Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 dicembre 2004
Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping» ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b), che prevede che la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive «determina, anche in conformita' delle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli antidoping..., tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attivita' sportive stesse»;
Visto il decreto 12 marzo 2001, recante «Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive» ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il proprio decreto 7 agosto 2002 recante «Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376»;
Considerata la necessita' di adeguare le norme procedurali alle disposizioni introdotte dal predetto decreto legislativo 196/2003 nonche' di prevedere le disposizioni tecniche per l'effettuazione di controlli antidoping per la rilevazione di rhuEpo e/o suoi analoghi nelle urine;
Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attivita' sportive espressa in data 21 dicembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono adottate le norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, allegate al presente decreto, oggetto di specifica determinazione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attivita' sportive, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, alle quali viene data piena applicazione.
 
Art. 2.
1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto 7 agosto 2002, indicato in premessa.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2004
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 48
 
Allegato 1
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il controllo sanitario e anti-doping sulle competizioni e sulle attivita' sportive viene svolto in tutte le discipline e pratiche sportive e puo' essere effettuato sulle urine. La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, in seguito denominata «Commissione», individua le occasioni nelle quali svolgere i controlli e le modalita' di scelta dei soggetti da controllare.
2. La realizzazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute avviene d'intesa con gli organismi con cui la Commissione stipula apposite convenzioni secondo modalita' regolate dalle stesse e dalla presente procedura.
3. La Commissione compila un elenco di medici prelevatori per l'esecuzione dei prelievi, su indicazione degli organismi convenzionati.
4. Sulla scelta delle competizioni ed attivita' sportive oggetto di controllo anti-doping, sulle designazioni dei medici prelevatori, sull'effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull'esito delle analisi, e' mantenuto il segreto d'ufficio.
Art. 2.
Modalita' organizzative
1. Le federazioni sportive, a partire dal 1° luglio 2002, con cadenza almeno trimestrale, comunicano alla Commissione l'elenco delle manifestazioni sportive di loro competenza, corredate di data di inizio, localita' di svolgimento, durata e tipologia delle stesse. Nel caso in cui la manifestazione dovesse avere luogo prima di tre mesi dalla decisione, la comunicazione e' effettuata contestualmente alla decisione stessa.
2. Per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, le societa' sportive ospitanti o gli enti organizzatori delle manifestazioni sportive mettono a disposizione, come gia' previsto nei regolamenti sportivi, un locale per il prelievo, comprendente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di servizi igienici. Il locale e' altresi' corredato di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse e sigillate, in contenitori di vetro o alluminio, non contenenti sostanze vietate, che sono aperti dall'atleta o sotto la sua osservazione.
3. Il medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato con lettera ufficiale. Copia della lettera e' consegnata dal medico prelevatore al responsabile della organizzazione della gara o della societa' ospitante. Questi ultimi provvedono a consegnare agli atleti da sottoporre al controllo la notifica dello stesso preparata dal medico prelevatore.
4. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le societa' sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo anti-doping. Il responsabile della manifestazione consente l'accesso al medico prelevatore, con la propria autovettura, nel luogo piu' vicino alla zona adibita al prelievo.
Titolo II
CONTROLLI ANTI-DOPING SULLE URINE
Art. 3.
Scelta degli eventi e dei soggetti
1. La Commissione, nei tempi concordati con l'organismo convenzionato, trasmette alla sede legale dello stesso un plico (A) chiuso e sigillato contenente le buste chiuse e sigillate (B) relative ai singoli eventi sportivi da sottoporre a controllo. Su ciascuna delle suddette buste (B) viene riportato: la federazione interessata, la denominazione dell'evento, il luogo e la data dello stesso. Ciascuna busta (B) contiene indicazioni relative al controllo di norma di quattro atleti dello stesso sesso. L'incaricato designato dal legale rappresentante dell'organismo convenzionato apre la busta (A) e provvede a designare i medici prelevatori ai quali far pervenire le buste (B) chiuse e sigillate.
2. Dentro ciascuna busta (B) chiusa e sigillata relativa alla manifestazione sono contenute un numero di buste (C) chiuse e sigillate all'interno delle quali vi e' l'indicazione dei criteri di scelta dei soggetti da sottoporre al controllo. Il numero delle buste (C) e' uguale al numero delle gare da controllare; ciascuna busta (C) reca all'esterno l'indicazione della gara da controllare. Almeno un'ora prima dell'inizio presunto delle operazioni di controllo, il medico prelevatore comunica ai dirigenti delle societa' interessate l'effettuazione del controllo stesso.
3. Il medico prelevatore, dopo aver aperto le buste (C) ed individuati i nominativi dei soggetti da sottoporre al controllo, cura con la collaborazione del responsabile della manifestazione l'inoltro della notifica stessa agli atleti selezionati.
4. Al termine di ogni mese i nominativi dei medici prelevatori designati sono comunicati, dall'organismo convenzionato, alla Commissione. L'elenco degli eventi da sottoporre al controllo e' trasmesso anche all'Istituto superiore di sanita'.
Art. 4.
Modalita' di esecuzione dei prelievi anti-doping
1. Nel caso di controlli anti-doping in gara:
a) prima del termine della gara di interesse, in tempo utile tenuto conto delle differenti tipologie delle discipline, alla presenza del responsabile sportivo della manifestazione, la busta (C) viene aperta e vengono rese note le indicazioni sui soggetti da controllare. Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o ritiratisi nel corso della gara e quelli che l'hanno abbandonata per un infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero;
b) al termine della competizione, gli atleti si recano immediatamente nel locale riservato al controllo anti-doping. Il medico prelevatore, d'intesa con il rappresentante della federazione sportiva se presente o della societa' di appartenenza, accerta che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarita' con il minor disagio per gli atleti, ai quali e' illustrata la procedura per la raccolta del campione di urina ed e' data idonea informativa sul trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) il medico o il dirigente sociale consegna, in duplice copia per la Commissione e per la federazione di appartenenza e in busta chiusa e sigillata, al medico prelevatore designato le eventuali notifiche individuali di trattamenti terapeutici che abbiano comportato il ricorso a sostanze il cui uso e' sottoposto ad alcune restrizioni, riguardanti gli atleti sottoposti al controllo.
2. Nel caso di controlli anti-doping fuori gara, il medico prelevatore designato:
a) individua un locale idoneo con le caratteristiche previste dall'art. 3;
b) notifica ai singoli atleti e ai dirigenti delle societa' interessate o ai responsabili sportivi, se presenti, l'effettuazione del controllo, l'ora e il luogo del prelievo che di norma ha inizio entro trenta minuti. Il medico prelevatore richiede comunque, al momento del suo arrivo, la lista degli atleti tesserati e dei presenti con la motivazione delle eventuali assenze.
3. Gli atleti, identificati dal medico prelevatore, restano nei locali riservati al controllo anti-doping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. E' sottoposto al controllo anti-doping un solo atleta alla volta.
4. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei contenitori e delle eventuali borsette termiche; quindi l'atleta ha la facolta' di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse per il trasporto.
5. Il medico prelevatore provvede a portare un numero di kit tale da consentire a ciascun atleta la scelta fra almeno due kit. Ciascun atleta sceglie uno fra i kit disponibili per il prelievo anti-doping verificandone l'integrita'. Possono essere utilizzati solo kit approvati dalla Commissione.
6. Per i controlli sulle urine il kit, di norma, e' cosi' costituito:
un recipiente sterile e sigillato, graduato, per la raccolta delle urine;
un flacone graduato contrassegnato con la lettera A, dotato di idoneo sistema di sigillatura;
un flacone graduato contrassegnato con la lettera B, dotato di idoneo sistema di sigillatura;
adeguato contenitore/i termico/i eventualmente sigillabili;
adeguata borsa per il trasporto.
7. Il medico prelevatore ha cura di portare un quantitativo opportuno di guanti monouso per se e per gli atleti da controllare.
8. Nessuno puo' essere ammesso al locale tranne: il medico prelevatore, gli atleti identificati, il medico della societa' o dell'atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della societa', il rappresentante della federazione sportiva competente, l'eventuale membro della Commissione designato dalla stessa e l'eventuale rappresentante dell'Istituto superiore di sanita', da quest'ultimo designato. L'organismo convenzionato ha la facolta' di designare un ulteriore medico che assiste per necessita' didattiche alle operazioni di controllo anti-doping, sotto la responsabilita' del medico prelevatore. Durante le operazioni di prelievo non possono essere eseguite riprese audio o video di alcun genere.
Art. 5.
Modalita' di raccolta dei campioni di urina
1. La raccolta del campione di urine, nell'apposito recipiente, avviene alla presenza del medico prelevatore che e' dello stesso sesso dell'atleta. Ciascun atleta rimane nel locale fino a che non produce la quantita' minima di urina superiore ad almeno 75 ml ovvero ad almeno 100 ml nel caso di controllo con rilevazione di rhu-Epo e/o suoi analoghi, e puo' assumere le bevande analcoliche, gasate o non gasate indicate nell'art. 2, comma 2. Qualora la quantita' di urina prodotta dall'atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l'atleta rimane sotto osservazione. Ove l'attesa per il prelievo si protragga, il medico prelevatore, a sua esclusiva discrezione, puo' consentire all'atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale e sotto sorveglianza. Il campione prelevato viene dissigillato quando l'atleta e' in grado di produrre l'ulteriore quantita' di urina necessaria per completare l'operazione di prelievo.
2. Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza del medico prelevatore e con la eventuale collaborazione di quest'ultimo, utilizzando la protezione dei guanti, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume originario siano immessi nel flacone A ed 1/3 (e comunque non meno di 25 ml) nel flacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densita'. Nel caso di controllo con rilevazione di rhu-Epo e/o suoi analoghi il travaso avviene immettendo almeno 60 ml nel flacone A e 40 ml nel flacone B.
3. Il medico prelevatore effettua la misura del pH e della densita' utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo anti-doping. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 e la densita' deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si procede ad una singola ulteriore raccolta di urine con le modalita' fin qui descritte. Terminate le operazioni di prelievo e la sigillatura dei campioni raccolti, il medico invita l'atleta ad eliminare, sotto la sua osservazione, il residuo delle urine. Tutti i campioni vanno comunque inviati al Laboratorio.
4. Ciascun flacone deve essere sigillabile; se inserito in altro contenitore, anche quest'ultimo deve essere sigillabile. I flaconi e gli eventuali contenitori sono introdotti in apposite borsette termiche, eventualmente sigillabili, che sono a loro volta inserite in apposita borsa per la spedizione, conforme alla normativa vigente per il trasporto di materiali biologici, che e' a sua volta chiusa con un sigillo.
5. Tutte le suddette operazioni sono eseguite alla presenza dell'atleta e del medico della societa' o dell'atleta o del dirigente accompagnatore della societa'. A questi e' consentito di constatare che i flaconi, i contenitori, la borsetta termica e la borsa di trasporto siano stati sigillati in modo corretto e che i sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quelli riportati sul verbale di prelievo anti-doping.
Art. 6.
Verbale di prelievo
1. Il medico prelevatore compila, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo anti-doping in quattro copie secondo il modello predisposto dalla Commissione. Detto verbale e' firmato dall'atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l'effettuazione del prelievo, dal medico della societa' o dell'atleta oppure dal dirigente accompagnatore della societa', se presenti, e dal medico prelevatore. Le firme delle persone precedentemente indicate sono apposte sul verbale di prelievo anti-doping dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali dichiarazioni dell'atleta o del medico della societa' o dell'atleta o del dirigente accompagnatore della societa' sono riportate sul verbale di prelievo anti-doping.
2. Nel caso di controlli fuori gara il verbale viene compilato e firmato dal medico prelevatore, dall'atleta e, se presente, dal medico della societa' o da un suo responsabile e dal medico della federazione competente, se presente.
3. Le copie del verbale sono ordinate come segue:
a) la prima copia e' inserita nell'apposita busta indirizzata alla Commissione sul cui esterno sono riportati, a cura del medico prelevatore, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva competente all'evento, con la localita' e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico e/o notifiche di farmaci soggetti a restrizioni somministrati all'atleta controllato sono allegate al verbale e inserite nella busta destinata alla Commissione;
b) la seconda copia e' inserita nell'apposita busta indirizzata alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva interessata, sul cui esterno sono riportati, a cura del medico prelevatore, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva competente all'evento con la localita' e la data di svolgimento;
c) la terza copia, anch'essa inserita in un'apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all'atleta;
d) la quarta copia non deve contenere alcun dato identificativo dell'atleta e va inserita nell'apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Anti-doping.
4. Sulle copie di cui alle lettere a), b), c) sono riportati i dati identificativi dell'atleta. La busta di cui alla lettera d) e' inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni A. Tutte le buste sono sigillate e controfirmate dal medico prelevatore e dal rappresentante della federazione o societa' sportiva interessata, se presente. Le buste a) e b) vengono inoltrate rispettivamente alla Commissione ed alla federazione sportiva interessata, a cura del medico prelevatore. Se presente il rappresentante federale, il medico prelevatore puo' consegnare a questi le buste b) per l'inoltro al competente ufficio della federazione stessa. Nel contenitore di trasporto dei campioni e' inserita solo la busta di cui alla lettera d).
5. Su ogni copia del verbale di prelievo e' riportato il numero di codice corrispondente ai flaconi di urina prelevati, ai contenitori ed alle borse termiche. La firma dell'atleta sul verbale di prelievo certifica anche la correttezza dell'apposizione di tutte le etichette.
6. I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli anti-doping di cui alle lettere a), b), c) hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle fino alla comunicazione del risultato.
7. Il medico prelevatore compila in ogni sua parte il verbale di prelievo anti-doping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l'atleta si sia sottoposto almeno nei sette giorni precedenti il prelievo. Il medico prelevatore segnala inoltre alla Commissione, mediante rapporto scritto separato, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da chiunque, tesi ad evitare che l'atleta designato si sottoponga al controllo anti-doping, ovvero comportamenti e tentativi che contravvengano alla corretta esecuzione del prelievo.
Art. 7.
Analisi di laboratorio
1. L'inoltro dei campioni di urina al Laboratorio di Analisi Anti-doping e' effettuato con mezzo celere secondo le disposizioni impartite dalla Commissione.
2. L'apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica e del contenitore A avviene presso la sede del Laboratorio Anti-doping che effettua le analisi. Il flacone A viene utilizzato per la prima analisi. Il contenitore B, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e dalla borsetta termica e verificatane l'integrita' dei sigilli, viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l'integrita'. In caso di positivita' della prima analisi, il campione B viene dissigillato in occasione dell'analisi di revisione se richieste dall'atleta. In questo caso, la richiesta di controanalisi e' notificata all'Autorita' giudiziaria facendo presente i tempi entro i quali, per motivi di attendibilita', le stesse controanalisi saranno effettuate.
3. Le analisi dei campioni A e B vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Anti-doping, secondo la convenzione con la Commissione.
4. Il Laboratorio esegue le analisi e comunica i risultati nel piu' breve tempo possibile, come specificato nella convenzione.
5. I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dal Laboratorio alla Commissione. L'accertamento dell'identita' dell'atleta risultato positivo avviene presso la Commissione mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell'esito di positivita' emesso dal Laboratorio Anti-doping, recante il codice del campione, e il verbale del prelievo anti-doping in possesso della Commissione.
6. Una volta determinata l'identita' dell'atleta, la Commissione provvede con la massima tempestivita' a darne comunicazione all'Autorita' giudiziaria, all'atleta, al presidente della federazione interessata, alla societa' di appartenenza, e al CONI, a mezzo telegramma, o fax o raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno eventualmente concordato con il destinatario. Il Laboratorio, nel rispetto dei regolamenti internazionali e delle norme per l'accreditamento, e' autorizzato a dare comunicazione dell'esito positivo delle analisi, limitatamente al solo codice del campione trovato positivo, direttamente al CIO ed alle federazioni internazionali di competenza.
7. L'eventuale analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Anti-doping su richiesta dell'atleta interessato, ed a sue spese, con il consenso, ove necessario, del magistrato incaricato del caso. La Commissione concorda con il Laboratorio la data di effettuazione delle controanalisi dandone comunicazione all'atleta ed al magistrato incaricato con un preavviso di almeno sette giorni. La data fissata per le analisi di revisione e' comunicata dalla Commissione anche al presidente della federazione interessata, ed alla societa' di appartenenza e al CONI. La comunicazione e' inviata a mezzo telegramma, o fax o raccomandata, o altro mezzo di trasmissione idoneo.
8. Alle analisi di revisione, fin dalla fase di apertura del campione B, puo' assistere l'atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall'atleta stesso o dalla societa' di appartenenza con lettera o mezzo fax, purche' pervenga alla Commissione entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi.
9. L'atleta od il rappresentante delegato puo' essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica sono notificati nel termine precedentemente indicato. Il Laboratorio non consente l'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dalla Commissione o dal magistrato.
10. All'apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresi' assistere un rappresentante della federazione interessata ed un membro della Commissione accreditato.
11. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l'esito di positivita', la Commissione, dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da parte del Laboratorio, provvede a darne comunicazione al magistrato, al presidente della federazione interessata, all'atleta confermato positivo ed alla societa' di appartenenza e al CONI a mezzo raccomandata o altro mezzo di trasmissione idoneo.
12. Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, la Commissione provvede a darne notifica ai soggetti indicati nel comma precedente con le stesse modalita'.
 
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