Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 23 novembre 2004
Ripartizione del «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative, irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
Visto, altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 41454 del 2004 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di Euro 55.128.308,00;
Ritenuto opportuno ripartire il citato stanziamento complessivo tra varie iniziative a vantaggio dei consumatori;
Ritenuto di dover, fra l'altro procedere alla integrazione del Fondo di garanzia per il credito al consumo costituito con il precedente decreto del 22 dicembre 2003 ed apportare allo stesso alcune modifiche;
Sentite le commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il loro parere nella seduta del 3 novembre 2004 al Senato della Repubblica e nella seduta del 10 novembre 2004 alla Camera dei deputati;
Ritenuto di accogliere le osservazioni parlamentari circa la suddivisione di fondi fra le varie iniziative e di conseguenza adeguarne alcuni contenuti;
Decreta:
Art. 1.
1. Le iniziative da realizzare con le risorse finanziarie assegnate al «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», la cui disponibilita' alla data odierna in termini di competenza per l'anno finanziario 2004 e' pari a Euro 55.128.308,00, sono riportate nell'allegato A ed attuate con le modalita' stabilite nei successivi articoli.
 
Art. 2.
1. Per la promozione delle attivita' di informazione, consulenza ed assistenza ai consumatori e dell'attivita' di composizione estragiudiziale delle controversie in materia di consumi e' assegnata alla Unione nazionale delle camere di commercio (Unioncamere) la somma di Euro 10.000.000,00.
2. Con decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sono individuate le modalita' di effettuazione e di finanziamento dell'attivita' di cui al comma 1, svolta da Unioncamere d'intesa con le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge n. 281 del 1998, che prevedono, fra l'altro:
a) la realizzazione di attivita' di formazione, informazione e consulenza per i consumatori;
b) l'assistenza ai consumatori nella fase di reclamo e nella procedura conciliativa, con la corresponsione di parte delle spese sostenute in caso di chiusura favorevole del contenzioso;
c) le attivita' di divulgazione degli strumenti di conciliazione extra-giudiziale e la promozione della creazione e della messa in rete delle strutture operanti in conformita' alle disposizioni comunitarie;
d) l'attivita' di monitoraggio e divulgazione dell'attivita' svolta in materia di composizione extra-giudiziale delle controversie in materia di consumi;
e) la promozione di strumenti di conciliazione extra-giudiziale delle controversie che vedano il coinvolgimento in particolare delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui alla legge n. 281 del 1998;
f) misure idonee ad evitare la dispersione e frammentazione delle iniziative.
3. Con convenzione stipulata fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e l'Unioncamere sono disciplinati: le modalita' di trasferimento delle risorse, l'attivita' di controllo e monitoraggio, le modalita' di rendicontazione delle spese relative all'attivita' svolta comprese quelle relative allo svolgimento delle attivita' di controllo e monitoraggio.
 
Art. 3.
1. Per la realizzazione di interventi mirati all'informazione a favore dei consumatori ed utenti e' assegnata alle regioni e province autonome la somma complessiva di 13.000.000,00 di euro, ripartita fra le stesse secondo la tabella riportata nell'allegato B, in base ai seguenti parametri:
a) percentuale della popolazione residente 0,95
b) maggiorazione per le regioni meridionali
in base alla percentuale di popolazione
residente 0,05

2. Con decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sono individuate le modalita' di effettuazione dell'iniziativa in base alle seguenti direttive:
a) il riconoscimento del contributo alle regioni e province autonome avviene in base alla presentazione al Ministero delle attivita' produttive di un programma generale di intervento, approvato dalla regione o provincia autonoma;
b) l'attuazione del programma generale avviene, tramite le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute dalle regioni, ovvero iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge n. 281 del 1998, in base ai requisiti determinati nel programma generale d'intervento;
c) la possibilita' di finanziare, nelle regioni meridionali, nel limite del 5% delle risorse disponibili, anche la realizzazione o il completamento di strumenti generali di attuazione di politiche di tutela dei consumatori;
d) il programma potra', fra l'altro prevedere iniziative di informazione ai consumatori su prezzi e tariffe, da attuarsi anche attraverso l'interscambio delle informazioni con l'osservatorio dei prezzi e tariffe esistente presso il Ministero delle attivita' produttive;
e) le iniziative possono prevedere la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;
f) la garanzia della reale utilita' delle iniziative per il consumatore;
g) il monitoraggio da parte delle regioni e province autonome sui singoli interventi inclusi nel programma generale;
h) l'effettuazione di attivita' di controllo finale, sugli interventi realizzati, da parte delle regioni e province autonome competenti, con la presenza di un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive, con oneri a valere sul programma di intervento;
i) la previsione di tempi certi per una tempestiva realizzazione degli interventi e, nel caso di mancato rispetto, di modalita' di trasferimento delle risorse ad altri interventi previsti nel programma generale presentato dalla regione o provincia autonoma interessata.
3. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalita' di rendicontazione delle spese consuntivate ed approvate per i singoli interventi, comprese quelle relative allo svolgimento delle attivita' di controllo e monitoraggio, le modalita' di liquidazione delle risorse.
 
Art. 4.
1. Al Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo, costituito con decreto ministeriale del 22 dicembre 2003 presso l'Istituto per la promozione industriale (IPI) e' assegnata l'ulteriore somma di Euro 18.000.000,00.
2. L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2003 e' sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore della garanzia concessa non puo' superare l'importo di Euro 3.000,00.».
3. Nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2003 le parole «beni durevoli» sono sostituite dalle parole «beni e servizi».
4. Qualora l'attivazione del Fondo in questione non avvenga entro il 30 maggio 2005 si procede, sentite le competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 148 della legge n. 388 del 2000, alla eventuale riprogrammazione delle risorse assegnate all'IPI.
 
Art. 5.
1. Per la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio in almeno cinque regioni della incidentalita' degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe della RC-auto, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocita', e' assegnato all'ISVAP l'importo di Euro 7.000.000,00, che svolge le conseguenti attivita' nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalto di servizi.
2. La scelta delle regioni nelle quali effettuare la sperimentazione dovra' avvenire, garantendo la rappresentativita' delle tre ripartizioni geografiche nord, centro e sud-isole, in base ai seguenti parametri da considerare con eguale peso:
a) la percentuale regionale di incidenti rispetto al valore nazionale;
b) la percentuale regionale di popolazione residente rispetto al valore nazionale;
c) la densita' di circolazione espressa per ogni regione dal rapporto fra gli autoveicoli circolanti ed i chilometri di strade.
3. Con convenzione stipulata fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e l'ISVAP sono disciplinati i reciproci rapporti e le modalita' di liquidazione delle risorse di cui al comma 1. La convenzione provvede, altresi', a definire le modalita' di rendicontazione delle spese relative alla realizzazione dell'iniziativa di cui al medesimo comma 1, comprese quelle relative allo svolgimento delle attivita' e del controllo sul territorio.
 
Art. 6.
1. Per la realizzazione di iniziative in materia di controllo del mercato e tutela dei consumatori e' assegnata alla Guardia di finanzia la somma complessiva di Euro 2.500.000,00 cosi' ripartita:
a) Euro 1.000.000,00 con riferimento all'espletamento di compiti connessi in particolare alla sicurezza dei prodotti, alla lotta al carovita, alle manifestazioni a premio nonche' alle attivita' ispettive e di acquisizione di documentazione;
b) Euro 1.500.000,00 per la effettuazione di corsi di formazione per la promozione della sicurezza dei prodotti correlata alla loro contraffazione ed alla promozione di accordi e scambi con gli altri Paesi della Unione europea.
2. Per la realizzazione di iniziative in materia di controllo del mercato e tutela dei consumatori, ed in particolare per avviare un'azione di lotta alla contraffazione, e' assegnata all'Agenzia delle dogane la somma complessiva di Euro 2.000.000,00. La somma e' impiegata per la realizzazione di un progetto di interoperabilita' esterna consistente nella implementazione del sistema informativo sui prodotti contraffatti aperto anche al Ministero per le attivita' produttive ed alle associazioni dei consumatori, nonche' per la realizzazione di corsi di formazione ed informazione, destinati anche alle associazioni dei consumatori.
3. Con distinte convenzioni stipulate fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane sono disciplinati i reciproci rapporti, l'attivita' di controllo e monitoraggio, le modalita' di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.
 
Art. 7.
1. Per l'effettuazione dell'attivita' di monitoraggio a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe dei pubblici servizi e' assegnata alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori la somma di Euro 500.000,00. Le risultanze del monitoraggio sono utilizzate per l'implementazione del primo modulo della banca dati in materia di prezzi di beni e servizi dell'osservatorio dei prezzi del Ministero delle attivita' produttive.
2. Per la realizzazione del suddetto intervento la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori stipula apposita convenzione con l'Istituto per la promozione industriale (IPI) con la quale disciplina l'effettuazione dell'attivita', da realizzarsi anche con il riscontro delle associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonche' le modalita' di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 8.
1. La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e' incaricata della realizzazione, nel limite complessivo di spesa di Euro 1.000.000,00, di iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo e di un progetto generale di informazione e assistenza al consumatore comprendente, fra l'altro, l'attivazione di un punto nazionale di contatto permanente.
2. Il Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) e' incaricato della realizzazione, nel limite complessivo di spesa di Euro 1.128.308,00, di iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di attualita' comprendenti, tra l'altro, un intervento formativo specialistico rivolto ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, su temi di interesse per il cittadino consumatore.
3. Per la realizzazione dei suddetti interventi, per complessivi Euro 2.128.308, la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ed il CNCU potranno stipulare convenzioni con l'Istituto per la promozione industriale (IPI) e con enti ed organismi pubblici con le quali disciplinare la realizzazione degli interventi convenzionati, le modalita' di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 9.
1. Per la copertura della spesa complessiva pari Euro 55.128.308,00 sara' utilizzato lo stanziamento esistente sul capitolo n. 1650 «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori».
2. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, il direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori procedera' prioritariamente alla formalizzazione dei necessari atti di impegno e successivamente alla adozione dei decreti attuativi ed alla stipula delle convenzioni previste negli articoli precedenti.
Il presente provvedimento sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 23 novembre 2004

Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 34
 
Allegato A
(art. 1)

INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI
Art. 148, LEGGE n. 388 DEL 2000

1. Promozione delle attivita' di informazione, | consulenza ed assistenza ai consumatori e della attivita' | di composizione estragiudiziale delle controversie in | materia di consumi |10.000.000 ---------------------------------------------------------------------
2. Cofinanziamento per il tramite delle regioni e | province autonome di progetti di assistenza ai consumatori|13.000.000 ---------------------------------------------------------------------
3. Integrazione delle disponibilita' del Fondo di | garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al | consumo, costituito con decreto del 23 dicembre 2003 |18.000.000 ---------------------------------------------------------------------
4. Realizzazione di un progetto pilota per il | monitoraggio della incidentalita' degli autoveicoli, | finalizzato al contenimento delle tariffe della RC-auto, | attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e | controllo della velocita' |7.000.000 ---------------------------------------------------------------------
5. Collaborazione con la Guardia di finanza e | l'Agenzia delle dogane in materia di armonizzazione del | mercato e tutela dei consumatori |4.500.000 ---------------------------------------------------------------------
6. Monitoraggio a livello territoriale delle tariffe | dei pubblici servizi destinate ad implementare del primo | modulo della banca dati dell'osservatorio dei prezzi del | Ministero delle attivita' produttive |500.000 ---------------------------------------------------------------------
7. Attivita' diretta della Direzione generale per | l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori | per la realizzazione di iniziative dirette a promuovere la| politica dei consumatori a livello europeo e di un | progetto generale di informazione e assistenza al | consumatore comprendente, fra l'altro, l'attivazione di un| punto di contatto permanente |1.000.000 ---------------------------------------------------------------------
8. Attivita' diretta del Consiglio nazionale dei | consumatori ed utenti (CNCU) per la realizzazione di | iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di | attualita' comprendenti, tra l'altro, un intervento | formativo specialistico rivolto ai rappresentanti delle | associazioni dei consumatori, su temi di interesse per il | cittadino consumatore |1.128.308 ---------------------------------------------------------------------
Totale |55.128.308
 
Allegato B
(art. 3)

----> vedere allegato a pag. 43 della G.U. <----
 
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