Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 14 gennaio 2005
Graduatoria ordinaria e speciale della Regione Campania di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per il bando del 2003 del settore «industria» (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) - 17° bando di attuazione.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del paese;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5, comma 4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del citato decreto n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 172 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2004, con il quale sono state approvate le graduatorie regionali, speciali ed ordinarie, delle iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi della predetta legge n. 488/1992 per il bando del 2003 del settore «industria» (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) ovvero del 17° bando di attuazione, ad eccezione di quelle della Regione Campania la cui formazione e' stata sospesa per i motivi indicati nelle premesse del medesimo decreto;
Visto che la Regione Campania con delibera n. 290/1 del 23 novembre 2004 ha confermato i criteri regionali per la formazione della graduatoria ordinaria e speciale relativamente al detto bando «industria» del 2003, gia' individuati dalla giunta regionale con la delibera n. 2840 dell'8 ottobre 2003 e confermati successivamente dalla medesima giunta con la delibera n. 1545 del 6 agosto 2004;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2004 con il quale e' stata approvata la proposta regionale di cui sopra e sono stati pertanto rimossi gli impedimenti giudiziari di ordine formale alla formazione delle graduatorie della Regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2003, concernente l'individuazione delle gestioni fuori bilancio, ai sensi del quale gli interventi nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, gestiti dal Ministero delle attivita' produttive, limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'U.E. e/o dalle Regioni, mantengono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione e quindi permangono in gestione fuori bilancio;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 29 del 30 giugno 2004 nella quale con riferimento alla legge 23 dicembre 2002, n. 289, art. 93, sono state elencate le gestioni fuori bilancio ed in particolare e' stata riconosciuta alla legge n. 488/1992 la caratteristica di fondo rotativo misto;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:
Art. 1.

1. Le graduatorie speciale ed ordinaria della Regione Campania concernenti le iniziative di cui in premessa per il bando del 2003 - 17° - del settore «industria» (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia), ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati n. 2/1 e 2/2 al presente decreto.
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per numero di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
 
Art. 2.

1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2, ed all'art. 10, comma 1, del regolamento medesimo.
2. Per le iniziative ammissibili al cofinanziamento UE e/o delle Regioni le corrispondenti risorse sono gestite in contabilita' fuori bilancio, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2003 citato in premessa, a valere sulla contabilita' speciale n. 1726 istituita nell'ambito del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le iniziative non ammissibili ai predetti cofinanziamenti le risorse sono gestite in contabilita' ordinaria e, pertanto, con successivi decreti, si provvedera' ad impegnare i conseguenti oneri a carico del cap. 7420, piano di gestione n. 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive, a favore delle singole banche concessionarie.
 
Art. 3.

1. Ad eccezione delle iniziative che sono state inserite nelle graduatorie di cui al precedente art. 1 ai sensi dell'art. 6, comma 8, del regolamento che, se non agevolate, non possono essere ulteriormente ripresentate con le medesime modalita', le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo, nel pieno rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al presente decreto, mantenendo valida, ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della domanda originaria, rimanendo comunque salve le eventuali modifiche introdotte in ordine agli ulteriori criteri di ammissibilita'. Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali modifiche normative, qualora l'impresa intenda mantenere valida, ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della detta domanda originaria e, al contempo, riformulare la domanda stessa, rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 8 citato e ripresenta la domanda, riformulata, entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia medesima, termini che saranno fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. Le predette modalita' di inserimento automatico o di riformulazione si applicano anche alle domande che, sempre a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, alle condizioni richiamate al punto 5.6 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.
2. Le iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali che, a causa dell'insufficienza delle relative disponibilita' finanziarie, occupano una posizione che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie.
 
Art. 4.

1. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda previsti dall'art. 5, comma 4, del regolamento, in quanto tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2005

Il direttore generale: Pasca di Magliano
 
Allegato 1

NOTE ESPLICATIVE

Le graduatorie sono due, come di seguito specificato :
1) Campania ordinaria (All. 2/1);
2) Campania speciale (All. 2/2).
La singola graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 ubicate nel territorio di riferimento (graduatorie regionali ordinarie, speciali per area o grandi progetti) o operanti nei settori di riferimento (graduatoria regionale speciale per attivita).
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza e' determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori dei cinque indicatori, di cui al punto 5. c5) del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 (per la graduatoria dei grandi progetti gli indicatori sono quattro, con esclusione di quello relativo alle priorita' regionali), normalizzati.
Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.
Si ricorda che il valore degli indicatori e' cosi' determinato:
indicatore n. 1:

capitale proprio attualizzato investito nel programma -----------------------------------------------------
investimento ammissibile attualizzato

indicatore n. 2:

numero di occupati attivati dal programma -----------------------------------------
investimento ammissibile attualizzato

indicatore n. 3:

100 ---------------------------------------------------
agevolazione richiesta (in punti percentuali di quella massima consentita)
indicatore n. 4: punteggio (compreso tra 0 e 30) conseguito dal programma sulla base delle specifiche priorita' regionali di cui al punto 5.c5.4 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 (si ricorda che tale indicatore non e' utilizzato nella graduatoria dei grandi progetti);
indicatore n. 5: punteggio (compreso tra 0 e 10) conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali di cui al punto 5.c5.5 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.
Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:
colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato nella colonna L;
colonna B (Numero di progetto): il numero di progetto della domanda;
colonna C (Ragione sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni;
colonna D (Prov.): la provincia del comune ove e' ubicata l'unita' produttiva o, per le imprese di costruzioni che utilizzano i beni agevolati nelle aree ammissibili della regione, ove e' ubicata la sede operativa;
colonna E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito;
colonna F (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso e' convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati;
colonna G (3 - Agevolazione richiesta): il valore dell'indicatore n. 3, determinato sulla base dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita;
colonna H (4 - Indicatore regionale): il valore dell'indicatore n. 4 relativo alle priorita' regionali; esso e' compreso tra 0 e 30 nella graduatoria regionale ordinaria, tra 0 e 20 nella graduatoria regionale speciale e non e' utilizzato nella graduatoria dei grandi progetti;
colonna I (5 - Indicatore ambientale): il valore dell'indicatore n. 5 relativo alle prestazioni ambientali; esso e' compreso tra 0 e 10;
colonna L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore e' quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria;
colonna N (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:
P = piccola impresa;
M = media impresa;
G = grande impresa;
colonna O (Ob.) l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unita' produttiva interessata dal programma:
1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno);
2 = Obiettivo 2 (Centro-nord aree in declino industriale);
ST - Sostegno transitorio (Centro-nord, aree ammesse al sostegno transitorio);
FO = fuori obiettivo;
colonna P (Cofin.): l'ammissibilita' o meno della domanda al cofinanziamento U.E.:
SI = ammissibile;
Nulla = non ammissibile;
colonna Q (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilita' o meno della domanda:
A = agevolabile;
N = non agevolabile;
P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali);
colonna R (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:
1 = esaurimento delle risorse attribuibili;
4 = superamento della riserva del 70% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare;
5 = motivi 1 e 4 insieme;
colonna S (Agevolaz. concedibile): l'ammontare in euro dell'agevolazione concedibile per il programma di investimenti a valere sulle risorse nazionali o, eventualmente, su quelle FESR. Tale ammontare e' inferiore a quello richiesto qualora nella colonna P sia indicato «P»; e' pari a zero qualora nella colonna P sia indicato «N»;
colonna T (Reg) l'utilizzo o meno delle risorse POR o DOCUP regionali:
SI= utilizzate;
Nulla= non utilizzate.
 
Allegato 2/1

LEGGE 488/92 - BANDO DEL 2003 (17°) DEL SETTORE INDUSTRIA
GRADUATORIA ORDINARIA DELLA REGIONE CAMPANIA

----> Vedere immagini da pag. 6 a pag. 38 <----

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Allegato 2/2

LEGGE 488/92 - BANDO DEL 2003 (17°) DEL SETTORE INDUSTRIA
GRADUATORIA SPECIALE DELLA REGIONE CAMPANIA

----> Vedere immagini da pag. 39 a pag. 62 <----
 
Allegato 3

LEGGE 488/92 - BANDO DEL 2003 (17°) DEL SETTORE INDUSTRIA
----> Vedere immagini da pag. 63 a pag. 79 <----
 
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