Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Sequenza contrattuale relativa all'articolo 142, comma 4, del C.C.N.L. 24 luglio 2003, relativo al personale del comparto scuola.

Il giorno 2 febbraio 2005, alle ore 11, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni (firmato);
ed i rappresentanti delle Confederazioni:
CGIL (firmato);
CISL (firmato);
UIL (firmato);
CONFSAL (firmato);
e delle Organizzazioni sindacali:
CGIL/SNS (firmato);
CISL/Scuola (firmato);
UIL/Scuola (firmato);
CONFSAL/SNALS (firmato);
GILDA/UNAMS (firmato).
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata sequenza contrattuale prevista dall'art. 142, comma 4, del C.C.N.L. 2002/2005 del personale del comparto scuola sottoscritto in data 24 luglio 2003.
SEQUENZA EX ART. 142 DEL C.C.N.L. 24 LUGLIO 2003
DEL COMPARTO SCUOLA
Articolo unico
In attuazione della sequenza prevista dall'art. 142 del C.C.N.L. 24 luglio 2003 del comparto scuola le parti convengono di sostituire il testo del suindicato articolo con quello seguente:
«Art. 142 - Normativa vigente e disapplicazioni.
1) In applicazione dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente C.C.N.L., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente C.C.N.L. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
a) articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente C.C.N.L.;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall'art. 2109, comma 1, del codice civile;
g) la seguente normativa:
1) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (in tema di diritto allo studio);
2) art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 (limiti al dovere verso il superiore);
3) art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, commi 1 e 2 (su mobilita' per incompatibilita);
4) art.7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (su IIS nella 13ª mensilita);
5) art. 53, legge n. 312/1980 e art. 3, commi 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988;
6) legge 11 febbraio 1980, n. 26 (art. 1-4) e legge 25 giugno 1985, n. 333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all'estero);
7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennita' di funzioni superiori, dell'indennita' di direzione e di reggenza, l'art. 69 del C.C.N.L. 4 agosto 1995, l'art. 21, comma 1, del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e l'art 33 C.C.N.L. 31 agosto 1999 (fondi non a carico del C.C.N.L. 24 luglio 2003 della scuola);
8) art. 66, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 4 agosto 1995;
9) articoli 38, 40 e 67 del testo unico n. 3/1957, art. 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958 e art. 7, legge 30 dicembre 1991, n. 412 (servizio militare);
10) art. 132 testo unico n. 3/1957 (riammissione in servizio);
11) art. 2, legge n. 476/1984, legge n. 398/1989, art. 4, legge n. 498/1992, art. 453 testo unico n. 297/1994, art. 51, legge n. 449/1997 e art. 52, comma 57, legge n. 448/2001.
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.
3. E' espressamente disapplicata la seguente normativa:
l'art. 475 del decreto legislativo n. 297/1994 (assegnazioni provvisorie di sede);
l'art. 568 del decreto legislativo n. 297/1994 (assegnazione provvisoria);
l'art. 478 del decreto legislativo n. 297/1994 (sostituzione dei docenti assenti);
l'art. 455 del decreto legislativo n. 297/1994 (utilizzazione del personale docente e DOA);
l'art. 480 del decreto legislativo n. 297/1994 (inquadramenti in profili professionali amministrativi).
4. In considerazione del fatto che il C.C.N.L. firmato il 24 luglio 2003 rappresenta il primo testo contrattuale del pubblico impiego che unifica tutte le norme preesistenti, le parti ritengono possibili, ove necessario, ulteriori precisazioni ed aggiustamenti a partire dalle materie contenute nel presente articolo. DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA CGIL, CISL, UIL SCUOLA SULL'IPOTESI DI
SEQUENZA CONTRATTUALE RELATIVA ALL'ART. 142, COMMA 4, DEL C.C.N.L.
2002-2005 DEL COMPARTO SCUOLA
Nel firmare la sequenza contrattuale prevista dall'art. 142 del C.C.N.L., CGIL, CISL e UIL Scuola si riservano di rivendicare, per il personale incaricato di presidenza il trattamento economico corrisposto al dirigente scolastico, sia tabellare che accessorio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001. DICHIARAZIONE A VERBALE DELLO SNALS-CONFSAL RELATIVA ALL'IPOTESI DI
SEQUENZA CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 142, COMMA 4, DEL C.C.N.L.
2002-2005 DEL COMPARTO SCUOLA
Lo SNALS-CONFSAL in considerazione che il personale docente con incarico dirigenziale svolge gli stessi compiti dei dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato, si riserva di esperire ogni azione volta ad attribuire, a parita' di funzioni, ai predetti docenti con incarico dirigenziale, il medesimo trattamento economico sia tabellare che accessorio.
 
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