Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1980 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Altotiberini» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione dell'Umbria per nome e per conto dei produttori, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1980;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 258 del 3 novembre 2004;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1980, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colli Altotiberini» entro il 30 giugno2005.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione dell'Umbria, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbiano potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.
La deroga di cui al comma 1 non si applica, ai sensi del regolamento CE n. 1493/99, alle tipologie di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.
 
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2005
Il direttore generale: Abate
 
Allegato
Disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata
«Colli Altotiberini»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Colli Altotiberini» bianco ed anche nelle tipologie spumante e superiore;
«Colli Altotiberini» rosso ed anche nelle tipologie novello e riserva;
«Colli Altotiberini» Rosato;
«Colli Altotiberini» Grechetto;
«Colli Altotiberini» Trebbiano;
«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon;
«Colli Altotiberini» Merlot;
«Colli Altotiberini» Sangiovese;
«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon riserva;
«Colli Altotiberini» Merlot riserva;
«Colli Altotiberini» Sangiovese riserva.
Art. 2.
Base ampelografica
Il vino «Colli Altotiberini» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano Toscano minimo: 50%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.
Il vino «Colli Altotiberini» bianco superiore deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano Toscano minimo 50%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.
Il vino «Colli Altotiberini» spumante deve essere ottenuto dalle uve prevenienti dai vitigni Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio, da soli o congiuntamente, minimo per il 50%.
Possono concorrere come complementari gli altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Umbria nella misura massima del 50%.
I vini «Colli Altotiberini» rosso, rosato e novello debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese minimo: 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.
Il vino «Colli Altotiberini» rosso riserva deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese minimo: 50%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da gli altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.
Per i vini con riferimento al nome dei vitigni, questi debbono essere ottenuti da vigneti in cui il vitigno, nell'ambito aziendale, sia rappresentato minimo per l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altre uve, nel rispetto delle tipologie bianche e nere, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» ricade nella provincia di Perugia e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o parte dei territori dei seguenti comuni: San Giustino, Citerna, Citta' di Castello, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Perugia.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal punto di incrocio della via Tiberina strada statale n. 3-bis con il confine di provincia in localita' Dogana quota 330 m s.l.m., il limite segue verso nord-est il confine provinciale per circa 800 metri fino a raggiungere la quota 355 da dove prosegue in direzione sud per la strada e superata la quota 371, raggiunge Cospaia, costeggia il centro abitato ed est e per un sentiero raggiunge in direzione sud il corso d'acqua discendendolo fino a quota 333 dove prende il sentiero verso est raggiungendo quota 391, a nord di Porrino, prosegue poi verso nord-est per la strada ed il sentiero poi che va ad incrociare il T. Vertola in prossimita' della quota 368, raggiungendo l'incrocio con la strada S. Giustino-Corposano.
Dal punto di incrocio sulla S. Giustino-Corposano, il limite segue verso est e poi ovest la mulattiera che raggiunge, in prossimita' della quota 448, la strada statale di Bocca Trabaria (n. 73-bis), segue quest'ultima verso sud-est fino a quota 513 (C. Gobbi) e quindi la strada, prima verso est e poi sud, che conduce a Ca' di Crea e 200 metri circa prima di giungere a tale localita' segue, verso est, il sentiero e poi la strada attraversa la quota 502 e raggiunge da nord-est C. Somaia da dove prosegue per la strada che verso sud-est prima e poi verso nord-est raggiunge l'impluvio all'altezza della quota 489, risale l'impluvio in direzione nord-est e sul proseguimento va ad incrociare la strada che passa ad est della quota 629 (Monticello), percorre tale strada verso sud est sino ai ruderi di Pieve Vecchia da dove, per una retta in direzione nord-est raggiunge la sorgente perenne a nord di C. Cattanera (quota 434), costeggia tale localita' per la strada ad est ed all'altezza della quota 434 piega verso est per la strada che raggiunge in prossimita' del ponte, quella per Colle Plinio, attraversa tale strada e seguendo la mulattiera verso sud-est raggiunge il confine comunale di S. Giustino, lo percorre per breve tratto verso est ed all'altezza della quota 467, seguendo l'impluvio in direzione sud-est lungo il fosso raggiunge il ponte sulla strada Colle Plinio-Ripole (quota 368), percorre quest'ultima per circa 300 metri verso est ed all'altezza della strada di C. S.Biagio, attraversa, in direzione sud-est, il torrente Lama e risalendo l'impluvio del fosso affluente nella stessa direzione, raggiunge sul proseguimento di questi, la strada per C.se Colecchio che percorre verso sud-ovest fino a raggiungere tale localita'.
Da C.se Colecchio, attraversato il corso d'acqua a sud, prende la mulattiera per raggiungere, in direzione sud-est, quota 470 (C. Malfatti) e quindi, sempre verso sud-est, segue la strada che poi piega a sud fino a raggiungere la quota 530 percorrendo un sentiero nell'ultimo tratto; da quota 530 segue la strada verso sud fino a quota 468, a nord-ovest di V.la Panicale.
Da quota 468 segue una retta in direzione est fino a quota 380 da dove per la strada verso sud-est incrocia quella per C. Ponte e, lungo questa, verso sud raggiunge il ponte sul T. Regnano, prosegue quindi per il sentiero che in direzione sud-est passa ad est di M. Novello e successivamente per la mulattiera verso sud-ovest raggiunge la quota 456.
Da quota 456 seguendo una retta in direzione sud-est giunge a quota 364 (C. Muri) e quindi percorre la strada che verso sud raggiunge la quota 341, una volta attraversato il T. Vaschi.
Da quota 341 segue una retta in direzione sud-ovest raggiungendo Userna (quota 366) e da Userna prosegue per la strada che in direzione sud-est raggiunge l'impluvio e lo percorre verso est fino ad incontrare, sul proseguimento, il sentiero per V.la Coppi che raggiunge lungo questi seguendo verso sud.
Da V.la Coppi prosegue per la mulattiera che verso est raggiunge quota 430 all'incrocio con quella che conduce a Castiglione, dal punto d'incrocio (quota 430), segue una retta in direzione sud-est che raggiunge C. Cavaglione da dove discende verso sud per la strada che attraversa ad est la localita' Belvedere fino ad incrociare a quota 337 la strada per Citta' di Castello, segue tale strada verso est fino al km 2 da dove, per una retta in direzione sud-est raggiunge la quota 360 e quindi lungo il sentiero in direzione est incrocia la mulattiera per C. Nunziatella e lungo questa verso sud-ovest, raggiunge tale localita' (quota 443), la supera e sulla strada che prosegue, raggiunge Bagni di Fontecchio dopo aver superato la quota 415.
Da Bagni di Fontecchio segue la strada che in direzione sud e sud-ovest conduce a V.la Eleonora da dove prosegue per la mulattiera verso sud-ovest, attraversa la quota 460 ed arriva a quota 407 e sul proseguimento giunge a V.la Rocca (quota 431) da dove piega prima verso nord-est e poi sud per la strada che, attraversata quota 437, perviene a quota 395 da dove segue l'impluvio in direzione sud e quindi il F.so Zanzone, sempre verso sud, fino ad incrociare la strada per Citta' di Castello.
Segue tale strada verso sud-ovest per circa 600 metri fino all'incrocio con quella per C. Le Guardie e lungo questa raggiunge tale localita' per proseguire poi in direzione sud-ovest fino ad incrociare il T. Soara e quindi all'incrocio segue la strada adiacente verso sud-est fino a raggiungere C. Belvedere (quota 466) dopo aver costeggiato ad est Le Piagge e la quota 454.
Da C. Belvedere segue la strada in direzione nord-est e poi sud-est fino alla quota 480 da dove, per una retta a perpendicolare sud incrocia la strada in uscita da S. Domino, prosegue lungo tale strada verso sud-ovest, passando per le quote 453, 447, 345 e nell'ultimo tratto per un sentiero fino alla quota 345 da dove piega verso sud fino a C. Molinello e quindi per una mulattiera verso est, superata la quota 367, raggiunge la strada per Carafieri e, lungo questa, tale localita'.
Da Calafieri discende verso sud per la mulattiera fino a quota 400 da dove lungo una retta in direzione sud arriva a quota 385 (C. Ricci), per proseguire poi in direzione nord-est lungo la strada che costeggia il F.so di Fonte Maggio fino all'altezza della quota 423 da dove, per una retta in direzione sud-est, raggiunge quota 404 sulla strada per La Casella, segue tale strada in direzione ovest sino a raggiungere la strada di S. Martino di Castelvecchio passando per le quote 324 e 311.
All'incrocio, in prossimita' di S. Martino di Castelvecchio, il limite segue la strada in direzione est per Caldarino di Sopra passando per le quote 359, 368, 384 e superata quest'ultima quota segue il sentiero in direzione nord-est fino all'impluvio affluente del F.so Rancale per risalirlo fino ad incrociare nuovamente la strada per Caldarino di Sopra in prossimita' di C. Benedetti, prosegue per tale strada verso nord-est e raggiunge Caldarino (quota 412), da dove segue quella in direzione sud- est, supera la quota 414 e, per un sentiero che nell'ultimo tratto piega verso est, raggiunge C. Masci a quota 441.
Da C.sa Masci segue la strada che, in direzione est prima e poi sud, raggiunge il Palazzotto dopo aver superato le quote 452, 440, 432, 444 e 447 e dal Palazzotto segue la strada verso sud per breve tratto e quindi il sentiero che la congiunge a quella per C. Fondeo raggiungendo questi per la strada in direzione est.
Da C. Fondeo segue la strada che, in direzione nord, costeggia il T. Lana e, poco prima della quota 311, attraversa il corso d'acqua seguendo poi il sentiero che in direzione sud-est, raggiunge C. Casale (quota 391), lo supera e lungo la mulattiera, nella stessa direzione, raggiunge la strada per La Casella, la segue verso est prima e poi verso sud attraversando la quota 427 fino ad arrivare alla quota 393 da dove, per la mulattiera in direzione nord-est, raggiunge C. Rio (quota 388) indi prosegue verso sud-est lungo la strada che arriva a quota 438 e poi, lungo il sentiero, arriva a quota 473, per seguire poi l'impluvio che va a confluire nel T. Carpina.
Alla confluenza risale per circa 100 metri il T. Carpina, lo attraversa per proseguire sulla strada che verso sud-est supera Casale di Sotto (quota 298) e quindi lungo un sentiero nella stessa direzione raggiunge la strada per C. Maiola che segue fino a tale localita'.
Da C. Maiola (quota 376) per una linea retta in direzione sud-est attraversa la quota 402 e raggiunge Broccano (quota 473), da Broccano segue la strada che nella stessa direzione supera Caicresci e raggiunge quota 401 da dove, lungo un sentiero in direzione est, raggiunge il Rio all'altezza della quota 334, discende tale corso d'acqua per circa 600 metri e prende quindi il sentiero e la strada in direzione sud-est fino a raggiungere il confine di Montone a S. Benedetto, risalendo verso nord per circa 100 metri il confine comunale per seguire la strada e poi la mulattiera che, in direzione est, raggiunge C. Col della Tempesta (quota 466).
Da Col della Tempesta segue la strada verso sud-ovest per Pian del Corso (quota 403) e, superato Scapicchio (quota 337) di circa 300 metri, prende verso sud-est il sentiero e poi la strada che raggiunge prima C. Val di Roba (quota 410) e poi Caicace (quota 445) da dove segue la strada e la carrareccia che giunge a Le Capanne, passando per la quota 379.
Superate Le Capanne prosegue verso est fino ad arrivare al T. Assino che discende verso sud ed all'altezza di M. Scaricato, risale l'affluente che attraversa la strada statale per Gubbio in direzione est, e risale quindi il F.so Ranco Nuovo fino in prossimita' della sorgente dove, lungo una mulattiera prima verso sud e poi una carrareccia verso est, raggiunge Il Castello.
Dalla localita' Il Castello, il limite segue la mulattiera che in direzione sud attraversa le quote 471, 419, 416, 408 (Poggio del Colle), da dove segue il sentiero che in direzione sud-est raggiunge il T. Mussino a quota 261 in corrispondenza della confluenza del F.so dei Cerri, risale per breve tratto tale corso d'acqua, circa 50 metri, e poi prende il sentiero che discende verso sud raggiungendo quota 306 il Varlo, risale quindi per la mulattiera in direzione nord-est e, superato il podere Valcerbaia seguendo la carrareccia, raggiunge l'impluvio e ridiscende fino all'altezza della quota 381 dove, per la mulattiera, arriva alla localita' Torretta (quota 300).
Da quota 300 segue una linea retta, in direzione nord-est e raggiunge la quota 463 sulla strada per C.se Nuove, segue tale strada verso nord-est e, superata Pietra Melina all'altezza della quota 569, prende la carrareccia per Casidolfo (quota 596) da dove lungo il sentiero in direzione est e poi sud, raggiunge Venarella (quota 607) e per la Mulattiera arriva a Vignaie da dove risale in direzione nord-est fino alla quota 503 sul confine comunale.
Da quota 503 segue una linea retta verso sud-ovest e raggiunge Colozzone a quota 463 per proseguire poi nella stessa direzione per la mulattiera che raggiunge il Rio, segue il corso d'acqua verso sud costeggiando l'acquedotto fino ad arrivare a quota 300 e quindi la mulattiera che verso est passa per Castello di Vicolo (quota 344), Podere Piaggia (quota 440), quota 460 e proseguendo raggiunge l'acquedotto che discende verso sud fino al C. il Poggio, da dove in linea retta verso est raggiunge la quota 436 e quindi la strada per Casanova che segue fino a superare tale localita' (quota 418) e prendere poi il sentiero che, in direzione sud-est, arriva alla strada per C. S. Benedetto che raggiunge e supera incrociando poi il T. Resina. Attraversa il T. Resina e prosegue per la strada il Molino di Vico per procedere verso est fino a quota 365, dove prosegue per nord-est lungo la strada che passa per le quote 416, 461, 459 e raggiunge C. Vaglie (quota 465).
Il limite discende poi verso sud fino a raggiungere la strada che incrocia quella per Morleschio alla quota 542, segue tale strada fino a Palombare Alto di Morleschio e da qui la strada in parte mulattiera che in direzione sud-est passa le quote 366 e 300 fino ad incrociare il T. Ventia in localita' C. Crevelli, sul proseguimento della strada raggiunge poi la localita' Montelabate, passando per P.re Guardabassi (quota 288), C. Cirosso (quota 303), quote 305, 322, e 348.
Prosegue poi in direzione nord-est per la strada che conduce alla localita' Casacce (quota 617), fino a raggiungerla in prossimita' del km 21,100 circa sulla strada per Perugia e discende lungo questa sino al km 20,000 circa.
Dal km 20,000 della via Eugubina segue la strada verso est che passa per casa Forti (quota 532) e C. la Valle (quota 435) da dove, per un sentiero, incrocia il Rio, lo ridiscende anche quando muta il nome in Rio Grande fino all'altezza di Piccione a quota 308 e quindi prosegue per la strada che in direzione sud passa a ovest di C.se Vaglie, piega quindi verso sud-est su quella che raggiunge quota 353 per risalire in direzione nord-est, in prossimita' della Cappella, superato di circa 100 metri il bivio per C. S. Croce, prende la strada verso sud attraversando le localita': Casella (quota 338), P.zo Nerbone (quota 340), C. Bruciata, P.zo Taccone (quota 446), C. Grelli, C. Serrina Bassa (quota 352), P.re Palazzone (quota 357) fino ad incrociare la strada per Pianello in localita' La Colonnetta alla quota 234.
Da quota 234 segue verso sud-ovest la strada carrareccia per P.re la Spiaggie e dopo circa 600 metri piega verso sud lungo la strada che attraversa Casanova, P.re Macci, (quota 242), P.re del Bosco fino a raggiungere a quota 229 quella in uscita da Ripa sulla quale prosegue incrociando dopo circa 150 metri il F.so Macara, segue quindi tale corso d'acqua in direzione sud, fino a raggiungere la quota 207 all'altezza di podere Fonte che raggiunge seguendo la strada in direzione ovest.
Da P.re Fonte segue verso sud la strada che passando per le quote 206. 207 (C. Pallareto) raggiunge la linea ferroviaria in prossimita' della quota 213, prosegue per la linea ferrata verso ovest ed alla stazione di ponte S. Giovanni, segue la strada che attraversato il fosso di S. Margherita a quota 235 raggiunge il centro abitato di Perugia che costeggia a est onde seguire poi la strada in uscita, che superata P.ta S. Angelo, raggiunge S. Maria di Cenerente; prosegue poi per la strada che in direzione nord-ovest costeggia il fosso di Cenerente e l'acquedotto fino ad incrociare, dopo Osteria della Corniola e sempre sul confine comunale, la strada per Cannetto per seguirla poi fino ad arrivare a tale localita' (quota 412).
Da Cannetto prosegue verso nord-est per la strada che, superate C.se di Sotto raggiunge il bivio per C.se di Sopra e da qui segue quella che, verso est, attraversa il F.so di Colognola, supera il bivio per C. Pepparello e proseguendo raggiunge a quota 487 la strada alle pendici di M. Civitelle la segue per breve tratto verso nord e dopo circa 50 metri, prosegue lungo quella di Migiana di Monte Tezio nella stessa direzione, raggiunge e supera tale localita' e all'altezza di Castel Procoio prende la mulattiera per C.se Fontenova (quota 505).
Segue tale strada in direzione nord-ovest, costeggiando M. Tezio e passando per P.re Casale, C. Valle Cupa (quota 476), C. Pie' di Monte (quota 492), C. Pavia (quota 494), C. Boyola (quota 364), tino a raggiungere Antognola.
Da Antognola segue, verso nord-est, la mulattiera per Valenzino raggiungendo dopo aver costeggiato F.so Mussarello e da Valenzino, in direzione nord-ovest, prosegue per la mulattiera che dopo una deviazione verso ovest, passa per le quote 339, 298 fino a raggiungere il T. Nese, lo attraversa e prosegue per la Chiesa del Pian di Nese (quota 300).
Segue quindi la mulattiera verso nord che passa per la quota 321, raggiunge l'impluvio e lungo questi arriva alla strada per S. Giuliana, dopo breve tratto verso tale localita' segue la mulattiera verso ovest per C. Prata e da tale localita' prosegue per una linea retta in direzione nord raggiungendo l'estremita' piu' a sud della strada per Monte Corona (quota 628), prosegue quindi su tale strada in direzione nord fino al P.re S. Savino, lo supera ed alla prima curva sulla strada (quota 470) prende il sentiero che, in direzione sud-ovest, passa per le quote 392, 357 e superato S. Giuliano delle Pignatte, in direzione ovest, segue la strada che attraversa quella per Badia alla quota 323 e prosegue fino a Toro (quota 373).
Da Toro segue la mulattiera che in direzione della vetta di M. Acuto raggiunge la localita' Osteria da dove piega verso nord-ovest per raggiungere Migianella dei Marchesi, passando a nord-est di M. Acuto, Cima Cerchiaia, M. valcinella, M. Saldo e seguendo la mulattiera, la strada e nuovamente la mulattiera che passa per le quote: 513 (Montacuto), 487, 436 (Palazzetto), 370, 503 (Il Ranco), 519, 458.
Da Migianella dei Marchesi segue la mulattiera per C. Tassinari e prima di giungervi prosegue verso nord-ovest lungo il sentiero che conduce a C. S. Stefano (quota 476), quindi piega ad ovest per la carrareccia fino a C. Poggio (quota 434) e poi a sud, raggiungendo Ulivello Pçrimo (quota 303) che discende fino al T. Mansola.
Segue questo corso d'acqua fino alla confluenza con il T. Niccone e lungo questi verso ovest incrocia il confine di provincia in loc. La Mita, prosegue quindi lungo tale confine verso nord-ovest fino a raggiungere, in prossimita' della quota 500, la mulattiera lungo la quale prosegue prima verso nord e poi est fino ad arrivare alla localita' il Cerro (quota 570).
Da Cerro segue sempre la mulattiera in direzione est, raggiunge C. Pagana di Sopra (quota 415) passando per le localita' Crete (quota 531), C. Fusate (quota 423).
Da C. Padana di Sopra prosegue verso nord per la mulattiera prima e lungo la strada poi fino a C. Colle (quota 568) passando per Ca' di bacco; da C. Colle (quota 568) segue quindi la mulattiera in direzione nord-ovest passando per le quote 564, 415, 403, (V.la Landucci), 313 fino a raggiungere lungo la carrareccia ed una volta attraversato il T. Scano, la strada per Calzolaro, prosegue su tale strada in direzione ovest ed alla quota 348.
All'altezza di S. Leo Bastia, prende a nord la strada per l'Olmo raggiungendo tale localita'.
Dall'Olmo segue la mulattiera in direzione nord-est e raggiunge C. Aiale passando per le quote 478 e 533, da C. Aiale segue la strada che, nella stessa direzione attraversa C. Ranzu ed arriva alla localita' Porcareccia (quota 439) da dove prosegue per il sentiero che dopo aver piegato inizialmente ad est, riprende la direzione nord-est fino a raggiungere Gracciata (quota 327). Da Gracciata segue prima la mulattiera verso ovest e poi la strada carrareccia verso nord che attraversato il T. Minima, incrocia la strada per Lugnano alla quota 278, segue quest'ultima in direzione ovest fino alla Fatt. di Petrelle e superatala di poco, segue la strada e poi la mulattiera che in direzione nord, raggiunge Ghironzo (quota 558), passando per le localita' Pistrino (quota 371), Caprina (quota 507), Casalina (quota 583) e quindi per le quote 593, 589, 602, 575, 516, (Castelvecchio).
Da Ghironzo segue la mulattiera che in direzione est attraversa la quota 477 e raggiunge la quota 395 in prossimita' di S. Lucia da dove seguendo la mulattiera in direzione nord-ovest tocca la quote 418, 409, 338 e 285 e raggiunge il T. Nestore seguendolo per circa 300 metri verso est fino alla quota 281.
Dalla quota 281 prosegue a nord sulla strada che incrocia quella per Morra alla quota 288 e lungo questa attraversa Morra e superata la quota 292 al ponticello sul fosso affluente del T. Nestore, risale questo fosso costeggiando la localita' Vicinato, La Pelucca, Villa Toppo fino all'incrocio con la strada per quest'ultima localita'; segue quindi tale strada verso ovest fino alla quota 582 dove incrocia quella per S. Agnese e lungo questa verso est raggiunge il T. Aggia, discende tale corso d'acqua per breve tratto fino a quota 388 da dove segue la strada che, in direzione nord attraversa la quota 410 e le localita' C. Tetina (quota 474) e Citerna quota 551.
Dopo quest'ultima localita' piega verso nord-est per la strada che costeggia Poggio Caione, Col di Fabbri, La Calbeira, S. Martino e raggiunge Palazzetto alla quota 617 sulla strada per Monte S. Maria Tiberina, percorre quest'ultima in direzione di Monterchi sino ad incrociare il T. Scarsola, risale questo corso d'acqua ed a nord di Poggio di Rimondato, segue verso est il F.sso affluente di sinistra sino alla sorgente in prossimita' della quota 698 dove per una mulattiera verso nord raggiunge Buccialle (quota 661), prosegue quindi nella stessa direzione sulla strada per Lippiano ed a Ranzola prende, in direzione ovest, la mulattiera che va ad incrociare il torrente Riccianello alla quota 390 in localita' il Mulinaccio.
Discende questo corso d'acqua e superata La Consuma prosegue lungo il confine di provincia prima verso est e poi nord-ovest fino all'incrocio con la strada per S. Leo (quota 308), prosegue quindi su tale strada in direzione sud-est ed a Manfrone piega verso sud per quella che, superate Case Nuove, incrocia il P. Sovara in prossimita' della quota 303, discende questo corso d'acqua e dalla confluenza con il T. Cerfone, risale quest'ultimo per breve tratto fino ad incrociare la strada per Citta' di Castello a quota 300, segue quindi tale strada in direzione del centro abitato e superato Lerchi segue il tracciato che passa per C. Fondi e C. Cecio e riprende quindi la strada verso il centro abitato di Citta' di Castello, lo costeggia lungo la circonvallazione sud ed est per seguire poi in uscita la via Tiberina (strada statale n. 3-bis) in direzione di S. Giustino, attraversa tale cento abitato e raggiunge il punto di incrocio tra la strada statale n. 3-bis ed il confine di provincia da dove e' iniziata la delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi esclusi i vigneti ubicati in terreni di fondovalle e quelli ad una quota superiore a 550 m s.l.m. I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 2500 ceppi/ha.
Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» bianco, rosso, rosato, novello, e con riferimento al vitigno Trebbiano in coltura principale pura non deve essere superiore a 12 t/ha.
Per lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni Grechetto, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese non deve essere superiore a 11 t/ha.
Per i vini bianco superiore, rosso riserva e riserva con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese non deve essere superiore a 9 t/ha.
La resa per ettaro in coltura promiscua, fermi restando i limiti sopra indicati, deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
A tali limiti, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Pertanto per il vino «Colli Altotiberini» bianco, rosso, rosato, novello e con riferimento al vitigno Trebbiano la resa massima non dovra' essere superiore a 84 hl/ha.
Per lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni Grechetto; Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese la resa massima non dovra' essere superiore a 77 hl/ha.
Per i vini bianco superiore, rosso riserva e riserva con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese la resa massima dovra' non essere superiore a 63 hl/ha.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, compreso l'arricchimento del grado alcolico, l'invecchiamento obbligatorio, l'appassimento delle uve devono essere effettuate nell'ambito dei territori dei comuni di San Giustino, Citerna, Citta' di Castello, Corciano, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Assisi, Marsciano, Perugia Pietralunga, Lisciano Niccone.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» bianco e con riferimento al vitigno Trebbiano, compreso lo spumante, una gradazione alcolica minima naturale di gradi 10% vol.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» bianco superiore, rosso e rosato e con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese e Grechetto una gradazione alcolica minima naturale di gradi 11% vol. Per i vini rosso riserva e riserva con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese una gradazione alcolica minima naturale di gradi 12% vol.
Per le tipologie riserva - Colli Altotiberini rosso, Colli Altotiberini Cabernet Sauvignon, Colli Altotiberini Merlot e Colli Altotiberini Sangiovese - i vini debbono subire un invecchiamento obbligatorio minimo di 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.
La produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» spumante deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» spumante possono essere effettuate anche fuori zona di produzione ma limitatamente alla provincia di Perugia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo delle stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecniche consentite.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Colli Altotiberini» bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Colli Altotiberini» bianco superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Colli Altotiberini» rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso delicato con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Colli Altotiberini» rosso riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso delicato con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Colli Altotiberini» rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: fresco, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Novello:
colore: rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola, vivace;
odore: fruttato, fresco, caratteristico;
sapore: vivace, fruttato caratteristico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,5 g/l.
«Colli Altotiberini» Trebbiano:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fine, asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Grechetto:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso fino al dorato;
odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: da secco a abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,5 g/l.
«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con lievi riflessi violacei;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con lievi riflessi violacei;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Merlot:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con riflessi violacei;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Merlot riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con riflessi violacei;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Sangiovese:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico, piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Sangiovese riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
acidita' totale minima 4,5 g/l,
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Colli Altotiberini» Spumante:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: piacevolmente fruttato, intenso;
sapore: secco, armonico, elegante;
perlage: fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore o percezione di legno piu' o meno marcato.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Nella etichettatura dei vini recante la menzione «riserva» o la specificazione «superiore» e, per le tipologie per le quali e' previsto obbligatoriamente un periodo di invecchiamento, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. Per la tipologia «bianco superiore», la immissione al consumo non puo' avvenire prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Art. 8.
Confezionamento Volumi nominali.
Per il confezionamento in recipienti di capacita' fino a 5 litri dovranno essere utilizzati contenitori di vetro della capacita' di litri: 0,250; 0,375; 0,500; 0,750; 1,000; 1,500; 3,000; 5,000. Tappatura e recipienti.
Per la tappatura dei vini e' obbligatorio il tappo di sughero o di altro materiale ammesso rasobocca se confezionati in recipienti della capacita' fino a 5 litri.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone