Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 luglio 2004
Approvazione delle tariffe di assistenza al volo in terminale (CTT) dell'Enav S.p.a., relative agli anni 2003/2004.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1989, n. 160, recante «Norme in materia di trasporti locali aerei e ferroviari» che prevede, tra l'altro, l'istituzione della tassa di terminale per i voli nazionali ed internazionali;
Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo (E.N.A.V.);
Visto l'art. 7, comma 3, della sopra citata legge n. 665/1996, che dispone che la tassa istituita con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituisce una tariffa;
Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi;
Visto l'art. 1 del decreto interministeriale n. 83-T del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 1999, registro n. 01, foglio n. 144, inerente all'accordo con l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), allo scopo di affidare alla stessa entro il 1° gennaio 1999 il calcolo, l'imputazione e la riscossione delle tariffe di terminale previste dalla legislazione nazionale;
Visto l'art. 2, del precitato decreto n. 83-T del 20 ottobre 1998, che prevede che la tariffa di terminale sia applicata in unica soluzione ai voli nazionali ed internazionali in partenza da aeroporti civili e militari aperti al traffico civile;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 4), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale, dividendo il costo che l'Ente nazionale di assistenza al volo (ora Enav S.p.a.) prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unita' di servizio non inferiore all'1,5%, del totale delle unita' di servizio fornite dalla Societa' sull'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale:
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 5), del decreto-legge n. 77/1989, convertito nella legge n. 160/1989, per i soli voli nazionali, la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, successive modificazioni;
Vista la delibera n. 154/COM, adottata dal Commissario dell'E.N.A.V. nella seduta del 28 dicembre 2000 con la quale l'Ente nazionale di assistenza al volo e' trasformato in societa' per azioni dal 1° gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, recante l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, on. Mario Tassone, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;
Vista la nota n. AU/2963 dell'Enav S.p.a. datata 2 dicembre 2002, con la quale e' stata proposta, tra l'altro, la misura del coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.) per l'anno 2003, nella misura di Euro 3,36;
Preso atto che il NARS nella seduta del 21 febbraio 2003, con parere n. 2/03, ha inteso sospendere la decisione in ordine alla determinazione delle tariffe in rotta ed in terminale 2003, subordinandone l'approvazione all'adempimento, da parte dell'Enav S.p.a., entro il termine del 30 giugno 2003, di alcune condizioni richiamate anche dal disposto dell'art. 6 del vigente contratto di servizio;
Viste le note numeri 993 e 2041 della D.G. per la navigazione aerea datate rispettivamente 27 marzo 2003 e 30 giugno 2003, con le quali e' stato chiesto all'Enav S.p.a. di adeguarsi alle richieste del NARS;
Sentito il Ministero della difesa che ha espresso parere favorevole, con nota n. 8/23191/D.XI.89 del-l'8 maggio 2003, in merito alle tariffe di terminale per l'anno 2003;
Vista la nota n. AD/915 dell'Enav S.p.a. datata 7 luglio 2003 e relativi allegati, con cui la societa' ha inteso ottemperare alla richiesta avanzata dal NARS;
Vista altresi', la nota n. 2131 datata 16 luglio 2003, con la quale il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo, nel rilevare che quanto inviato dalla societa' non rispondeva pienamente alle richieste formulate in sede NARS, invitava nuovamente l'Enav S.p.a. a trasmettere gli elaborati tecnici richiesti;
Vista la successiva nota AD/1036 dell'Enav S.p.a. del 28 luglio 2003, con la quale la Societa', nel confermare il contenuto della citata nota n. AD/915 del 7 luglio 2003, ha prodotto un elaborato tecnico sui criteri per l'adeguamento delle metodologie di calcolo delle tariffe di rotta e di terminale;
Preso atto che il NARS nella seduta dell'11 novembre 2003, con parere n. 15/03, ha ritenuto di non condividere la rinnovata proposta tariffaria dell'Enav S.p.a. per il 2003 in quanto non soddisfacente, precisamente ed esaustivamente, le condizioni poste dal citato parere n. 2/03;
Visto il foglio n. 129104 in data 3 novembre 2003, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato l'impossibilita' di procedere all'approvazione della tariffa in esame in deroga alle disposizioni previste dall'art. 6, ultimo comma del vigente contratto di servizio;
Accertato che nel corso del 2003, in assenza di decretazione, l'Enav S.p.a. ha applicato per il C.T.T. un valore pari ad Euro 3,14, dando in questo applicazione al disposto della legge 5 maggio 1989, n. 160, art. 5, comma 9, e quindi accantonando la precedente proposta, pari a Euro 3,36;
Considerato altresi', che il NARS con il su richiamato parere n. 15/03, ha sottolineato l'esigenza di un sollecito avvio della procedura finalizzata all'approvazione delle tariffe C.U.T. e C.T.T. per l'anno 2004, ribadendo, con riferimento a tale anno, le richieste in ordine alla predisposizione di alcuni documenti gia' richiesti con proprio parere n. 2/03;
Considerato che per l'anno 2004, in base ai dati forniti dalla societa' il costo complessivo dei servizi di terminale e' previsto in Euro 96.804.862,53;
Considerato che il numero complessivo delle unita' di servizio di terminale, previste dall'Enav S.p.a. per l'anno 2004, e' pari a n. 32.561.304;
Vista la nota n. AD/1512 dell'Enav S.p.a. datata 17 novembre 2003 e relativa relazione allegata, con la quale la societa' ha proposto, tra l'altro, la misura del coefficiente unitario di tariffazione di terminale per l'anno 2004, pari a Euro 2,97;
Vista la comunicazione n. AV/COGEST/1376 del 26 novembre 2003, con la quale l'Enav S.p.a. ha fornito informazioni aggiuntive in ordine alle tariffe 2004;
Preso atto della raccomandazione n. 4/03 del NARS, con cui il Nucleo di consulenza, facendo seguito a precedenti richieste (Pareri Nars 2/03 e 15/03), ha espresso alcune valutazioni e formulato raccomandazioni sulla materia in rassegna, richiedendo documentazione integrativa e chiarimenti in merito alla situazione determinatasi con la costituzione e l'utilizzo del Fondo per la stabilizzazione delle tariffe;
Considerato altresi', che con la suddetta raccomandazione, il NARS ha proposto, tra l'altro, che sia adottato per il C.T.T., nelle more di tale approvazione, il prelievo, in via provvisoria, della tariffa secondo il valore riportato nell'ultima proposta Enav S.p.a. e cioe' 2,97 euro;
Vista la nota n. DGNA003/0055 della D.G. per la navigazione aerea datata 8 gennaio 2004, con cui si invitava la Societa' ad ottemperare alle richieste formulate dal NARS;
Vista la nota n. 0013138 del 9 febbraio 2004, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, nel ribadire le considerazioni svolte dal NARS nella summenzionata raccomandazione, ha ritenuto, tra l'altro, che per il C.T.T. possa essere accolta la proposta formulata dall'Enav S.p.a., pari ad Euro 2,97, per l'anno 2004;
Sentito il Ministero della difesa che ha espresso parere di concordanza, con foglio prot. n. 8/11713/D.XI.89 del 3 marzo 2004, in merito alle tariffe di terminale per l'anno 2004;
Accertato che l'Enav S.p.a., nell'anno in corso, sta applicando la tariffa di terminale gia' proposta, pari ad Euro 2,97;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato, a consuntivo, il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.) applicato nell'anno 2003, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma 9 della legge n. 160/1989, per i servizi di assistenza in terminale ai voli internazionali, nella misura di Euro 3,14, commisurata al 100% del costo sostenuto dall'Enav S.p.a. per tale tipo di traffico.
 
Art. 2.
E' approvato, a consuntivo, il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.) applicato nell'anno 2003, per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali, nella misura di Euro 1,57, commisurata al 50% del coefficiente di tariffazione di terminale per i servizi resi al traffico internazionale.
 
Art. 3.
E' approvato il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.), per l'anno 2004, per i servizi di assistenza in terminale ai voli internazionali, nella misura di Euro 2,97, commisurata al 100% del costo sostenuto dalla societa' per tale tipo di traffico.
 
Art. 4.
E' approvato il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.), per l'anno 2004, per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali, nella misura di Euro 1,49, commisurata al 50% del coefficiente di tariffazione di terminale per i servizi resi al traffico internazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2004

Il Vice Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tassone Il Ministro dell'economia e delle finanze ad interim
Berlusconi
 
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