Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Provolone del Monaco» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Comitato per la registrazione della denominazione d'origine del Provolone del Monaco con sede in Vico Equense (Napoli) via D. Caccioppoli, 25 esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«PROVOLONE DEL MONACO»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Provolone del Monaco» e' riservata al formaggio prodotto con latte bovino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. CEE 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.
Descrizione e caratteristiche

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Provolone del Monaco», richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Reg. CEE 2081/92, designa il formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio semiduro a pasta filata, stagionato, prodotto esclusivamente con latte crudo proveniente da vacche allevate nelle aree elencate nell'art. 3 del presente disciplinare di produzione, ottenuto nel rispetto del processo di trasformazione descritto nel successivo art. 5.
Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) una stagionatura di almeno centottanta giorni (sei mesi), con una resa massima di 9 kg per ettolitro di latte trasformato;
b) una forma di melone leggermente allungato ovvero di pera senza testina con un peso minimo di 2,5 kg ed uno massimo di 8 kg; una crosta sottile di colore giallognolo con toni leggermente scuri, quasi liscia con leggere insenature longitudinali in corrispondenza dei legacci di rafia usati per il sostegno a coppia che suddividono il Provolone in un minimo di 6 facce;
c) una pasta, di colore crema con toni giallognoli, elastica, compatta, uniforme e senza sfaldature, morbida e con tipiche occhiature (a «occhio di pernice») di diametro variabile fino a 5 mm, con eventuale presenza di sporadiche occhiature di diametro maggiore, fino a 12 mm, piu' abbondanti verso il centro della massa;
d) un contenuto in grasso sulla sostanza secca non inferiore al 45%;
e) un sapore dolce e butirroso, con fragranze caratteristiche ed un leggero e piacevole gusto piccante;
f) gli ambienti di stagionatura situati in localita' di cui all'art. 3, inoltre, conferiscono a questo formaggio degli aromi unici esaltati dalla lunghezza della stagionatura, infatti dopo 7-8 mesi il provolone tendera' ad ingiallire ulteriormente, ispessendo la crosta ed assumendo un sapore via via piu' piccante ed un aspetto della pasta piu' consistente, anche se ancora abbastanza morbida e sempre privo di sfaldature;
L'immissione al consumo della D.O.P. «Provolone del Monaco» deve avvenire secondo le seguenti modalita':
in pezzo singolo tal quale;
confezionato, sottovuoto o in atmosfera protetta, intero, porzionato e/o grattugiato.
 
Art. 3.
Zona di produzione

Le zone di allevamento delle bovine, di produzione e di stagionatura della D.O.P. «Provolone del Monaco», compreso il confezionamento, il porzionamento ed il grattugiamento, sono delimitate dagli interi territori dei seguenti comuni, ricadenti nella provincia di Napoli: Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Santa Maria La Carita', Vico Equense.
La D.O.P. «Provolone del Monaco» e' prodotta con latte da impiegare per la lavorazione che deve provenire nella quota minima del 20% del finale di produzione da bovini tipo genetico autoctono (TGA) Agerolese iscritti al registro anagrafico, e nella quota restante (80%) da bovini di razze diverse (Frisona, Brunalpina, Pezzata Rossa, Jersey, Podolica e Meticci locali) allevate esclusivamente nei comuni sopraelencati.
Le strutture e attrezzature dell'allevamento dei bovini devono risultare coibentate ed aerate in modo da garantire la temperatura ed il ricambio dell'aria come previsto dalla normativa vigente sul benessere animale.
L'alimentazione delle vacche il cui latte e' destinato alla produzione del formaggio «Provolone del Monaco» deve essere rappresentata per almeno il 40% della sostanza secca da foraggio. In particolare la quantita' di foraggio verde da somministrare alle bovine non deve superare i 15 kg tal quale, al fine di evitare fermentazioni anomale che possono compromettere le qualita' organolettiche e di conservabilita' del formaggio. I foraggi essiccati dovranno provenire da colture di cereali da semi (avena, orzo, grano) e/o dall'affienamento di prati stabili naturali e di colture di graminacee o leguminose da foraggio.
Non possono essere somministrati:
1) alimenti ottenuti da colture geneticamente modificate, secondo la normativa comunitaria vigente;
2) foraggi, insilati e sottoprodotti freschi e conservati, di seguito elencati:
a) foraggi riscaldati, rancidi, ammuffiti;
b) foraggi trattati con additivi per migliorarne la conservabilita';
c) foraggi infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati o contaminati da sostanze tossiche, radioattive o comunque nocive (anticrittogamici, insetticidi, micotossine, metalli pesanti, etc.);
d) foraggi provenienti da materie prime ortofrutticole e da terreni irrigati con acque di scarico di industrie, insediamenti urbani, da terreni sommersi, da rive di fossi, da acquitrini, nonche' da terreni adiacenti alle grandi arterie stradali;
e) insilati di qualunque tipo;
f) trebbie fresche di birra, distillerie, borlande, vinacce, graspe ed altri sottoprodotti umidi provenienti dall'industria birraria, enologica, e dalle distillerie;
3) mangimi semplici:
a) tutti gli alimenti di origine animale (pesce, carne, sangue, penne, sottoprodotti vari della macellazione);
b) grassi ed olii di origine animale e vegetale compresi i saponi;
c) semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;
d) sottoprodotti della lavorazione del riso quali lolla, pula, puletta, farinaccio, gemma e granaverde;
e) farine di estrazione, panelli ed expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, cocco, tabacco, sesamo, papavero, palmisto, olive, mandorle e noci;
f) manioca, patate e derivati;
g) alimenti disidratati ottenuti da ortaggi e sottoprodotti della loro lavorazione (buccette e semi di pomodoro, etc.) nonche' frutta secca o essiccata di qualsiasi tipo (fichi, uva, castagne, datteri, pere, mele, pesche, agrumi, etc.) e sottoprodotti della relativa lavorazione (marchi, pastazzi, buccette, sanse, vinacce, vinaccioli e fecce);
h) urea e derivati, sali di ammonio;
i) antibiotici, terreni di fermentazione e qualsiasi principio attivo ed additivo non ammesso dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
 
Art. 4.
Materie prime

a. Il latte crudo per la produzione del «Provolone del Monaco» deve provenire da vacche che non abbiano superato il limite massimo di duecentotrenta giorni di lattazione ed abbiano una produzione pari ad almeno otto litri di latte al giorno.
b. La produzione del «Provolone del Monaco» e' consentita durante tutto l'anno, esclusivamente dal latte raccolto dopo ogni mungitura senza refrigerazione in stalla oppure giornalmente con la refrigerazione in stalla.
c. La trasformazione del latte deve avvenire nell'ambito delle 48 ore dalla mungitura e lo stoccaggio presso i caseifici deve essere effettuato per non oltre 24 ore in serbatoi d'acciaio inox refrigerati.
 
Art. 5.
Processo di trasformazione

Il latte destinato alla trasformazione deve essere quello prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria e non sottoposto ad una temperatura superiore a 40°C o ad un trattamento avente effetto equivalente, cosi' come descritto dall'art. 2, comma 1, della Direttiva CEE 46/92. La coagulazione del latte deve essere ottenuta per via presamica per 40-60 minuti aggiungendo o solo caglio in pasta di capretto o solo caglio naturale liquido di vitello oppure in combinazione dal 20 al 50% caglio naturale liquido di vitello e dal 50 all'80% caglio in pasta di capretto, riscaldando a 34-42°C. Quando la cagliata ha raggiunto la consistenza voluta, dopo alcuni minuti, si procede alla rottura prevalentemente manuale (con spini d'acciaio o mestoloni di legno) fino ad ottenere grumi molto piccoli delle dimensioni dapprima di una nocciola e successivamente di un chicco di mais. Si lascia riposare il tutto per circa 20 minuti.
La cagliata deve essere poi riscaldata, cosi' da avere nella massa una temperatura di circa 48-52°C, e lasciata prima riposare fino ad un massimo di 30 minuti, curando che la temperatura non si abbassi al di sotto dei 45°C, successivamente estratta dal siero e trasferita in teli di canapa o cestelli forati in acciaio per la maturazione.
Dopo che le prove di filatura, a mano in acqua calda, hanno dato esito positivo in termini di elasticita' e resistenza, si deve procedere al taglio della cagliata in fettucce di dimensioni variabili (il taglio e' fatto a mano o con macchine tritacaglio) ed alle operazioni di filatura e modellazione della massa con acqua a 85-95°C in forme dalle pezzature stabilite dal disciplinare. Segue il rassodamento per immersione in acqua fredda e la salatura per immersione in salamoia satura per 8-12 ore/kg di prodotto.
I formaggi ottenuti, legati in coppie, appesi su apposite incastellature, devono essere lasciati stagionare per maturazione lattico-proteolitica, prima a temperatura ambiente di asciugamento dai dieci ai venti giorni e quindi in ambiente a temperatura fra gli 8 ed i 15°C per un periodo non inferiore ai sei mesi, sottoposto in questo periodo esclusivamente ad operazioni di lavaggio e pulitura delle muffe ed eventuale oliatura (olio extra vergine di oliva - DOP Penisola Sorrentina).
La pezzatura delle forme dovra' essere tale che, a termine stagionatura, abbiano un peso minimo di 2,5 kg ed uno massimo di 8 kg.
 
Art. 6.
Origini

Tutte le fasi del processo produttivo debbono essere monitorate documentando per ciascuna di esse gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei produttori, dei condizionatori e dei porzionatori e dei confezionatori, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto: tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformita', anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potra' essere commercializzato con la denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco».
 
Art. 7.
Legame con l'ambiente

Sull'origine della produzione dei formaggi a pasta filata ed in particolare del provolone non si conosce nulla di preciso, sembra comunque accertato che essa non preceda il 1700. Nella relazione «Caci, Burro, Strutto, Uova, Olii alla esposizione di Parigi del 1878» Raffaele De Cesare, membro della giuria internazionale, fa una accurata descrizione dei prodotti rappresentanti dell'attivita' casearia dell'Italia di fine '800, sottolineando come dalla forma del caciocavallo in alcune regioni dell'Italia meridionale si e' preferita quella a palla del provolone.
Nei Monti Lattari - Penisola Sorrentina l'allevamento del bestiame e' sempre stato finalizzato alla produzione del latte, il quale in massima parte veniva destinato alla trasformazione casearia, in particolare burro, latticini, caciocavallo e provolone. Si calcola infatti che nei primi anni del '900 da questo territorio si esportavano dai 300 ai 400 quintali di provolone al mese (E. Mollo, 1909). La scelta di produrre prevalentemente prodotti stagionati era dettata dalla necessita' di spostare il commercio nella vicina citta' di Napoli, dal momento che il formaggio alimento troppo costoso per i contadini della zona, non trovava un suo mercato. Data l'impervieta' dei collegamenti la via migliore per raggiungere Napoli era quella del mare: un viaggio lungo e faticoso che iniziava nel cuore della notte. I provoloni, trasportati a dorso dei muli fino alle spiagge, venivano caricati su imbarcazioni a remi e qui contadini improvvisati commercianti, per ripararsi dall'umidita' del mare e della notte erano soliti coprirsi con un grande mantello simile al saio indossato dai monaci. Una volta giunti a Napoli, la gente che lavorava al mercato presso il porto inizio' a chiamare il trasportatore, il Monaco, ed il suo formaggio, il Provolone del Monaco.
Il «Provolone del Monaco» ha un profondo legame con l'ambiente che si evidenzia in tutta la filiera del prodotto. L'allevamento dei bovini, infatti, nei Monti Lattari - Penisola Sorrentina risale al 264 a.C., epoca in cui i Picentini, i primi abitanti di questi monti, furono deportati dalle Marche dai vincenti Romani. I Picentini spostando dal territorio di origine i loro armenti e le loro masserizie trasformarono lo spazio sottratto ai boschi in terreno coltivabile, incominciando l'attivita' agricola e di allevamento di animali domestici, specialmente di bovini ad attitudine lattifera, al punto che per le eccezionali produzioni e qualita' del latte i monti furono denominati «Lactaria Montes». Da questo primo nucleo bovino, in seguito ai numerosi incroci effettuati con razze introdotte nei secoli successivi (Bretonne, Bruna Alpina, Jersey e Pezzata Nera Olandese) si e' selezionata la razza che dal 1952, anno in cui fu presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo standard, prende nome di Agerolese. La relazione dettagliata del dott. E. Mollo (1909), sull'allevamento degli animali bovini nel circondario di Castellammare e specialmente nella Penisola Sorrentina, fa una descrizione dettagliata sul bovino allevato in questo territorio, l'attuale razza Agerolese «una vacca da latte ...da un metro e trentacinque ad un metro e quaranta, qualcuna oltrepassa pure questa altezza, il suo peso vivo varia dai tre quintali e mezzo ai quattro quintali; ... il mantello e' scuro con striscia piu' chiara sulla schiena... i caratteri della buona lattaia sono: testa regolare e ben formata, corna sottili e di regolare lunghezza, sguardo docile, pagliolaia poco sviluppata, dorso leggermente insellato, spalle e torace alquanto ristretti, grande sviluppo dell'addome, estremita' piuttosto corte e robuste, mammelle sviluppatissime, pelle non molto sottile con abbondanza di connettivo sottocutaneo» considerandola come «... una buona lattaia da' dai diciasette ai diciotto litri di latte al giorno ... nella buona stagione, quando abbonda il foraggio verde ed il clima incomincia a diventar piu' mite il latte diventa piu' aromatico ...», che rende ancora piu' evidente il legame del provolone con l'ambiente e l'allevamento bovino circostante.
La specificita' del Provolone del Monaco nasce dalla tipicita' della materia prima che viene sapientemente trasformata dalle abili mani dei casari della Penisola Sorrentina e Monti Lattari che custodiscono gelosamente i segreti della lavorazione di un tempo, frutto dell'esperienza maturata negli anni dai loro avi. Cornice non trascurabile di questo processo e' il particolare microclima che ritroviamo negli ambienti di lavorazione e stagionatura. L'area geografica infatti e' tipizzata dalla presenza di numerosi valloni che incidono profondamente la costa e penetrano all'interno per diversi km. Essi sono caratterizzati da una forte escursione altitudinale, con fenomeni di inversione vegetazionale ed un notevole sviluppo di complessi rupestri. L'estrema variabilita' del sistema oro-idrografico presente nel territorio e l'intrinseca diversificazione morfologica tra le diverse zone che lo compongono, determinano la presenza di circoscritti microclimi non omogenei.
La natura dei luoghi, generalmente molto accidentata, comporta infatti fattori di soleggiamento estremamente diversificati anche in aree contigue, che associati alla variabile altimetria e, nonostante l'influsso mitigante del mare, determinano una notevole alternanza delle stesse specie vegetazionali riscontrabili nell'area. E' proprio l'insieme di queste caratteristiche allevatoriali e di trasformazione inserite in un ambiente cosi' variegato che contribuisce, nella fase di lavorazione e di stagionatura del Provolone del Monaco, a conferirne un profumo ed un gusto ineguagliabile.
 
Art. 8.
Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo privato autorizzato o da un'autorita' pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081 del 17 luglio 1992.
 
Art. 9.
Etichettatura

All'atto della sua immissione al consumo di formaggio a denominazione protetta «Provolone del Monaco» deve recare impresso termicamente, su ogni faccia, con figurazione lineare o puntiformi, il contrassegno con la dicitura «Provolone del Monaco» di colore nero del pantone black, e l'indicazione di un numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.
L'etichetta da apporre sulle forme della D.O.P. «Provolone del Monaco» deve riportare a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse le seguenti indicazioni:
a) il simbolo grafico, successivamente raffigurato, relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la DOP;
b) il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del Reg. CEE della Commissione n. 1276/98;
c) il nome, il cognome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;
d) il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo;
e) il peso del prodotto in conformita' alle norme vigenti;
f) la percentuale di latte del bovino tipo genetico autoctono (TGA) Agerolese quando superiore al 20%;
g) tipologia di caglio utilizzato;
h) la stagionatura quando superiore ai sei mesi.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente/consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la D.O.P.
 
Art. 10.
Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Provolone del Monaco», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. CEE 2081/92.
 
Art. 11.
Logotipo

Il logotipo della D.O.P. «Provolone del Monaco» e' rappresentato da un'immagine stilizzata del Provolone del Monaco con legaccio di rafia tipico dell'area dei Monti Lattari e della Penisola Sorrentina.
L'indice colorimetrico e' il seguente:
Provolone del Monaco e cerchio piccolo intorno a sigla D.O.P.: colore giallo numero pantone 116;
legaccio di rafia, scritta Provolone del Monaco e sigla D.O.P.: colore marrone numero pantone 201.

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