Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 gennaio 2005
Riconoscimento, al sig. Panotto Ariel David, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata mmima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Panotto Ariel David, nato il 2 settembre 1973 a Santa Fe' (Argentina), cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Publico» conseguito in Argentina in data 19 novembre 2003, come attestato dal «Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la Provincia de Santa Fe» (Argentina) ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista»;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Contador Publico» conseguito presso la «Universidad Catolica de Santa Fe» di Santa Fe' (Argentina) il 18 dicembre 2002 e rilasciato il 7 aprile 2003;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 16 aprile 2004;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il sig. Panotto possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla Questura di Roma in data 18 novembre 2004 con validita' fino al 18 novembre 2009;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Panotto Ariel David, nato il 2 settembre 1973 a Santa Fe' (Argentina), cittadino argentino, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto societario;
2) diritto tributario;
3) deontologia ed ordinamento professionale.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 21 gennaio 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.
 
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