Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 31 gennaio 2005
Riapertura delle attivita' istruttorie per i progetti autonomi gia' presentati sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca in zona Centro/Nord.

IL VICE-MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (d'ora in poi MIUR);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, recante: «Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste degli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e, in particolare l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalita' di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;
Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale e' stato disposto, in particolare:
a) la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;
b) la sospensione, sia con riferimento sia alle domande pervenute a valere sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, sia con riferimento alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, dello svolgimento delle attivita' istruttorie, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;
Visto il decreto direttoriale del 17 marzo 2003 con il quale e' stata disposta la conclusione del periodo di sospensione, di cui al predetto decreto direttoriale del 12 dicembre 2002, con esclusivo riferimento alle attivita' istruttorie dei citati progetti presentati a valere sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997;
Vista la direttiva per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca n. 1556/Ric. del 25 novembre 2004, adottata ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999;
Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 con il quale, in coerenza con la predetta direttiva, sono state ripartite le risorse del FAR per l'anno 2004, secondo le ivi indicate finalita';
Visto, in particolare, che, ai sensi del predetto decreto del 29 novembre 2004, una quota pari a 231,498 milioni di euro e' stata destinata, secondo la ivi descritta ripartizione, alla copertura delle esigenze dei progetti non ricomprendenti costi per attivita' da svolgersi per almeno il 75% del totale nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, presentati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del decreto ministeriale n. 593/2000, e per i quali con il citato decreto direttoriale del 12 dicembre 2002 e' stata disposta la sospensione delle attivita' istruttorie;
Visto, inoltre, il punto 3 della richiamata direttiva che prevede, in particolare, l'adozione di uno specifico decreto per la definizione dei criteri e della modalita' di utilizzo della richiamata quota, secondo i principi indicati nella stessa direttiva;
Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 con il quale, in coerenza con la direttiva adottata in data 25 novembre 2004, sono state ripartite le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2004, la quota di 231.498.825,01 euro e' destinata alla copertura delle esigenze dei progetti non ricomprendenti costi per attivita' da svolgersi per almeno il 75% del totale nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, presentati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del decreto ministeriale n. 593/2000, e per i quali con decreto direttoriale del 12 dicembre 2002 e' stata disposta la sospensione delle attivita' istruttorie.
2. Ai sensi del predetto decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004, la citata quota e' ripartita nel modo seguente:

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Articolo | Risorse | assegnate | =====================================================================
| Credito agevolato| Fondo perduto| Totale 5 | 102.159.620,01| 25.539.905,00| 127.699.525,01 6 | 54.479.855,37| 13.619.963,84| 68.099.819,21 7 | 8.437.115,04| 2.109.278,76| 10.546.393,80 8 | 1.415.028,64| 353.757,16| 1.768.785,80 9 | 18.707.440,95| 4.676.860,24| 23.384.301,19 Totale | 185.199.060,00| 6.299.765,00| 231.498.825,01

3. L'utilizzo della quota di cui al precedente comma 1, ai fini ivi previsti, e' disciplinato secondo i criteri e le modalita' di cui ai seguenti articoli del presente decreto.
 
Art. 2.

1. Al fine di individuare progetti di elevato livello qualitativo, e nel quadro dell'esigenza di contenimento delle spese istruttorie, il Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, anche avvalendosi di esperti all'uopo nominati, dovra' operare una preliminare preselezione dei progetti da sottoporre alle attivita' istruttorie disciplinate nel richiamato decreto n. 593/2000, sulla base dei seguenti criteri tecnico-scientifici:
novita' e originalita' delle conoscenze acquisibili e dei risultati conseguibili rispetto allo stato dell'arte;
utilita' delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo, che accrescano la competitivita' e favoriscano lo sviluppo;
qualita' e idoneita' delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse;
attendibilita' delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente;
congruita' di massima dei costi indicati per la realizzazione del progetto.
 
Art. 3.

1. La preselezione di cui al precedente art. 2 dovra' operarsi, nell'ambito dei singoli articoli di cui al precedente art. 1, nel limite delle disponibilita' sopra citate maggiorate del 20%.
2. La durata delle predette attivita' di preselezione non potra' superare i tre mesi dal suo avvio.
3. La preselezione di cui al precedente comma 1 non operera' nei confronti dei progetti per i quali e' stato gia' acquisito il parere finale del richiamato Comitato.
4. I progetti preselezionati ai sensi del precedente comma 1 sono trasmessi, per l'espletamento delle attivita' istruttorie disciplinate dal richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, all'istituto di credito indicato dai soggetti proponenti in sede di domanda di finanziamento e ad uno o piu' degli esperti scientifici indicati dal predetto Comitato o, in alternativa, all'esperto scientifico eventualmente gia' incaricato in data precedente al richiamato decreto direttoriale del 12 dicembre 2002.
5. Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca si riserva, in presenza di ulteriori disponibilita' finanziarie, di trasmettere, per l'espletamento delle attivita' istruttorie di cui al precedente comma 2, progetti preselezionati positivamente ma non rientranti nel limite finanziario di cui al precedente comma 1.
6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui alle precedenti disposizioni, anche con riferimento all'esigenza del miglior utilizzo delle risorse provenienti dai fondi strutturali della Unione europea, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, sono prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, sino all'espletamento delle nuove operazioni per la selezione, ai sensi delle normative comunitarie in materia, di nuovi soggetti cui affidare i predetti servizi.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2005
Il Vice - Ministro: Possa
 
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