Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 gennaio 2005
Variazione tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Folicur Se, Folicur Wg, Horizon.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari denominati Folicur Se registrato al n. 10753, Folicur Wg registrato al n. 8498, Horizon registrato al n. 9713, contenenti la sostanza attiva tebuconazolo, a nome dell'Impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa 130, preparati in stabilimenti gia' autorizzati;
Vista la domanda presentata in data 7 novembre 2003 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo in data 11 novembre 2004 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere la modifica dei limiti massimi di residui della sostanza attiva tebuconazolo su alcuni prodotti ortofrutticoli e la modifica degli intervalli di sicurezza dei prodotti fitosanitari sopraccitati sui cereali;
Visto il parere favorevole espresso in data 28 aprile 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle nuove condizioni di impiego per la sostanza attiva tebuconazolo;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:

E' autorizzata la modifica del testo delle etichette relativamente agli intervalli di sicurezza, dei prodotti fitosanitari sottoelencati, registrati con decreto al numero e alla data a fianco indicati, a nome dell'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa 130, preparati in stabilimenti di produzione gia' autorizzati:

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Nome prodotto | Sostanza attiva | Nr. reg. | Data reg. ===================================================================== FOLICUR SE |Tebuconazolo |10753 |19 marzo 2001 FOLICUR WG |Tebuconazolo |8498 |30 marzo 1994 HORIZON |Tebuconazolo |9713 |29 luglio 1998

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data del presente decreto.
Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2005
Il direttore generale: Marabelli
 
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