reti. 16.2 Le regole di cui al comma 16.1 riguardano, almeno, il
coordinamento fra le procedure di gestione, esercizio e
manutenzione adottate dal Gestore della rete e dai soggetti che
gestiscono linee dirette.

Titolo 4 Erogazione del servizio di connessione alle rete di trasmissione
nazionale

Articolo 17 Regolazione economica del servizio di connessione alla rete di
trasmissione nazionale

17.1 La regolazione economica del servizio di connessione alla rete
di trasmissione nazionale avviene secondo le disposizioni di cui
alle condizioni per la connessione.

PARTE III
SERVIZIO DI TRASMISSIONE

Titolo 5
Utenti della trasmissione

Articolo 18
Utenti della trasmissione

18.1 Sono utenti della trasmissione gli utenti della rete di cui
all'articolo 5.

Titolo 6 Gestione ed esercizio e della rete di trasmissione nazionale ai fini
della trasmissione

Articolo 19
Gestione dalla rete di trasmissione nazionale

19.1 Per gestione della rete di trasmissione nazionale si intende
l'insieme delle attivita' e delle procedure che determinano il
funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni
condizione di funzionamento di cui all'articolo 22, della
medesima rete. Tali attivita' comprendono, almeno, la gestione
dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di
interconnessione e dei servizi ausiliari necessari. 19.2 Il Codice di rete disciplina le modalita' e le procedure per la
gestione della rete di trasmissione nazionale in conformita'
agli indirizzi strategici e operativi definiti dal Ministero
delle attivita' produttive ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e
4, del decreto legislativo n. 79/99, nonche' nel rispetto dei
principi di cui al decreto 17 luglio 2000 come integrato e
modificato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DPCM 11 maggio
2004, nonche' nel rispetto delle condizioni definite
dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 6, del
decreto legislativo n. 79/99. 19.3 Il Codice di rete stabilisce, altresi', i criteri per la
gestione delle parti delle stazioni elettriche non comprese
nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali alla rete di
trasmissione nazionale medesima.

Articolo 20
Esercizio della rete di trasmissione nazionale

20.1 L'esercizio della rete di trasmissione nazionale e'
l'utilizzazione secondo procedure codificate degli impianti
elettrici costituenti le porzioni di rete elettrica che
compongono la rete di trasmissione nazionale ai fini della
gestione della medesima rete. 20.2 L'esercizio della rete di trasmissione nazionale comprende,
almeno:

a) la conduzione degli impianti costituenti la rete di trasmissione
nazionale medesima, nonche' le azioni adottate ai fini
dell'interoperabilita' delle reti elettriche; b) le azioni di pronto intervento; c) le azioni di messa fuori servizio ed in sicurezza degli elementi
della rete di trasmissione nazionale; d) le attivita' di ispezione e di monitoraggio degli impianti; e) le attivita' concernenti la taratura dei dispositivi di protezione
e degli automatismi connessi al funzionamento della rete, nonche'
dei dispositivi atti alla gestione del sistema elettrico in
condizioni di emergenza; f) la verifica periodica della funzionalita' dei dispositivi e degli
automatismi di cui alla precedente lettera e).

20.3 Il Codice di rete stabilisce le procedure per l'esercizio della
rete di trasmissione nazionale con riferimento alle diverse
condizioni di funzionamento del sistema elettrico nazionale al
fine di garantire la sicurezza e l'economicita' del servizio
elettrico, nonche' secondo principi di trasparenza e non
discriminazione prevedendo, almeno:

a) che le manovre per l'esercizio della rete di trasmissione
nazionale siano eseguite mediante il sistema di teleconduzione o
in manuale in caso di guasti al medesimo sistema di
teleconduzione; b) le modalita' di comunicazione degli ordini di manovra derivanti
dall'attivita' di gestione della rete di trasmissione nazionale,
nonche' le modalita' di comunicazione tra i vari soggetti
interessati; c) la registrazione degli ordini di manovra che deve essere
effettuata specificando le manovre richieste e la sequenza
temporale delle disposizioni stabilite; d) la comunicazione, unitamente alla registrazione della medesima,
dell'avvenuta effettuazione o meno delle disposizioni di manovra
impartite. Nel caso di mancata effettuazione delle disposizioni di
manovra impartite, detta comunicazione dovra' recare le
motivazioni di tale mancata effettuazione; e) le modalita' di intervento in caso di guasti che interessino gli
elementi della rete di trasmissione nazionale.

20.4 Il Gestore della rete, ai fini dell'esercizio delle porzioni di
rete di trasmissione nazionale di cui non risulta essere
titolare, stipula con i soggetti che hanno la proprieta' o la
disponibilita' di dette reti una convenzione per disciplinare
l'esercizio e gli interventi di manutenzione e di sviluppo delle
medesime reti e dei dispositivi di interconnessione con altre
reti. 20.5 I soggetti di cui al comma 20.4 sono responsabili dell'esercizio
degli impianti di cui risultano titolari in attuazione delle
decisioni assunte dal Gestore della rete. 20.6 Il Codice di rete stabilisce le modalita' e le procedure per
l'esercizio delle parti delle stazioni elettriche non comprese
nella rete di trasmissione nazionale, ma funzionali alla rete di
trasmissione nazionale medesima ai fini del servizio di
trasmissione. 20.7 Il Gestore della rete conclude una convenzione per la
manutenzione, lo sviluppo, la gestione e l'esercizio delle parti
delle stazioni elettriche non comprese nella rete di
trasmissione nazionale, ma funzionali alla rete di trasmissione
nazionale medesima, con i soggetti titolari di dette stazioni
elettriche. La predetta convenzione e' conclusa sulla base di
una convenzione-tipo predisposta dal Gestore della rete ed
approvata dall'Autorita'.

Articolo 21
Caratteristiche e prestazioni funzionali della rete di trasmissione
nazionale

21.1 Con riferimento alla rete di trasmissione nazionale, il Codice
di rete reca le disposizioni relative:

a) alle caratteristiche nei punti di connessione con impianti
elettrici nella disponibilita' degli utenti della rete almeno per
quanto riguarda:
i. l'individuazione dei punti di separazione funzionale fra le at-
tivita' di competenza del Gestore della rete e quelle di compe-
tenza dell'utente della rete;
ii. le caratteristiche dei dispositivi di interruzione e di sezio-
namento, nonche' dei sistemi di protezione; iii. i sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei
dati, installati nel sito di connessione al fine dei servizi di
trasmissione e di dispacciamento;

b) ai sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei
dati, installati in ciascuna delle stazioni elettriche della rete
di trasmissione nazionale ai fini del servizio di trasmissione e
di dispacciamento; c) allo stato del neutro della rete di trasmissione nazionale; d) ai criteri per l'individuazione delle prestazioni funzionali per
quanto riguarda, almeno:
i. per ciascuna delle condizioni di funzionamento di cui all'arti-
colo 22, i limiti di variazione della frequenza di rete e, al-
l'interno di tale intervallo, i limiti di variazione della ten-
sione di rete in termini di valore efficace;
ii. il coordinamento dell'isolamento; iii. i valori massimo e minimo della corrente di corto circuito per
le differenti tipologie di guasto e i corrispondenti tempi di
rimozione garantiti dalle protezioni e dai dispositivi di in-
terruzione installati sulla rete di trasmissione nazionale;
iv. i sistemi di protezione installati sulla rete di trasmissione
nazionale;
v. i sistemi di telecontrollo, di telemisura, di trasmissione dei
dati di cui alla precedente lettera a), punto iii., e lettera
b);
vi. i valori massimi e minimi del prelievo e dell'immissione di
potenza attiva e reattiva nel sito di connessione, con indica-
zione del fattore o del fenomeno limitante di rete che li de-
termina.

21.2 Il Codice di rete reca le modalita' di aggiornamento delle
caratteristiche e delle prestazioni funzionali di cui al comma
21.1, lettera d). Tale aggiornamento e' effettuato, di norma, in
seguito a modifiche significative della rete di trasmissione
nazionale tali da comportare il cambiamento di almeno uno dei
predetti elementi.

Articolo 22
Condizioni di funzionamento del sistema elettrico nazionale

22.1 Il Codice di rete individua le condizioni di funzionamento del
sistema elettrico nazionale contemplando, almeno, le seguenti
condizioni di funzionamento:

a) condizioni normali; b) condizioni di allarme; c) condizioni di emergenza; d) condizioni di interruzione, anche parziale, del servizio
elettrico; e) condizioni di ripristino del servizio elettrico.

22.2 Il Codice di rete reca le procedure per la eventuale
comunicazione delle condizioni di funzionamento di cui al comma
22.1.

Articolo 23
Interoperabilita' tra le reti elettriche

23.1 Il Codice di rete reca i criteri e le procedure per la gestione
coordinata della rete di trasmissione nazionale con le altre
reti elettriche al fine di garantire adeguati livelli di
interoperabilita' tra dette reti, nonche' al fine della garanzia
della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale. 23.2 Le procedure di cui al comma 23.1:

a) recano disposizioni, almeno, circa il coordinamento per la
gestione, l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo delle reti
elettriche diverse dalla rete di trasmissione nazionale; b) sono adottate dal Gestore della rete, sentiti i gestori delle reti
con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di
trasmissione nazionale.

23.3 Il gestore di ciascuna rete con obbligo di connessione di terzi
diversa dalla rete di trasmissione nazionale e' tenuto a fornire
al Gestore della rete ogni informazione sugli impianti, anche
interni alla rete, rilevante per l'interoperabilita' delle reti
secondo criteri e modalita' definiti dal medesimo Gestore della
rete.

Articolo 24
Interconnessioni con altre reti elettriche

24.1 Il Codice di rete disciplina le regole tecniche di
interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e le
altre reti elettriche secondo le disposizioni delle presenti
direttive, in quanto applicabili. Tale disciplina e' adottata e
aggiornata dal Gestore della rete, sentiti i gestori di dette
reti. 24.2 Per quanto concerne l'interconnessione della rete di
trasmissione nazionale con le reti elettriche estere, la
disciplina di cui al comma 24.1 deve essere formulata tenendo
conto, almeno, delle raccomandazioni e regole adottate dall'UCTE
ed, eventualmente, dall'ETSO.

Articolo 25 Indisponibilita' e manutenzioni della rete di trasmissione nazionale

25.1 Il Codice di rete indica i criteri e le modalita' per la
gestione e per la manutenzione degli elementi costituenti la
rete di trasmissione nazionale con riferimento, almeno, alla
definizione e alla pubblicazione, da parte del Gestore della
rete, dei piani di manutenzione della rete di trasmissione
nazionale, vale a dire delle indisponibilita' di rete per
manutenzione programmata. 25.2 La definizione e la pubblicazione dei piani manutenzione di cui
al comma 25.1, deve essere effettuata, almeno, con cadenza
annuale e deve poter consentire il coordinamento degli
interventi di manutenzione della rete di trasmissione nazionale
con quelli degli impianti elettrici degli utenti della rete
direttamente connessi alla medesima rete. 25.3 Il Codice di rete reca le modalita' di revisione in corso d'anno
dei piani di manutenzione di cui al comma 25.1 che comportino
una limitazione all'immissione o al prelievo di energia
elettrica dalla rete di trasmissione nazionale, indicando,
almeno:

a) il limite temporale di preavviso; b) il numero massimo di ore per anno in cui tali limitazioni possono
avere luogo; c) le modalita' di comunicazione agli utenti della rete di dette
limitazioni.

25.4 Il Gestore della rete istituisce un registro ai fini della
registrazione dei dati di disponibilita', valutata su base
annua, degli elementi costituenti la rete di trasmissione
nazionale.

Articolo 26 Piani di indisponibilita' delle reti con obbligo di connessione di
terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

26.1 Il Codice di rete indica le modalita' di gestione dei piani di indisponibilita' delle reti con obbligo di connessione di terzi di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera c), direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale con riferimento, almeno, alle
modalita':

a) di elaborazione e di invio al Gestore della rete, da parte degli
utenti della rete di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera c), di
detti piani di indisponibilita' riferiti agli elementi delle reti
di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante; b) di verifica, da parte del Gestore della rete, della compatibilita'
dei suddetti piani di indisponibilita' con la sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico nazionale; c) di aggiornamento, in corso d'anno, dei piani di indisponibilita'
di cui alla precedente lettera a).

26.2 L'elaborazione e l'invio dei piani di indisponibilita' delle
reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di
trasmissione nazionale di cui al comma 26.1, lettera a), devono
essere effettuati, almeno, con cadenza annuale. 26.3 Qualora, nella verifica di cui al comma 26.1, lettera b), il
Gestore della rete riscontri incompatibilita' con i piani di
manutenzione delle rete di trasmissione nazionale o con la
sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale,
modifica detti piani con l'obiettivo di minimizzare le modifiche
apportate ai medesimi.

Titolo 7
Sviluppo della rete di trasmissione nazionale

Articolo 27
Criteri per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale

27.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete i criteri
adottati per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale,
nel rispetto dei principi di sicurezza, affidabilita',
efficienza e minor costo per il sistema elettrico nazionale. 27.2 L'Autorita' verifica la compatibilita' della pianificazione
dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale, e
l'effettivo livello di realizzazione dello sviluppo pianificato,
con le esigenze di:

a) efficienza del servizio di trasmissione; b) libero accesso alle reti elettriche; c) promozione della concorrenza; d) minimizzazione degli oneri connessi all'approvvigionamento delle
risorse per il dispacciamento.

Articolo 28
Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale

28.1 Con riferimento al piano di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale, il Codice di rete reca, almeno:

a) le modalita' per la realizzazione degli interventi di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale; b) le modalita' per l'esercizio e la gestione contestuale e
coordinata degli elementi di rete oggetto di sviluppo con la rete
di trasmissione nazionale esistente; c) le modalita' di comunicazione agli utenti della rete interessati
delle eventuali variazioni delle caratteristiche di funzionamento
della rete di trasmissione nazionale nei singoli siti di
connessione in seguito alla realizzazione di interventi di
sviluppo; d) gli obblighi degli utenti della rete interessati dalle variazioni
di cui alla precedente lettera d).

Titolo 8
Qualita' del servizio di trasmissione

Articolo 29
Ambito di applicazione

29.1 Le disposizioni del presente titolo si applicano agli utenti
della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere da a) ad
e), direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale.

Articolo 30
Classificazione e registrazione degli eventi di interruzione

30.1 Il Gestore della rete disciplina nel Codice di rete le modalita'
di registrazione e di classificazione delle interruzioni, con
riferimento almeno a:

a) tipo di interruzione, relativamente a:
i. interruzioni lunghe;
ii. interruzioni brevi;
iii. interruzioni transitorie, limitatamente alle linee su cui
sono installate protezioni automatiche tripolari con cicli
di apertura e chiusura di durata non superiore a 1 secondo; b) origine della interruzione, relativamente a:
i. rete AAT a 380 kV, con disaggregazione per i principali ele-
menti di rete;
ii. rete AAT a 220 kV, con disaggregazione per i principali ele-
menti di rete;
iii. rete AT a 132-150 kV, con disaggregazione per i principali
elementi di rete;
iv. reti estere interconnesse, con disaggregazione per i princi-
pali elementi di interconnessione;
v. impianti elettrici nella disponibilita' di utenti della rete
direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale; c) causa della interruzione, relativamente a:
i. cause di insufficienza di risorse, con disaggregazione alme-
no per:
- insufficienza dei gruppi di generazione e di capacita' di
trasporto sulla rete di trasmissione, ivi inclusa la rete
di interconnessione;
- interventi degli equilibratori automatici di carico o di
teledistacchi;
ii. cause di forza maggiore, per eventi naturali eccezionali che
superano i limiti di progetto degli elementi della rete;
iii. cause esterne, per perturbazioni provocate dagli utenti,
nonche' per eventi generati da terzi quali a titolo esempli-
ficativo danni, attentati, attacchi intenzionali, o interru-
zioni su ordine di pubblica autorita';
iv. altre cause, non indicate ai punti precedenti, con disaggre-
gazione per le cause piu' frequenti, inclusi gli interventi
non selettivi dei rele' di protezione; d) numero ed elenco degli utenti che hanno subito l'interruzione; e) per le disalimentazioni, stato di configurazione della rete al-
l'istante immediatamente precedente l'inizio della interruzione,
relativamente a:
i. rete magliata;
ii. alimentazioni radiali, comprese derivazioni rigide a "T";
iii. alimentazioni radiali per indisponibilità di altri collega-
menti;
iv. alimentazioni radiali per ragioni contingenti di esercizio;
v. rete isolata (isola di carico). f) per le disalimentazioni, istante di inizio e istante di fine del-
la disalimentazione per ciascun utente disalimentato; g) per le disalimentazioni, potenza interrotta al momento della di-
salimentazione per ciascun utente disalimentato.

30.2 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalita'
di documentazione delle registrazioni, indicando in particolare
la documentazione da conservare per la dimostrazione degli
elementi di cui al comma precedente non documentabili tramite
sistemi automatici di rilevazione e telecontrollo. 30.3 Il Gestore della rete adotta le misure necessarie a coordinare
il proprio sistema di registrazione delle interruzioni con
quelli degli esercenti delle reti di distribuzione in alta
tensione direttamente connesse alla RTN, ove possibile in base
all'estensione e all'integrazione funzionale dei sistemi di
telecontrollo o, ove cio' non sia possibile, anche attraverso
procedure non automatiche, con particolare riferimento a:

a) la registrazione completa degli scatti degli interruttori anche
laddove non diano luogo a disalimentazione o a interruzione
transitoria e la comunicazione periodica, di norma settimanale
salvo diverso accordo tra le parti, di tali eventi ai gestori
delle reti le cui linee si attestano su siti di connessione della
rete di trasmissione nazionale; b) la rilevazione dell'istante di inizio e dell'istante di fine e
l'attribuzione delle responsabilita' per le disalimentazioni
provocate da scatti contemporanei sulla rete di trasmissione e
sulle reti di distribuzione in alta tensione, nonche' per le
disalimentazioni di utenti delle reti di distribuzione in alta
tensione provvisoriamente alimentati in antenna dalla rete di
trasmissione o viceversa; c) la rilevazione della potenza interrotta per i siti di connessione
non direttamente telecontrollati.

Articolo 31
Rilevazione della qualita' della tensione

31.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le
caratteristiche della tensione e le relative modalita' di
rilevazione con riferimento almeno a:

a) variazioni lente e rapide della tensione; b) buchi di tensione, separatamente per fasce di durata, di
abbassamento di tensione e fasi interessate; c) sovratensioni; d) fluttuazione della tensione a breve e a lungo termine (flicker); e) distorsione armonica; f) grado di asimmetria della tensione trifase; g) variazioni della frequenza.

31.2 Le grandezze di cui al comma precedente sono rilevate a campione
dal Gestore della rete mediante campagne specifiche di
misurazione, anche su richiesta degli utenti. 31.3 Il Gestore della rete predispone, entro centottanta giorni
dall'approvazione del Codice rete, specifiche tecniche relative
agli apparati di rilevazione in grado di registrare le
caratteristiche di cui alle lettere precedenti conformemente
alle norme tecniche vigenti. In particolare, sono predisposte le
specifiche tecniche almeno di un apparato di maggiore
semplicita' tecnica in grado di registrare le sole
caratteristiche di cui al comma 31.1, lettere a) e b)
utilizzabile anche sulle reti di distribuzione e teleleggibile. 31.4 Gli utenti della rete hanno la facolta' di richiedere di
partecipare alle campagne di misura di cui al comma 31.2,
contribuendo ai costi di installazione e gestione degli
apparecchi di registrazione, cosi' come definiti dal Gestore
della rete. Le registrazioni ottenute con tali strumenti di
registrazione possono essere utilizzate ai fini di cui al
successivo articolo 37.

Articolo 32
Indici di qualita' del servizio

32.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalita'
di determinazione almeno dei seguenti indici di continuita',
riferibili all'intero sistema e a singole aree, con distinzione
tra gli incidenti rilevanti di cui al successivo articolo 35 e
le altre disalimentazioni:

a) numero medio di disalimentazioni per utente; b) energia non fornita per le disalimentazioni, assumendo la potenza
interrotta costante nei primi 15 minuti e utilizzando, per le
interruzioni di durata superiore a 15 minuti, stime in base al
diagramma di potenza previsto, secondo criteri di stima
trasparenti; c) energia non ritirata dalle unita' di produzione per interruzione
del punto di immissione; d) tempo medio di disalimentazione di sistema pari all'energia non
fornita per le disalimentazioni x 60 / potenza nel periodo).

32.2 Gli indici di continuita' di cui al comma precedente sono
calcolati di norma su base mensile e annuale per le aree
definite dal Gestore e separatamente:

a) per origine delle interruzione; b) per causa delle interruzioni; c) per stato della configurazione di rete; d) solo per il numero medio di interruzioni, anche per tipo di
interruzione.

32.3 Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Codice di rete, il
Gestore della rete definisce, in conformita' alle norme tecniche
nazionali e internazionali, le modalita' di determinazione di
indici di qualita' della tensione per ciascuna delle
caratteristiche indicate al comma 31.1. 32.4 Il Gestore della rete mette a disposizione un sistema di
interrogazione on-line sul proprio sito internet degli indici di
continuita' e di qualita' della tensione per l'intero sistema e
per aree e pubblica un rapporto annuale nel quale evidenzia gli
interventi attuati e previsti per il miglioramento di tali
indici. 32.5 Il Gestore della rete prevede nel Codice di rete la
comunicazione individuale a ciascun utente dell'elenco completo
delle interruzioni da cui e' stato interessato, con indicazione
per ciascuna interruzione degli elementi di cui al comma 30.1.

Articolo 33
Livelli attesi di qualita' del servizio di trasmissione

33.1 Sulla base dei risultati disponibili negli ultimi anni, entro
180 giorni dall'approvazione del Codice di rete, il Gestore
della rete definisce i livelli attesi di qualita' del servizio
di trasmissione per l'intero sistema, per singole aree e per
singolo utente, anche differenziandoli per livelli di tensione. 33.2 I livelli attesi di qualita' di cui al comma precedente si
intendono rispettati se:

a) per l'intero sistema, il livello effettivo al netto degli
incidenti rilevanti di cui all'articolo 36 risulta compreso in una
fascia del +/- 5% intorno al livello atteso; b) per ciascuna area, il livello effettivo al netto degli incidenti
rilevanti di cui all'articolo 36 risulta compreso in una fascia
del +/- 10% intorno al livello atteso; c) per i singoli utenti, il livello effettivo al netto degli
incidenti rilevanti di cui all'articolo 36 risulta migliore del
livello atteso per il 95% dei casi.

33.3 I livelli attesi di qualita' del servizio di trasmissione per
l'intero sistema e per aree sono relativi agli indici di cui
all'articolo 32, comma 32.1. I livelli attesi di qualita' del
servizio di trasmissione per singolo utente sono relativi a:

a) numero massimo annuo di disalimentazioni, separatamente per
disalimentazioni brevi e lunghe; b) durata massima annua delle disalimentazioni lunghe.

33.4 I livelli attesi di qualita' del servizio di trasmissione
definiti dal Gestore della rete per gli utenti della rete di
trasmissione nazionale non possono essere peggiori, a parita' di
livello di tensione, degli standard di qualita' definiti
dall'Autorita' per i clienti finali e le altre utenze delle reti
di distribuzione alimentate in alta tensione. 33.5 Sulla base dei risultati di campagne di misura a campione, il
Gestore della rete definisce i livelli attesi di qualita' della
tensione, anche differenziandoli per livelli di tensione,
relativamente a:

a) valore massimo, per singolo utente, del numero annuo di
interruzioni transitorie; b) valore massimo, per singolo utente, del numero di buchi di
tensione, separatamente per fasce di durata e fasi coinvolte; c) valore massimo del livello di distorsione armonica totale; d) valore massimo del grado di asimmetria della tensione trifase; e) valore massimo degli indici di severita' della fluttuazione della
tensione a breve e lungo termine, riferiti alla potenza minima di
corto circuito.

33.6 I livelli attesi di qualita' del servizio di cui ai commi
precedenti proposti dal Gestore della rete e corredati dai
criteri utilizzati per la loro determinazione sono approvati
dall'Autorita', che puo' richiedere modifiche ai livelli attesi
proposti dal Gestore. 33.7 Il Gestore della rete aggiorna i livelli attesi di qualita' del
servizio di trasmissione almeno in occasione di ogni periodo di
regolazione della tariffa di trasmissione, comunicandoli
all'Autorita' con un anticipo di almeno 6 mesi sull'inizio del
periodo di regolazione; si applica la procedura di approvazione
di cui al comma precedente. 33.8 Nel rapporto annuale di cui al comma 32.4 il Gestore della rete
confronta i livelli effettivi degli indici di qualita' del
servizio di trasmissione per l'intero sistema e per singola area
con i corrispondenti livelli attesi; nello stesso rapporto, il
Gestore della rete indica il numero degli utenti per i quali non
sono rispettati i livelli attesi di qualita' per singolo utente,
nonche' gli interventi mirati alla risoluzione delle situazioni
piu' critiche e i tempi previsti di realizzazione di tali
interventi. 33.9 Il Gestore della rete entro 180 giorni dall'approvazione del
Codice di rete definisce, almeno, i livelli massimo e minimo del
valore efficace della tensione per il 100% del tempo in
condizione di esercizio e di allarme, per ciascun sito di
connessione alla rete di trasmissione nazionale. Il Gestore
della rete puo' definire i livelli massimo e minimo della
tensione in relazione alla tensione nominale o alla tensione
contrattuale.

33.10 Sono fatte salve le prerogative dell'Autorita' di determinare
con successivi provvedimenti livelli specifici e generali di
qualita' e indennizzi automatici in caso di mancato rispetto di
tali livelli, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e
h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 34
Potenza di corto circuito

34.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete i criteri per
la determinazione dei valori minimo e massimo di potenza di
corto circuito convenzionali, in conformita' con le norme
tecniche vigenti, per le differenti tipologie di guasto, tenendo
conto dei possibili scenari di produzione e di stato della rete
di trasmissione, inclusi i tempi di indisponibilita' degli
elementi di rete per manutenzione ordinaria e straordinaria 34.2 Il valore della potenza di corto circuito per ciascun sito di
connessione deve essere superiore per il 95% delle ore dell'anno
al valore minimo convenzionale. 34.3 Entro 180 giorni dall'approvazione del Codice di rete il Gestore
della rete rende disponibili sul proprio sito internet i valori
minimi e massimi della potenza di corto circuito convenzionali
di cui al comma 34.1 per ciascun sito di connessione. 34.4 Nel rapporto annuale di cui al comma 32.4 il Gestore della rete
indica i livelli previsionali a cinque anni di potenza di corto
circuito massima e minima ai diversi livelli di tensione, i
programmi mirati all'innalzamento della potenza di corto
circuito nelle situazioni piu' critiche e i tempi di
realizzazione di detti programmi.

Articolo 35
Incidenti rilevanti

35.1 Una disalimentazione costituisce un incidente rilevante se
comporta un livello di energia non servita superiore a 150 MWh e
ha una durata superiore a 30 minuti. 35.2 Il Gestore della rete invia all'Autorita' un rapporto per ogni
incidente rilevante sulla rete di trasmissione nazionale. La
struttura e i contenuti di tali rapporti sono indicati nel
Codice di rete. 35.3 Con cadenza annuale il Gestore della rete indica gli incidenti
rilevanti sulla rete di trasmissione nazionale, gli effetti di
tali incidenti, le misure adottate per la loro gestione e quelle
previste per evitare il ripetersi degli stessi.

Articolo 36
Contratti per la qualita' per gli utenti della rete

36.1 Il Gestore della rete e gli utenti della rete possono stabilire
contratti per la qualita' aventi le caratteristiche indicate
agli articoli 37 e 38 del Testo integrato della qualita' del
servizio elettrico, approvato con deliberazione dell'Autorita'
30 gennaio 2004, n. 4/04.

Articolo 37
Servizio di interrompibilita'

37.1 Il Gestore della rete definisce nel Codice di rete le modalita'
di gestione dei clienti interrompibili. 37.2 Le interruzioni gestite nell'ambito del servizio di
interrompibilita' sono computate come interruzioni solo nel caso
accidentale in cui provochino interruzione ad altri utenti della
rete diversi da quelli che hanno sottoscritto i contratti di
interrompibilita'. 37.3 Con cadenza annuale il Gestore della rete indica il ricorso
effettuato ai servizi di interrompibilita' nel corso dell'anno,
con evidenza del numero di utenti interessati, della tipologia
di servizi e della loro frequenza e durata, anche con
disaggregazione su base regionale.

Titolo 9
Sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale

Articolo 38
Piano di difesa del sistema elettrico

38.1 Il Codice di rete reca il piano di difesa del sistema elettrico
adottato dal Gestore della rete con riferimento, almeno:

a) alla predisposizione di procedure manuali ed automatiche per il
riconoscimento di condizioni di funzionamento che possano indurre
ad un degrado dello stato di funzionamento del sistema elettrico
nazionale; b) alle modalita' di gestione, da parte del Gestore della rete, del
sistema elettrico in condizioni di allarme, di emergenza, di
interruzione e di ripristino del sistema elettrico nazionale; c) alle procedure che gli utenti della rete sono tenuti ad osservare
o ad attuare nelle condizioni di funzionamento del sistema
elettrico specificate nella precedente lettera b); d) alle prestazioni dei sistemi di controllo e di telecomunicazione
nelle condizioni di funzionamento del sistema elettrico
specificate nella precedente lettera b).

38.2 Con riferimento al comma 38.1, lettera a), il Codice di rete
reca, almeno:

a) le specifiche funzionali e le logiche di controllo poste alla base
delle procedure per il riconoscimento di situazioni di
funzionamento del sistema elettrico suscettibili di evoluzioni
degenerative nel rispetto della sicurezza, con riferimento, in
particolare:
i. al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi;
ii. alla regolazione della tensione sulle reti elettriche intercon-
nesse; iii. allo stato di funzionamento della rete di interconnessione con
l'estero;

b) le relative procedure di coordinamento a livello nazionale ed
internazionale unitamente ai compiti, ovvero agli obblighi dei
diversi soggetti interessati.

38.3 Con riferimento al comma 38.1, lettere b), c) e d), il Codice di
rete reca, almeno:

a) le procedure a cui il Gestore della rete e' tenuto ad attenersi ai
fini della gestione del sistema elettrico nelle condizioni di
funzionamento di cui all'articolo 22, indicando, in particolare,
l'articolazione delle varie azioni disponibili ivi incluse, tra le
altre, gli interventi di controllo sui regolatori di tensione
sotto carico dei trasformatori, l'attivazione del piano di
emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE) e
l'utilizzo del servizio di interrompibilita' del carico con e
senza preavviso; b) gli obblighi dei soggetti titolari di unita' di produzione e per i
soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi
relativamente all'attuazione delle azioni di emergenza ivi incluse
le azioni relative alla regolazione della tensione, al
mantenimento della connessione con le reti elettriche, al rifiuto
di carico per i produttori, e al ripristino del servizio in
seguito ad interruzioni del medesimo; c) le modalita' di applicazione delle procedure di cui alla
precedente lettera a), ivi incluse le modalita' per la
registrazione delle comunicazioni utilizzate ai fini della citata
applicazione.

Titolo 10
Erogazione del servizio di trasmissione

Articolo 39
Regolazione tariffaria del servizio di trasmissione

39.1 La regolazione tariffaria del servizio di trasmissione avviene
secondo le disposizioni tariffarie.

PARTE IV
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Titolo 11
Utenti del dispacciamento

Articolo 40
Utenti del dispacciamento

40.1 Gli utenti del dispacciamento sono gli utenti della rete di cui
all'articolo 5, comma 5.1, lettere a), e b) per i punti di
prelievo non compresi nel mercato vincolato, nonche' gli utenti
della rete di cui al medesimo comma, lettere d) ed e). 40.2 Gli utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettere
d) ed e), risultano essere utenti del dispacciamento
relativamente al complesso degli impianti dai medesimi gestiti e
degli impianti elettrici per la produzione e per il consumo di
energia elettrica connessi a detti impianti. 40.3 L'Acquirente unico e' utente del dispacciamento per i punti di
prelievo nella disponibilita' di utenti della rete di cui
all'articolo 5, comma 5.1, lettera b), ricompresi nel mercato
vincolato.

Titolo 12
Disposizioni tecniche per il dispacciamento

Articolo 41
Obblighi degli utenti del dispacciamento

41.1 Gli utenti del dispacciamento sono tenuti al rispetto delle
disposizioni di cui alle condizioni per il dispacciamento e a
concludere con il Gestore della rete un contratto per il
servizio di dispacciamento secondo le modalita' indicate nelle
medesime condizioni. 41.2 Gli utenti del dispacciamento sono tenuti all'iscrizione degli
impianti elettrici, delle unita' di produzione e di consumo di
cui risultano essere titolari in appositi registri istituiti dal
Gestore della rete secondo le disposizioni contenute nel Codice
di rete.

Articolo 42
Punti di dispacciamento

42.1 Un punto di dispacciamento e' l'insieme di uno o piu' punti di
immissione o di prelievo in relazione al quale ciascun utente
del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad
immettere o a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo
di connessione di terzi. 42.2 Il Codice di rete reca, conformemente alle condizioni per il
dispacciamento, i criteri per:

a) l'inclusione in un punto di dispacciamento dei punti di immissione
relativi ad unita' di produzione o dei punti di prelievo relativi
ad unita' di consumo. b) le disposizioni tecniche per la gestione, ai fini del
dispacciamento, dei punti di dispacciamento corrispondenti a reti
interne di utenza o a linee dirette.

Articolo 43
Indisponibilita' di capacita' produttiva

43.1 Il Codice di rete indica le modalita' di gestione delle
indisponibilita' di capacita' produttiva con riferimento,
almeno, a:

a) la definizione e la pubblicazione da parte del Gestore della rete
dei livelli di disponibilita' di capacita' produttiva richiesti
per ciascun periodo rilevante dell'anno seguente sulla base di
proprie previsioni dell'andamento della richiesta di energia
elettrica nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento
della rete rilevante; b) le modalita' di presentazione al Gestore della rete, da parte
degli utenti della rete di cui all'articolo 5, comma 5.1, lettera
a), dei piani di manutenzione delle unita' di produzione; c) le modalita' di verifica, da parte del Gestore della rete, della
compatibilita' dei piani di manutenzione delle unita' di
produzione con i livelli di disponibilita' di capacita' produttiva
di cui alla precedente lettera a) con i piani di manutenzione
della rete di trasmissione nazionale, nonche' con la sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico nazionale; d) le modalita' di aggiornamento, in corso d'anno, dei piani di
manutenzione di cui alla precedente lettera b).

43.2 La definizione e la pubblicazione dei livelli di disponibilita'
di capacita' produttiva di cui al comma 43.1, lettera a),
nonche' le modalita' di presentazione dei piani di manutenzione
delle unita' di produzione di cui al medesimo comma, lettera b),
devono essere effettuate, almeno, con cadenza annuale. 43.3 Qualora, nella verifica di cui al comma 43.1, lettera c), il
Gestore della rete riscontri incompatibilita' tra i piani di
manutenzione delle unita' di produzione con i livelli di
disponibilita' di capacita' produttiva, con i piani di
manutenzione delle rete di trasmissione nazionale, nonche' con
la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale,
il Gestore delle rete modifica detti piani di manutenzione con
l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi. 43.4 Il Gestore della rete pone in essere procedure per la verifica
ed il controllo dell'effettiva indisponibilita' delle unita'
abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.

Titolo 13 Disposizioni relative alla produzione del servizio di dispacciamento

Articolo 44 Approvvigionamento e gestione delle risorse per il servizio di
dispacciamento

44.1 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di
dispacciamento, il Gestore della rete definisce nel Codice di
rete, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e
conformemente ai criteri di cui alle condizioni per il
dispacciamento:

a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il
servizio di dispacciamento; b) le modalita' di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle
risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie
previsioni di domanda; c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature
e dei dispositivi delle unita' di produzione e di consumo
rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui
alla lettera a); d) le modalita' di verifica e di controllo della costituzione e del
mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente
lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse; e) le modalita' tecniche, economiche e procedurali che il Gestore
della rete e' tenuto a seguire nell'approvvigionamento e
nell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a), in
applicazione delle disposizioni di cui alle condizioni per il
dispacciamento.

44.2 Nell'ambito degli algoritmi di selezione delle offerte nel
mercato per il servizio di dispacciamento il Gestore della rete
definisce, nel Codice di rete, i modelli relativi alle rete
medesima e le procedure che consentano una rappresentazione il
piu' possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i
prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi
corrispondenti sulla rete rilevante, nonche' dei parametri
tecnici di funzionamento delle unita' di produzione abilitate
alla fornitura delle risorse di cui al comma 44.1, lettera a). 44.3 Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 44.2
prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze
tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete
rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della
medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i piu'
adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.

Articolo 45 Disposizioni relative ad unita' di produzione o di consumo rilevanti

45.1 Gli utenti del dispacciamento nella cui disponibilita' si
trovano unita' di produzione o di consumo rilevanti sono tenuti
alla predisposizione dei dispositivi necessari a garantire
l'integrazione delle predette unita' nei sistemi di controllo
del Gestore della rete secondo quanto specificato nel Codice di
rete. 45.2 Gli utenti del dispacciamento nella cui disponibilita' si
trovano unita' di produzione rilevanti sono tenuti rendere
disponibile al Gestore della rete nel mercato per il servizio di
dispacciamento tutta la potenza disponibile dell'unita' di
produzione secondo quanto specificato nel Codice di rete. 45.3 Il Codice di rete reca, conformemente alle condizioni per il
dispacciamento, le modalita' di determinazione della potenza
disponibile di cui al comma 45.2.

Titolo 14 Unita' di produzione essenziali per la sicurezza di funzionamento del
sistema elettrico nazionale

Articolo 46 Unita' di produzione essenziali per la sicurezza del sistema
elettrico

46.1 Con riferimento alle unita' di produzione essenziali per la
sicurezza del sistema elettrico, il Codice di rete deve
indicare, almeno:

a) i criteri, compatibilmente ai relativi criteri stabiliti nelle
condizioni per il dispacciamento, per la definizione delle
predette unita'; b) le modalita' di determinazione e di comunicazione dei vincoli
afferenti le predette unita' potendo distinguere le medesime in
raggruppamenti omogenei sulla base del trattamento economico delle
stesse definito nelle condizioni per il dispacciamento.

Articolo 47 Registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unita' di produzione essenziali per la
sicurezza del sistema elettrico

47.1 Il Codice di rete deve indicare, in conformita' alle condizioni
per il dispacciamento, le modalita' di registrazione,
archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative
alle unita' di produzione essenziali per la sicurezza che il
Gestore della rete e' tenuto a seguire con riferimento, almeno:

a) ai periodi rilevanti dell'anno in cui dette unita' sono risultate
essenziali per la sicurezza, ivi incluse le relative motivazioni; b) alla produzione netta immessa in rete dalle unita' di produzione
essenziali per la sicurezza in ciascuno dei periodi rilevanti
dell'anno di cui alla precedente lettera a) in cui ciascuna unita'
e' risultata essenziale per la sicurezza; c) ai programmi finali relativi alle unita' di produzione essenziali
per la sicurezza in ciascuno dei periodi rilevanti dell'anno di
cui alla precedente lettera a) in cui ciascuna unita' e' risultata
essenziale per la sicurezza; d) ai periodi di indisponibilita' programmata ed accidentale
nell'anno di ciascuna unita' di produzione e' risultata essenziale
per la sicurezza.

Titolo 15
Zone della rete rilevante

Articolo 48
Suddivisione della rete rilevante in zone

48.1 Il Gestore della rete, in conformita' alle disposizioni di cui
alle condizioni per il dispacciamento, e' tenuto ad indicare nel
Codice di rete la suddivisione della rete rilevante in zone. 48.2 Le zone della rete rilevante sono definite dal Gestore della
rete secondo le modalita' di cui alle condizioni per il
dispacciamento e in maniera tale che:

a) la capacita' di trasporto tra le zone risulti inadeguata
all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo
corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute piu'
frequenti, sulla base delle previsioni degli esiti del mercato
elettrico formulate dal Gestore della rete; b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non dia
luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona nelle prevedibili
situazioni di funzionamento; c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali,
all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza
sulla capacita' di trasporto tra le zone.

48.3 Con riferimento alla suddivisione della rete rilevante in zone
il Codice di rete reca le informazioni circa le ipotesi ed i
criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in
zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Dette
informazioni comprendono almeno:

a) la descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del
sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in
relazione ai piani di indisponibilita' programmata degli elementi
di rete; b) la valutazione quantitativa dell'impatto di variazioni
incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi
all'interno della zona sull'utilizzo della capacita' di trasporto
tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla
precedente lettera a); c) il modello e le ipotesi utilizzate dal Gestore della rete per la
previsione dell'esito del mercato e dei corrispondenti flussi
sulla rete rilevante.

Titolo 16
Erogazione del servizio di dispacciamento

Articolo 49
Regolazione economica del servizio di dispacciamento

49.1 La regolazione economica del servizio di dispacciamento avviene
secondo le disposizioni di cui alle condizioni per il
dispacciamento.

PARTE V
SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Titolo 17
Utenti della misura

Articolo 50
Utenti del servizio di misura dell'energia elettrica

50.1 Gli utenti del servizio di misura dell'energia elettrica erogato
dal Gestore della rete sono gli utenti della rete di cui
all'articolo 5, comma 5.1, lettere a), per le unita' di
produzione direttamente connesse alla rete di trasmissione
nazionale.

Titolo 18
Disposizioni tecniche per la misura dell'energia elettrica

Articolo 51
Disposizioni tecniche per la misura dell'energia elettrica

51.1 Il Codice di rete contiene le disposizioni tecniche relative
alle apparecchiature di misura dell'energia elettrica ai fini
del computo dei quantitativi di energia elettrica per quanto
attiene ai servizi di trasmissione e di dispacciamento in
corrispondenza di:

a) unita' di produzione e di consumo connesse alla rete di
trasmissione nazionale e, comunque, in corrispondenza di unita' di
produzione e di consumo rilevanti connesse a alle reti con obbligo
di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione
nazionale, ovvero connesse a reti interne di utenza; b) punti di interconnessione tra le rete di trasmissione nazionale e
le reti di distribuzione direttamente connesse alla medesima rete; c) circuiti di interconnessione della rete di trasmissione nazionale
con altre reti elettriche o reti elettriche gestite da soggetti
diversi dal Gestore della rete.

51.2 Le disposizioni tecniche relative alle apparecchiature di misura
devono indicare i requisiti funzionali minimi cui devono essere
conformate le apparecchiature di misura e sono predisposte con
l'obiettivo di consentire l'impiego di apparecchiature di misura
realizzate da costruttori diversi. Non e' consentito l'impiego
di standard tecnici, tali da creare condizioni di esclusivita'
nella fornitura delle apparecchiature di misura. Detti requisiti
funzionali devono riguardare, almeno:

a) la classe di precisione dei complessi di misura; b) il periodo di integrazione delle misure; c) la possibilita' di modificare la programmazione delle fasce orarie
secondo quanto definito dall'Autorita' anche mediante funzioni di
programmazione a distanza.

51.3 Le disposizioni tecniche relative alle apparecchiature di misura
devono, inoltre, contenere indicazioni al fine di:

a) assicurare il funzionamento delle funzioni di registrazione delle
misure, nonche' la adeguata capacita' di memoria per
l'immagazzinamento dei dati tale da permettere il recupero di dati
relativi, almeno, al bimestre precedente al mese a cui la
rilevazione delle misure si riferisce; b) garantire la riservatezza e l'integrita' delle misure rilevate e
registrate nelle apparecchiature di misura, anche attraverso
procedure di accesso protetto ai dati; c) prevenire le frodi di natura meccanica, anche attraverso la
sigillatura delle apparecchiature di misura; d) garantire la sincronizzazione delle apparecchiature di misura con
un unico riferimento; e) individuare le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzabili per
la lettura dei dati in loco da parte dell'utente della rete e in
remoto, ivi inclusi i protocolli di comunicazione; f) prevedere la localizzazione di punti di misura dell'energia
elettrica interni a reti con obbligo di connessione di terzi
diverse dalla rete di trasmissione nazionale, ovvero, ai soli fini
del dispacciamento, punti di misura dell'energia elettrica interni
a reti interne d'utenza; g) disciplinare le modalita' di accesso alle misure da parte del
Gestore della rete, degli utenti della rete e, nel caso di punti
di misura localizzati su reti diverse dalla rete di trasmissione
nazionale, da parte dei soggetti gestori di tali reti, prevedendo
l'adozione di caratteristiche tecniche e di politiche di sicurezza
volte a garantire l'integrita' e la riservatezza delle misure
medesime; h) poter essere elaborate, applicate e aggiornate dal Gestore della
rete nel rispetto dei principi di trasparenza e di non
discriminazione fra gli utenti della rete e devono essere
compatibili con la possibilita' di conferire a soggetti diversi
dai gestori delle reti le responsabilita' delle attivita' di
installazione e manutenzione delle apparecchiature e delle
attivita' di rilevazione e registrazione dei dati; i) prevedere la conformita' delle apparecchiature di misura alla
vigente normativa tecnica, in particolare a quella emanata dal
CEI, qualora cio' sia possibile e non osti all'applicazione delle
presenti direttive.

Titolo 19
Erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica

Articolo 52 Regolazione tariffaria del servizio di misura dell'energia elettrica

52.1 La regolazione tariffaria del servizio di misura dell'energia
elettrica erogato dal Gestore della rete e' effettuata secondo le
disposizioni tariffarie.

PARTE VI SERVIZIO DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELL'ENERGIA ELETTRICA AI FINI
DEL DISPACCIAMENTO

Titolo 20 Utenti del servizio di aggregazione delle misure dell'energia
elettrica ai fini del dispacciamento

Articolo 53 Utenti dell'aggregazione delle misure ai fini della quantificazione
dei corrispettivi di dispacciamento

53.1 Gli utenti del servizio di aggregazione e di elaborazione delle
misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento sono
gli utenti del dispacciamento di cui all'articolo 40.

Titolo 21 Disposizioni tecniche per l'aggregazione delle misure dell'energia
elettrica ai fini del dispacciamento

Articolo 54 Responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini della
quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

54.1 Il Gestore della rete e' responsabile del servizio di
aggregazione e di elaborazione delle misure dell'energia
elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di
dispacciamento come stabilito nelle condizioni per il
dispacciamento e svolge tale servizio avvalendosi dell'opera di
terzi. 54.2 Il Codice di rete reca le modalita' di svolgimento e di
erogazione del servizio secondo quanto definito nelle condizioni
per il dispacciamento, ivi incluse le modalita' e le
tempistiche:

a) per l'acquisizione da parte del Gestore della rete delle misure
dell'energia elettrica dai soggetti responsabili della rilevazione
e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 35
dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
n. 5/04; b) di elaborazione delle misure dell'energia elettrica relativamente
alla conformazione dei punti di dispacciamento; c) relative all'aggregazione, delle misure e della messa a
disposizione dei dati aggregati.

54.3 Il Codice di rete reca:

a) i requisiti minimi di precisione dei dati comunicati al
responsabile dell'aggregazione delle misure da parte dei
responsabili delle attivita' di rilevazione e di registrazione
delle misure; b) i criteri di ricostruzione dei dati di misura da adottare in
occasione di indisponibilita' dei dati di misura registrati
nell'apparecchiatura di misura per guasti tecnici al misuratore
stesso o al sistema di rilevazione; c) le modalita' di comunicazione all'utente della Rete interessato
dalla avvenuta ricostruzione dei dati di misura in sostituzione
del dato reale indisponibile.

54.4 Il Codice di rete reca le modalita' che il Gestore della rete
utilizza per l'avvalimento di cui al comma 54.1, nonche' la
disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Gestore della rete
e i soggetti terzi di cui al medesimo comma.

Articolo 55
Avvalimento dell'opera di terzi

55.1 Le modalita' di selezione dei soggetti terzi di cui il Gestore
della rete si avvale per l'erogazione del servizio di
aggregazione e di elaborazione delle misure dell'energia
elettrica sono stabilite nelle condizioni per il dispacciamento.

Titolo 22 Erogazione del servizio di aggregazione delle misure dell'energia
elettrica ai fini del dispacciamento

Articolo 56 Regolazione economica del servizio di aggregazione delle misure
dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento

56.1 La regolazione economica del servizio di aggregazione delle
misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento e'
effettuata secondo le condizioni per il dispacciamento.

PARTE VII
OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 57
Obblighi generali

57.1 Il Codice di rete disciplina gli obblighi informativi posti in
capo al Gestore della rete, agli utenti della rete, nonche' ai
titolari di porzione di rete di trasmissione nazionale, sulla
base delle condizioni stabilite dall'Autorita' ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, ed individua
altresi' i dati e le relative modalita' e tempistiche di
comunicazione dei medesimi dati che devono essere scambiati tra
i predetti soggetti.

Articolo 58
Obblighi informativi degli Utenti della rete

58.1 Il Codice di rete reca gli elementi caratteristici e le
modalita' di comunicazione al Gestore della rete:

a) della documentazione tecnica riguardante gli impianti elettrici
connessi alla rete di trasmissione nazionale; b) delle informazioni necessarie alla predisposizione di specifici
regolamenti di esercizio relativi ai siti di connessione.

Articolo 59
Dati e informazioni riguardanti la rete di trasmissione nazionale

59.1 Il Gestore della rete e' tenuto a rendere disponibile agli
utenti della rete, nel rispetto dei limiti posti da esigenze di
sicurezza nazionale e di riservatezza delle informazioni di cui
all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 79/99, le
informazioni necessarie all'individuazione della topologia della
rete di trasmissione nazionale e degli stati di funzionamento
piu' comuni della medesima rete. Tali dati e informazioni devono
indicare, almeno:

a) rappresentazione geografica completa della rete di trasmissione
nazionale secondo l'ambito definito dal decreto 25 giugno 1999
come modificato e integrato, unitamente alla informazioni relative
all'ubicazione degli impianti elettrici e alle stazioni principali
in modalita' topografica; b) l'elenco delle stazioni elettriche, unitamente all'indicazione di
produzioni e carichi equivalenti connessi alle medesime stazioni; c) l'elenco delle linee elettriche unitamente alle caratteristiche
elettriche delle medesime; d) la configurazione della rete elettrica di interconnessione con
l'estero; e) la configurazione di funzionamento della rete di trasmissione
nazionale unitamente alle immissioni e ai prelievi equivalenti di
energia elettrica afferenti alle stazioni elettriche di cui alla
lettera a), e agli schemi di esercizio delle linee e delle
stazioni elettriche.

59.2 Il Gestore della rete e' tenuto a rendere disponile, con cadenza
giornaliera, lo stato operativo della rete di trasmissione
nazionale. 59.3 Il Codice di rete reca le modalita' di messa a disposizione
degli utenti della rete dei dati e delle informazioni di cui ai
commi 12.1 e 12.2. 59.4 Gli stati di funzionamento piu' comuni degli elementi
costituenti la rete di cui al comma 12.1 devono essere
determinati su base stagionale e con riferimento alle condizioni
di carico piu' comuni del sistema elettrico nazionale. Tali dati
e le informazioni devono essere aggiornati in seguito variazioni
significative della consistenza e delle condizioni di
funzionamento della rete di trasmissione nazionale. 59.5 Il Gestore della rete comunica, altresi', annualmente
all'Autorita':

a) l'elenco completo delle disalimentazioni registrate, corredate di
tutti gli elementi di cui all'articolo 30, comma 301; b) i risultati delle campagne di misura delle caratteristiche della
tensione di cui all'articolo 31, comma 31.1; c) i livelli minimo e massimo della potenza di corto circuito trifase
per ogni sito di connessione; d) i livelli minimo e massimo del valore efficace della tensione per
ogni sito di connessione; e) le caratteristiche dei contratti per la qualita' stipulati.

Articolo 60
Limiti di trasporto tra le zone e fabbisogno del sistema elettrico

60.1 Il Codice di rete reca le ipotesi e le metodologie utilizzate,
nonche' le modalita' che il Gestore della rete e' tenuto a
seguire per l'elaborazione e la pubblicazione, entro il 30
settembre di ogni anno, della previsione:

a) riferita all'anno solare successivo, dei limiti di trasporto tra
le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi
dell'anno; b) del fabbisogno del sistema elettrico nazionale a valere per un
periodo non inferiore ai sei anni successivi; c) della capacita' di produzione complessivamente necessaria alla
copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti,
nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro delle
attivita' produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 79/99.

60.2 Il Gestore della rete definisce e pubblica con cadenza
giornaliera, a valere per il giorno successivo, i valori dei
limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei
diversi periodi rilevanti. 60.3 Il Codice di rete reca le modalita' di pubblicazione delle
informazioni stabilite nelle condizioni per il dispacciamento
relativamente all'utilizzo della rete rilevante nel corso dello
svolgimento del dispacciamento di merito economico.

Articolo 61
Gestione in tempo reale del sistema elettrico nazionale

61.1 Il Codice di rete disciplina gli obblighi informativi posti in
capo al Gestore della rete, agli utenti della rete, nonche' ai
titolari di porzione di rete di trasmissione nazionale, al fine
della definizione e della gestione dati e delle informazioni di
carattere tecnico ed operativo necessari alla gestione del
sistema elettrico nazionale in tempo reale.

Articolo 62
Statistiche e bilancio energetico del sistema elettrico nazionale

62.1 Il Gestore della rete e' tenuto ad effettuare, con cadenza
annuale, la compilazione del bilancio energetico del sistema
elettrico nazionale. 62.2 Il Codice di rete indica le ipotesi, i criteri e le modalita'
adottate dal Gestore della rete per la compilazione del bilancio
energetico del sistema elettrico nazionale, ivi inclusi gli
obblighi intestati agli utenti della rete ai fini della predetta
compilazione. 62.3 Il Gestore della rete e' tenuto, altresi', alla compilazione e
alla pubblicazione, con cadenza mensile, di bilanci energetici
del sistema elettrico nazionale riferito a due mesi precedenti a
quello di pubblicazione. Tali stime potranno essere riviste dal
Gestore della rete in sede di compilazione del bilancio
energetico annuale di cui al comma 62.1.

Titolo 23
Adozione ed applicazione del Codice di rete

Articolo 63
Adozione del Codice di rete

63.1 Il Gestore della rete sottopone all'Autorita' il Codice di rete
per la verifica dell'aderenza dei contenuti del medesimo alle
disposizioni di cui alle presenti direttive, nonche' alle
finalita' di garanzia per tutti gli utenti della rete della
liberta' di accesso a parita' di condizioni, dell'imparzialita'
e della neutralita' dei servizi di trasmissione e di
dispacciamento, nel perseguimento degli obiettivi di sicurezza,
economicita' e utilizzazione efficiente delle risorse. 63.2 Ai fini della verifica di cui al comma 63.1, il Gestore della
rete trasmette all'Autorita' il Codice di rete, ovvero i
successivi aggiornamenti, unitamente a:

a) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base
delle soluzioni previste; b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento
per la predisposizione del Codice di rete o degli eventuali
aggiornamenti; c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

63.3 L'Autorita' si pronuncia entro novanta (90) giorni dal
ricevimento della documentazione di cui al comma 63.2. Trascorso
inutilmente tale termine, il Codice di rete si intende
positivamente verificato da parte dell'Autorita'. 63.4 Il Codice di rete verificato ai sensi dei commi precedenti entra
in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che il Gestore
della rete effettua nel proprio sito Internet entro e non oltre
cinque (5) giorni successivi a quello di comunicazione degli
esiti delle verifiche da parte dell'Autorita' e da parte del
Ministero delle attivita' produttive ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, del DPCM 11 maggio 2004. 63.5 Il Gestore della rete rivede, periodicamente o in seguito al
verificarsi di eventi rilevanti, anche su richiesta
dell'Autorita', ovvero del Comitato di consultazione, il Codice
di rete al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche,
di mercato e di modifiche normative. 63.6 Le proposte di modifica ed integrazione al Codice di rete
formulate dal Comitato di consultazione sono trasmesse
all'Autorita' per le valutazioni di propria competenza.

Articolo 64
Deroghe all'applicazione del Codice di rete

64.1 Il Gestore della rete istituisce ed aggiorna il registro delle
deroghe al Codice di rete contenente gli atti e i riferimenti
documentali relativi al riconoscimento delle deroghe di cui ai
seguenti commi. 64.2 Il Gestore della rete, anche a seguito di motivata richiesta di
un utente della rete, puo' accordare, con riferimento ad uno
specifico sito di connessione, deroghe all'applicazione delle
disposizioni tecniche per la connessione di cui all'articolo 6
che comportino esclusivamente una variazione quantitativa dei
parametri indicati nella singola disposizione senza modificarne
la prescrizione. Le deroghe sono comunicate all'Autorita' e agli
utenti della rete interessati e registrate a cura del Gestore
della rete nel Registro delle deroghe al Codice di rete. 64.3 Le deroghe al Codice rete relative alle prescrizioni in esso
contenute devono essere approvate dall'Autorita' su proposta del
Gestore della rete. Tali deroghe si intendono approvate una
volta trascorsi 30 giorni dal ricevimento della proposta del
Gestore della rete. 64.4 Il Gestore della rete ha la facolta' di disporre deroghe
temporanee ad alcune disposizioni del Codice di rete nei casi in
cui la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale possa risultare compromessa dall'applicazione delle
medesime disposizioni. Il Gestore della rete da' motivata e
tempestiva comunicazione all'Autorita' e agli utenti della rete
interessati delle citate deroghe, della loro presumibile durata
massima. Il Gestore della rete e' tenuto al ripristino delle
disposizioni oggetto di deroga nel minor tempo possibile.

Articolo 65 Violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di rete e
soluzione delle controversie

65.1 Il Codice di rete deve contenere procedure da applicare in caso di mancato rispetto da parte dell'utente di rete dei limiti posti a base del medesimo codice sino a prevedere il diniego dell'accesso
alle reti. 65.2 Il Gestore vigila sul rispetto del Codice di rete, individua le
eventuali violazioni unitamente alle relative responsabilita' e
ne informa tempestivamente l'Autorita'. 65.3 Qualora nell'applicazione del Codice di rete insorgano
controversie tra i soggetti interessati, l'Autorita', fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, procede ai sensi
dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della medesima legge,
avvalendosi delle informazioni fornite dal Gestore in
conformita' al precedente comma 7.2.

Titolo 24
Disposizioni finali

Articolo 66
Rapporti in merito all'applicazione del Codice di rete

66.1 Il Gestore della rete, con cadenza almeno semestrale, predispone
e trasmette all'Autorita' e al Ministero delle attivita'
produttive un rapporto recante l'analisi relativa
all'applicazione del Codice di rete.

Articolo 67
Prima attuazione del Codice di rete

67.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il
periodo di prima attuazione del Codice di rete. 67.2 Limitatamente all'anno 2005:

a) non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente
provvedimento gli utenti della rete di cui all'articolo 5, comma
5.1, lettere d) ed e), ed, inoltre non si applicano le
disposizioni di cui:
i. all'articolo 13;
ii. all'articolo 40, comma 40.2; iii. all'articolo 42, comma 42.2, lettera b);

b) ai fini del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, le
unita' di produzione e di consumo si intendono connesse a reti con
obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee
dirette o di reti interne d'utenza.

67.3 Il Gestore della rete, in occasione della prima redazione del
Codice di rete, ha facolta' di proporre che la disciplina della
registrazione delle disalimentazioni di cui all'articolo 30,
comma 30.1, si applichi con limitazioni geografiche, non
superiori al 5% del numero dei siti di connessione,
provvisoriamente fino al 31 dicembre 2006. 67.4 Il Gestore della rete, entro 90 giorni dall'approvazione del
Codice di rete, in seguito ad opportuno procedimento di
consultazione con i soggetti interessati, trasmette
all'Autorita' un piano per la realizzazione delle campagne di
rilevazione della qualita' della tensione di cui all'articolo
31, comma 31.1. Tale piano deve prevedere almeno che le campagne
siano avviate al massimo entro un anno dall'approvazione del
Codice di rete. Il Gestore della rete pubblica sul proprio sito
internet il piano proposto; qualora l'Autorita' non si pronunci
entro 30 giorni dalla pubblicazione, il piano si intende
approvato. 67.5 Le disposizioni relative ai livelli attesi di qualita' del
servizio di trasmissione di cui all'articolo 33, commi dal 33.1
al 33.4, decorrono dall'1 gennaio 2006. I livelli attesi di
qualita' della tensione cui all'articolo 33, comma 33.5, sono
presentati al piu' tardi in occasione dell'aggiornamento
relativo al periodo di regolazione 1 gennaio 2008 - 31 dicembre
2011, con l'anticipo di cui al comma 33.6. 67.6 L'obbligo di registrazione delle interruzioni transitorie sulle
linee su cui sono installate protezioni automatiche tripolari
con cicli di apertura e chiusura di durata inferiore o uguale a
1 secondo, di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a) punto
iii), decorre dall'1 gennaio 2007. 67.7 Per gli anni 2005 e 2006, la soglia di ore annue di cui
all'articolo 34, comma 34.2, e' posta pari a 90%.

Articolo 68
Disposizioni finali

68.1 Il Codice di rete dovra' prevedere che l'utilizzazione della
rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio
elettrico non puo' in alcun modo comportare vincoli o
restrizioni, sia funzionali sia in termini di condivisione delle
infrastrutture, all'utilizzo della rete stessa nei siti di
connessione per le finalita' di cui al decreto legislativo n.
79/99.
 
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