Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 9 febbraio 2005
Individuazione di alcuni beni immobili non piu' strumentali all'attivita' istituzionale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. riconosciuti di proprieta' dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001 che prevede, fra l'altro, l'individuazione dei beni immobili non strumentali in precedenza attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti dalla norma di proprieta' dello Stato;
Vista la nota dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A prot. n. 534/P datata 26 novembre 2002 e gli esiti delle verifiche successivamente effettuate;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
Decreta:
Art. 1.
Sono di proprieta' dello Stato i beni immobili di seguito descritti:
immobile sito in Roma - Piazza Giuseppe Verdi n. 10 - foglio 549 - particelle 21, 134, 227, 228, 229, 230 e 334 sub 1;
immobile sito in Roma - Via Principe Umberto n. 2/4 - foglio 502 - particelle 2 e 3.
 
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili stessi in capo allo Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5.
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2005

Il direttore: Spitz
 
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