Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 febbraio 2005
Scioglimento della societa' cooperativa «Phototra Due» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
della direzione provinciale del lavoro di Bari

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-septiesdecies del codice civile, l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
Atteso che l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
Visto il verbale di revisione del 26 febbraio 2004 e successivo accertamento del 16 ottobre 2004 relativo all'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 24 novembre 2004;

Decreta:

La societa' cooperativa «Phototra Due» a r.l. con sede in Bari, numero pos. 8021 costituita per rogito del notaio Mazza Francesco in data 23 ottobre 1998, repertorio n. 12027, codice fiscale n. 05235320727, registro societa' n. 6224, R.E.A. n. 408551, omologato dal tribunale di Bari, e' sciolta senza nomina di commissario liquidatore.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
Bari, 2 febbraio 2005
Il dirigente: Baldi
 
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