Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 gennaio 2005
Riconoscimento, al sig. Anzelini Luigi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Anzelini Luigi nato a Suceava (Romania) il 21 marzo 1960, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di «Inginer energetic - specializarea energetica» conseguito nel 1985 presso l'«Institutul Politehnic - facultatea Energetica de Bucuresti» in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione B, settore industriale;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B, settore industriale con l'applicazione di misure compensative;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Anzelini Luigi nato a Suceava (Romania) il 21 marzo 1960, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione B settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
L'istanza relativa all'iscrizione nel settore civile ambientale dell'albo professionale, per le ragioni esposte in motivazione, e' respinta.
 
Art. 3.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) costruzione di macchine, 3) meccanica del volo.
 
Art. 4.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 21 gennaio 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, e consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto sueramento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
 
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