Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 gennaio 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Macarena Palma Loaiza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Macarena Palma Loaiza, nata a Talavera De La Reina (Spagna) il 26 giugno 1977, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «psicologia» conseguito in Spagna - come attestato dall'iscrizione al «Colegio O. de Psicologos de Santa Cruz de Tenerife» dal 1° luglio 2004 al n. T-01582 - ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia» rilasciato dalla «Universidad de La Laguna» in data 25 settembre 2003;
Rilevato che la sig.ra Macarena ha documentato lo svolgimento di attivita' pratiche nel campo psicologico presso l'«Istituto Veneto di Terapia Familiare» di Treviso (Italia);
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 19 ottobre 2004;
Visto il conforme rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Macarena Palma Loaiza, nata a Talavera De La Reina (Spagna) il 26 giugno 1977, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulla seguente materia:
a) psicologia dinamica;
b) psicologia clinica;
c) deontologia e ordinamento professionale.
Roma, 21 gennaio 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi di competenza teorico, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor.
Detto tirocinio si svolgera' presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno dieci anni.
 
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