Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2005 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2005
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonche' tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali, fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.

(Disposizioni approvate dalla Commissione nella seduta del
16 febbraio 2005)

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
e) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;
f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;
g) vista la legge della regione Toscana n. 25 del 13 maggio 2004, recante: «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale»;
h) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, recante: «Disposizioni in materia l'elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale»;
i) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;
j) tenuto conto che per sabato 3 e domenica 4 aprile 2005 e' previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, nonche' per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni comunali e provinciali;
k) rilevato altresi' che, in data 17 febbraio 2005, sara' affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;
l) rilevato altresi' con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
m) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:
Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione puo', con le modalita' di cui all'art. 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni puo' cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.
3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano ritrasmesse per l'estero da RAI International, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento puo' essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della RAI, la possibilita' di riferirsi alle consultazioni referendarie previste per la primavera del 2005.
 
Art. 2.
Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 3 e 4;
b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita' di cui all'art. 5.
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'art. 6;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonche' della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente si applicano altresi' alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio provinciale, ovvero per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.
 
Art. 3. Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale
autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile e' ripartito tra i soggetti aventi diritto per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegati all'elezione alla carica di Presidente dalla Giunta regionale;
b) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per i Consigli regionali in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano per i Consigli regionali.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile e' ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario.
6. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 2, 3 e 4 aprile 2005.
9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
Art. 4. Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale
autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nelle regioni interessate alla consultazione elettorale trasmissioni di comunicazione politica.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali, provinciali o nei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile e' ripartito per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a), in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali, e per il restante 50 per cento tra tutti i soggetti in modo paritario.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonche' alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2;
b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di cui alla lettera a) del comma 2.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile e' ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco di cui alla lettera a) del comma 2, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
7. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali e' affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
10. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
Art. 5.
Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dall'art. 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 4.
3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 11 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:
a) e' presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) se il messaggio cui e' riferita e' richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Giunta regionale, a Presidente della Provincia o a Sindaco;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
6. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 6.
Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.
3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovra' essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.
 
Art. 7.
Programmi dell'Accesso

1. I programmi nazionali dell'accesso, nonche' quelli regionali nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.
2. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale o del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'accesso regionale e' sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia del presente provvedimento. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalita' previste dall'art. 11, puo' autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.
3. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione elettorale e fino alla data di cessazione dell'efficacia del presente provvedimento, i programmi nazionali dell'accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
 
Art. 8.
Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresi' una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate alle consultazioni regionali, provinciali e comunali del 3 e 4 aprile 2005 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalita' di espressione del voto.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.
 
Art. 9.
Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del 3 e 4 aprile 2005, la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e nelle regioni di cui al comma 2, art. 2, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.
2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'art. 4 comma 2.
3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'art. 4, comma 4.
4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 4, dell'art. 4.
5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 e 9.
6. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale dalle sedi regionali della RAI.
7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo' proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni e' determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
9. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
10. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.
11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
12. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, ovvero per le trasmissioni a diffusione regionale, alla Direzione del Telegiornale regionale che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 11.
13. Le tribune di cui al presente articolo, nonche' le trasmissioni di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonche' nel giorno immediatamente precedente.
 
Art. 10.
Trasmissione per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.
2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
 
Art. 11.
Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 
Art. 12. Responsabilita' del Consiglio d'amministrazione e del Direttore
generale

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dai direttori rispettivamente competenti per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione regionale.
Roma, 16 febbraio 2005
Il Presidente: Petruccioli
 
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