Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 10 febbraio 2005
Modalita' di attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione». (Deliberazione n. 102/05/CONS).

L'AUTORITA'
Nella sua riunione di consiglio del 10 febbraio 2005;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, recante «Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 188 del 12 agosto 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, recante «Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 59 del 12 marzo 2003;
Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'8 aprile 1998, n. 322, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 141 del 13 maggio 1998;
Vista la comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (2001/C 320/04), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea C 320 del 15 novembre 2001;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 ottobre 2003 sulle misure (attuate dall'Italia) in favore di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 119 del 23 aprile 2004 e la lettera della Commissione europea del 31 agosto 2004 (D/56267) con la quale si e' constatata l'accettazione integrale da parte dell'Autorita' italiana delle misure indicate nella lettera ex articolo 71 del regolamento n. 659/99 relative al canone di abbonamento RAI;
Considerato che l'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevede che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo predisponga il bilancio di esercizio indicando in una contabilita' separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Considerato che tale separazione e' finalizzata alla determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e ad assicurare che il contributo pubblico percepito dalla societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, sia utilizzato esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa;
Considerato che l'imputazione o l'attribuzione dei costi deve avvenire in conformita' a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, ovvero sulla base di principi di contabilita' applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;
Considerata la necessita' di stabilire e pubblicare preventivamente modalita' di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, anche al fine di evidenziare i principi fondamentali della separazione contabile che devono essere rispettati ai fini della successiva approvazione dello schema della separazione contabile stessa;
Udita la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Schema di contabilita' separata
1. La societa' RAI-Radiotelevisione italiana (di seguito RAI) predispone uno schema di contabilita' separata relativamente al servizio pubblico generale radiotelevisivo, in conformita' con i principi contabili nazionali ed internazionali, tenendo in conto la metodologia della contabilita' analitica enunciata nella raccomandazione della Commissione 98/322/CE (di seguito raccomandazione) e sue successive modificazioni ed integrazioni. Lo schema di separazione contabile prevede l'imputazione o l'attribuzione dei costi sulla base di principi di contabilita', applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati, e definisce con chiarezza i principi di contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. In particolare la separazione contabile deve avvenire nel rispetto del principio di causalita' come definito nella raccomandazione.
2. Lo schema predisposto e' idoneo ad evidenziare le attivita' aziendali in tre distinti aggregati contabili:
a) aggregato di servizio pubblico al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attivita' di produzione e programmazione riconducibili al servizio pubblico secondo quanto previsto dalla legge n. 112/2004;
b) aggregato commerciale al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attivita' di produzione, programmazione e vendita con finalita' commerciali;
c) aggregato servizi tecnici al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attivita' strumentali di supporto e trasmissione finalizzate alla realizzazione, conservazione e messa in onda dei programmi.
3. La valorizzazione dei cespiti e l'attribuzione dei costi congiunti e comuni ai tre aggregati avviene secondo il principio dei costi storici pienamente allocati (HCA-FDC).
4. Ai fini della corretta separazione fra i tre aggregati, gli scambi fra i diversi aggregati dovranno essere evidenziati attraverso un idoneo sistema di «transfer charges» (prezzi di trasferimento). In particolare dovranno essere separatamente evidenziati i costi generati dall'utilizzo dei servizi tecnici da parte dell'aggregato commerciale e da quello di servizio pubblico. Qualora i vincoli di legge comportino un mancato ricavo da attribuirsi all'aggregato commerciale, il meccanismo dei transfer charges dovra' evidenziare l'onere corrispondente nell'aggregato di servizio pubblico. I prezzi di trasferimento dovranno tener conto di una equa remunerazione del capitale impiegato secondo i principi contabili della raccomandazione.
5. La RAI e' tenuta ad inviare all'Autorita' lo schema di contabilita' separata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
Modalita' di approvazione
dello schema di contabilita' separata
1. L'Autorita', entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di contabilita' separata di cui all'art. 1, invia alla RAI le proprie eventuali osservazioni.
2. L'Autorita' indica un termine, non inferiore a dieci giorni solari, entro il quale la RAI puo' dichiarare di volersi conformare alle osservazioni dell'Autorita' oppure inviare una memoria e chiedere di essere sentita in audizione.
3. Lo schema di contabilita' separata e' approvato con provvedimento motivato dell'Autorita' entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione o della memoria di cui al precedente comma 2.
 
Art. 3.
Contabilita' separata della RAI
1. La RAI predispone la contabilita' separata sulla base dello schema approvato di cui all'art. 2, comma 3, garantendo la riconciliazione con il bilancio di esercizio.
2. Il primo esercizio utile ai fini della revisione di cui all'art. 4 e' l'anno 2005. In prima applicazione per l'anno 2004 potranno essere adottate procedure di verifica concordate (agreed upon procedures) secondo gli standard di revisione contabile nazionali ed internazionali.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio la RAI predispone la contabilita' separata sulla base dello schema approvato dall'Autorita'.
4. La societa' di revisione completa la revisione entro i successivi sessanta giorni.
 
Art. 4.
Scelta della societa' di revisione
1. La contabilita' separata tenuta ai sensi dell'art. 3 e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione nominata dalla RAI e scelta dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sulla base di una proposta formulata dalla RAI entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera. La proposta dovra' indicare tutte le informazioni necessarie a verificare la professionalita' e l'indipendenza della societa' di revisione e la rispondenza del piano di lavoro alle disposizioni di legge e della presente delibera. In caso di mancato accoglimento della proposta, la RAI dovra' presentare una nuova proposta entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'Autorita'.
2. All'attivita' della societa' di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Ogni onere e spesa contrattuale e' a carico della RAI.
La presente delibera e' notificata alla RAI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
Napoli, 10 febbraio 2005
Il presidente: Cheli
 
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