Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DECRETO 30 settembre 2004
Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita'.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la legge 23 agosto 1983, n. 400, recante disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretariato generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2001, con i quali l'on. Stefania Prestigiacomo e' stata nominata Ministro senza portafoglio con incarico per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 febbraio 2002, concernente la delega di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 settembre 2002, n. 207, con il quale e' stato disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto, in particolare, l'art. 19 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, con il quale vengono indicati i compiti del Dipartimento delle pari opportunita' quale struttura di supporto del Governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle politiche volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di trattamento fa le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», a norma dell'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e recante costituzione e organizzazione dell'Ufficio per la promozione e la parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39;
Visto in particolare l'art. 5 del suddetto decreto dell'11 dicembre 2003 che, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, ha inserito il menzionato Ufficio per la promozione e la parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, con il quale si e' provveduto alla trasformazione della Commissione nazionale per la parita' in Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna a norma dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti», ed in particolare l'art. 1 concernente la costituzione di nuclei di valutazione di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici;
Ravvisata la necessita' di procedere alla riorganizzazione interna delle strutture dipartimentali, alla stregua di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata;
Considerato che, il presente provvedimento non riguarda gli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Competenze
1. Il Dipartimento per le pari opportunita', individuato tra le strutture generali della medesima Presidenza dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, provvede agli adempimenti riguardanti:
a) l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunita';
b) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonche' la promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parita' e delle pari opportunita';
c) l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parita' e delle pari opportunita';
d) la definizione di nuove metodologie di intervento, di studio e di promozione di progetti ed iniziative, nonche' di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parita' e delle pari opportunita';
e) l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parita' e delle pari opportunita';
f) la promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) l'adozione delle iniziative finalizzate alla prospettazione della posizione nazionale nel processo normativo comunitario e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea, il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative relative alla programmazione ed utilizzazione dei fondi strutturali europei in materia di pari opportunita';
h) la cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonche' con gli organismi operanti in materia di parita' e di pari opportunita' in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;
i) l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti;
l) l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, citata nelle premesse;
m) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati nonche' la promozione di iniziative conseguenti, in ordine alle materie della prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori oggetto della delega di funzioni al Ministro di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 citato nelle premesse;
n) lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003, recanti disciplina dell'ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39.
2. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e per quanto di competenza agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le pari opportunita', all'attivita' degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento nonche' al necessario coordinamento delle attivita' svolte dalla Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, e degli altri organi collegiali operanti in materia di parita' e di pari opportunita'.
3. Il Dipartimento provvede, altresi', alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alla materia di competenza del Ministro per le pari opportunita'.
 
Art. 2.
Ministro
Il Ministro per le pari opportunita', di seguito indicato «Ministro», e' l'organo di Governo del Dipartimento.
 
Art. 3.
Capo del Dipartimento
1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde al Ministro della sua attivita' e dei risultati raggiunti.
2. Il Capo del Dipartimento, che si avvale di un proprio ufficio di segreteria, cura per gli aspetti di competenza i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' con la Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226 e con la Commissione per le adozioni internazionali di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476.
3. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002.
4. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:
a) l'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
b) la segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 13 del testo unico sull'immigrazione prevista dal decreto del Ministro per le pari opportunita' 12 novembre 2003, di attuazione delle previsioni di cui all'art. 25 del decreto presidenziale 31 agosto 1999, n. 354;
c) la segreteria che, in raccordo con gli organismi istituiti dal Ministro con decreto ministeriale 17 giugno 2003 e 11 dicembre 2003 nell'esercizio della delega di funzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 citato nelle premesse, cura la raccolta e l'organizzazione delle informazioni e dei dati, nonche' l'attuazione delle iniziative conseguenti, in ordine alle materie della prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale.
L'ufficio e le segreterie di cui alle precedenti lettere a), b), c), non costituiscono strutture di livello dirigenziale.
5. Dipende altresi' direttamente dal capo del Dipartimento il servizio per gli affari generali che provvede, per quanto di competenza, agli affari relativi al personale addetto al Dipartimento, agli adempimenti concernenti le attivita' relative alla corrispondenza del Dipartimento, agli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile dei capitoli inerenti le attivita' istituzionali del Centro di responsabilita'.
 
Art. 4.
Organizzazione
l. Il Dipartimento si articola in tre uffici cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in sette servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale.
2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) ufficio per gli interventi in campo economico e sociale;
b) ufficio per gli interventi in materia di parita' e di pari opportunita';
c) ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39.
 
Art. 5.
Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale
L'ufficio per gli interventi in campo economico e sociale provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), d), e), g), h) e i), e si articola in due servizi:
servizio per gli affari economici e sociali;
servizio per gli affari comunitari ed internazionali.
 
Art. 6.
Ufficio per gli interventi in materia
di parita' e di pari opportunita'
L'ufficio per gli interventi in materia di parita' e di pari opportunita' provvede agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), h), i), l) e m), e si articola in due servizi:
servizio per il coordinamento degli organismi di parita' e di pari opportunita';
servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali.
 
Art. 7.
Ufficio per la promozione della parita' di trattamento
e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza
e sull'origine etnica
L'ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, istituito e disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003, si articola in due servizi:
servizio per la tutela della parita' di trattamento;
servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali.
 
Art. 8.
Segreteria della Commissione per le pari opportunita'
tra uomo e donna
1. La segreteria della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, opera presso il Dipartimento per le pari opportunita'.
2. La segreteria svolge le funzioni previste dal regolamento recante disposizioni attuative del decreto legislativo di cui al precedente comma, ed e' collocata nell'ambito dell'ufficio per gli interventi in materia di parita' e di pari opportunita' - Servizio per il coordinamento degli organismi di parita' e di pari opportunita', che coordina e verifica lo svolgimento degli adempimenti istruttori e delle procedure amministrativo-contabili espletati in esecuzione dei deliberati della medesima Commissione, con utilizzazione dello stanziamento di cui al pertinente capitolo del centro di responsabilita' pari opportunita' del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il corrente anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
 
Art. 9.
Nucleo di valutazione
1. In attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, citata nelle premesse, ed in contormita' delle disposizioni impartite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 per la costituzione, presso le amministrazioni dello Stato e presso quelle regionali, di nuclei di valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, presso il Dipartimento per le pari opportunita' opera il nucleo di valutazione.
2. I componenti del nucleo sono individuati, con provvedimento del Ministro per le pari opportunita', tra personale appartenente alla pubblica amministrazione ovvero tra esperti estranei alla pubblica amministrazione. L'incarico dei componenti ha durata di due anni, con possibilita' di rinnovo.
3. Con separato provvedimento viene disciplinata, tenendo conto delle risorse disponibili, la composizione del nucleo di valutazione, l'analitica declaratoria delle competenze ad esso demandate, nonche' la disciplina delle spese di funzionamento del nucleo alle quali si provvedera' con il fondo di cui ai commi 7 e 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a valere sulla quota di risorse assegnate, in sede CIPE, al Dipartimento per le pari opportunita'.
 
Art. 10.
Personale
Alla assegnazione di personale al Dipartimento, anche per le esigenze della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, nei limiti dei contingenti fissati per il Dipartimento e per la segreteria della stessa Commissione con i provvedimenti citati nelle premesse, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002.
 
Art. 11.
Disposizioni finali
1. E' abrogato il decreto del Ministro per le pari opportunita' 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001.
2. Il presente decreto verra' inviato, per il successivo iter, all'ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 30 settembre 2004
Il Ministro: Prestigiacomo Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 324
 
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