Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 3 dicembre 2004 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di mobilita' e proroghe del predetto trattamento, in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' Finmek di Sulmona; All Services di Gioia Tauro; Dalcos di Valguarnera; Tonno Nostromo di Vibo Valentia; GTC Gruppo Tessile Castrovillari di Castrovillari. (Decreto n. 35245). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139; Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223/1991, delle proroghe del medesimo trattamento e del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi, nonche' gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilita' e alle proroghe del medesimo trattamento, facenti parte integrante dei citati accordi; Ritenuto, per quanto precede, di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 2003 all'11 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 125 dipendenti, di cui 39 con contratto formazione lavoro, della societa' Finmek S.p.a., unita' in Sulmona (L'Aquila), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.544.700,00. |
| Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 17 giugno 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 19 lavoratori, ex dipendenti ed ex soci della cooperativa All Services S.c. a r.l., di Gioia Tauro. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 277.334,00. |
| Art. 3.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 42 ex dipendenti della societa' Dalcos, unita' in Valguarnera (Enna). Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 917.532,00. |
| Art. 4.
a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 88 ex dipendenti della societa' Tonno Nostromo, unita' di Vibo Valentia (Reggio Calabria), gia' fruitori fino al 31 dicembre 2003, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 1.255.584,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 25 agosto 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 6 ex dipendenti della societa' Tonno Nostromo, unita' di Vibo Valentia (Reggio Calabria), per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991, e' scaduto il 24 agosto 2004. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 33.630,00. |
| Art. 5.
Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il complessivo periodo dal 29 settembre 2002 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 60 ex dipendenti della societa' GTC Gruppo Tessile Castrovillari, unita' in Castrovillari (Cosenza), per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991, e' scaduto in periodi diversi a decorrere dal 29 settembre 2002, come risulta dagli allegati elenchi forniti dalla sede INPS competente. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 1.089.742,00. |
| Art. 6.
La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilita', disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 5, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 5.118.522,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 7.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 27 |
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