Gazzetta n. 48 del 28 febbraio 2005 (vai al sommario)
LEGGE 10 febbraio 2005, n. 19
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2060):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 4 marzo 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 maggio 2003, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 11ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 30 settembre 2003 e
l'11 febbraio 2004.
Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4911):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 28 aprile 2004, con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, XI e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 4 maggio 2004;
15 luglio 2004; 24 settembre 2004.
Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 e approvato il
27 gennaio 2005.
 
Allegato

----> Vedere testo in lingua da pag. 4 a pag. 18 del S.O. <----
 
Allegato

Traduzione non ufficiale
CONVENZIONE CONCERNENTE LA RECIPROCA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
IN MATERIA FISCALE

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) , firmatari della presente Convenzione,
Considerando che lo sviluppo di movimenti internazionali di persone, di capitali, di beni e di servizi - di per se' positivo - ha aumentato le possibilita' di evasione e di frode fiscale necessitando in tal modo una crescente cooperazione fra le autorita' fiscali;
Prendendo atto con soddisfazione di tutti gli sforzi effettuati nel corso degli ultimi anni a livello sia bilaterale che multilaterale, per lottare contro l'evasione e le frodi fiscali;
Considerando che occorre un coordinamento degli sforzi fra gli Stati per incoraggiare tutte le forme di assistenza amministrativa in materia fiscale, per le tasse di qualsivoglia natura , garantendo al contempo un'adeguata protezione dei diritti dei contribuenti;
Riconoscendo che la cooperazione internazionale puo' svolgere un ruolo importante, facilitando una corretta valutazione degli obblighi fiscali ed aiutando il contribuente a far rispettare i suoi diritti ;
Considerando che i principi fondamentali in virtu' dei quali ogni persona puo' esigere, per la determinazione dei suoi diritti ed obblighi, una procedura regolare, devono essere riconosciuti in tutti gli Stati come applicabili in materia fiscale e che gli Stati dovrebbero sforzarsi ;di proteggere i legittimi interessi del contribuente, fornendogli in modo particolare un'adeguata protezione contro la discriminazione e la doppia imposizione;
Convinti pertanto che gli Stati non devono prendere provvedimenti ne' fornire informazioni in modo non conforme al loro diritto ed alla loro prassi, e che devono tenere conto del carattere riservato di tali informazioni, nonche' degli strumenti internazionali relativi alla protezione della vita privata ed al flusso di dati a carattere personale;
Desiderosi di concludere una Convenzione di reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,
Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
PORTATA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1
Oggetto della Convenzione e persone interessate

1. Le Parti si concedono reciprocamente, fatte salve le norme del Capitolo IV, un'assistenza amministrativa in materia fiscale. Tale assistenza include, se del caso, gli atti compiuti da organi giurisdizionali.
2. Tale assistenza amministrativa include:
a. lo scambio di informazioni, compresi controlli fiscali contestuali e la partecipazione a controlli fiscali svolti all'estero:
b. il recupero di crediti d'imposta , comprese le misure conservatorie e
c. la notifica di documenti.
3. Una Parte fornira' assistenza amministrativa, a prescindere se la persona in oggetto e' residente o cittadina di una Parte o di ogni altro Stato.
Articolo 2
Tasse in oggetto

1. La presente Convenzione si applica :
a. alle seguenti imposte:
i. imposte sul reddito o sugli utili
ii. imposte sui guadagni di capitale, riscosse separatamente dall'imposta sul reddito o sui guadagni.
iii. imposte sull'attivo netto, riscosse per conto di una Parte; e
b. alle seguenti imposte:
i. imposte sul reddito, sui proventi o guadagni di capitale o sull'attivo netto, riscosse per conto delle suddivisioni politiche o delle collettivita' locali di una Parte,
ii. contributi previdenziali obbligatori dovuti alle amministrazioni pubbliche o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico, e
iii. imposte di altre categorie, ad eccezione dei diritti doganali, riscosse per conto di una Parte, i.e.:
A. tasse di successione o di donazione ,
B. tasse sulla proprieta' immobiliare,
C. tasse generali su beni e servizi, quali le tasse sul valore aggiunto o le tasse sulle vendite,
D. tasse su determinati beni e servizi, come le imposte sui consumi,
E. tasse sull'uso o la proprieta' di veicoli a motore
F. tasse sull'uso o la proprieta' di beni mobili diversi dai veicoli a motore,
G. Ogni altra tassa. .
iv. tasse rientranti nelle categorie di cui al capoverso iii precedente, riscosse per conto di suddivisioni politiche o collettivita' locali di una Parte.
2. Le tasse esistenti cui si applica la presente Convenzione sono enumerate all'Annesso A secondo le categorie di cui al paragrafo 1.
3. Le Parti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa o al Segretario
Generale dell'OCSE (di seguito denominato Depositari) qualsiasi modifica da apportare all'Annesso A, risultante da una modifica della lista di cui al paragrafo 2. Tale modifica avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica ad opera del Depositario.
4. La presente Convenzione si applica inoltre, dal momento della loro introduzione, alle tasse di natura identica o analoga stabilite in una Parte dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, in aggiunta alle tasse esistenti enumerate all'Annesso A o in loro sostituzione. In questo caso la Parte interessata informera' uno dei Depositari circa l'introduzione di tali tasse.

CAPITOLO II
DEFINIZIONI GENERALI
Articolo 3
Definizioni

1 Ai fini della presente Convenzione e salvo se il contesto esige una diversa interpretazione:
a. le espressioni "Stato richiedente" e "Stato richiesto " indicano rispettivamente qualsiasi Parte che chiede assistenza amministrativa in materia fiscale e qualsiasi Parte cui questa assistenza viene richiesta;
b. il termine "imposta" indica qualsiasi imposta o contributo di previdenza sociale, indicato dalla presente Convenzione in conformita' all'articolo 2;
c. l'espressione "credito fiscale " indica qualsiasi ammontare d'imposta, nonche' gli interessi, le sanzioni amministrative e le spese di recupero inerenti, dovute e tuttora non pagate.
d. L'espressione "autorita' competente" indica le persone e autorita' enumerate all'Annesso B;
e. Il termine " cittadini" nei confronti di una Parte, indica:
i. tutte le persone fisiche in possesso della nazionalita' di detta Parte,
ii. tutte le persone giuridiche, societa' di persone, associazioni ed altri enti istituiti in conformita' alla legislazione in vigore in detta Parte.
Per ogni Parte che formula una dichiarazione a tal fine, i termini di cui sopra sono da intendersi ai sensi delle definizioni contenute all'Annesso C.
2. Per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione ad opera di una Parte, ogni espressione che non vi e' definita, ha l'accezione attribuitale dal diritto di detta Parte concernente le imposte indicate dalla Convenzione, salvo se il contesto esige una diversa interpretazione.
3. Le Parti comunicano ad uno dei Depositari ogni modifica da apportare agli Annessi B e C. La modifica avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

CAPITOLO III
FORME DI ASSISTENZA
Sezione I
Scambio d'informazioni
Articolo 4
Norma generale

1. Le Parti si scambiano in particolare, come previsto nella presente Sezione, le informazioni che sembreranno pertinenti per:
a. procedere alla determinazione ed alla riscossione delle imposte, al ricupero dei crediti fiscali o alle relative misure di esecuzione, e
b. intentare cause dinanzi ad un'autorita' amministrativa o procedimenti penali dinanzi ad un organo giurisdizionale.
Le informazioni che risultano manifestamente non pertinenti riguardo agli obiettivi di cui sopra, non possono essere oggetto di scambi in applicazione della presente Convenzione .
2. Una Parte non puo' utilizzare le informazioni in tal modo ottenute, come mezzo di prova dinanzi ad una giurisdizione penale, se non ha ottenuto l'autorizzazione preliminare della Parte che le ha fornite. Tuttavia, due o piu' Parti possono di comune accordo rinunciare alla condizione dell'autorizzazione preliminare.
3. Una Parte puo' , mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei Depositari, indicare che, conformemente alla sua legislazione interna, le sue autorita' possono informare il suo residente o cittadino prima di fornire informazioni che lo riguardano , in applicazione degli Articoli 5 e 7.
Articolo 5
Scambio: d'informazioni su richiesta

1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce ogni informazione di cui all'Articolo 4 relativa ad una determinata persona o transazione.
2. Se le informazioni disponibili nelle cartelle fiscali dello Stato richiesto non consentono di dar seguito alla richiesta d'informazioni, detto Stato deve prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.
Articolo 6
Scambio automatico d'informazioni

Per talune categorie di casi e secondo procedure che determinano di comune accordo, due o piu' Parti si scambiano automaticamente le informazioni di cui all'Articolo 4.
Articolo 7
Scambio spontaneo di informazioni

1. Una Parte comunica, senza richiesta preliminare, ad un'altra Parte le informazioni di cui e' a conoscenza nelle seguenti situazioni:
a. la prima Parte ha motivo di supporre che esistono nell'altra Parte riduzioni o esoneri anomali d'imposta.
b. un contribuente ottiene nella prima Parte una riduzione o esonero da imposta che comporterebbe per quanto lo riguarda un aumento d'imposta o un assoggettamento a imposta nell'altra Parte;
c. le transazioni fra un contribuente di una Parte ed un contribuente di un'altra Parte sono trattate tramite uno o piu' altri paesi, in modo tale che ne puo' risultare una riduzione d'imposta nell'uno o nell'altro paese o in entrambi;
d. una Parte ha motivo di ritenere che una riduzione d'imposta puo' risultare da trasferimenti fittizi di proventi nell'ambito di gruppi d'imprese;
e. a seguito d'informazioni comunicate ad una Parte da un'altra Parte, la prima Parte ha potuto raccogliere informazioni utili per la determinazione dell'imposta nell'altra Parte.
2. Ciascuna Parte prende i provvedimenti ed attua le procedure necessarie affinche' le pervengano le informazioni di cui al paragrafo 1 in vista della loro trasmissione ad un'altra Parte.
Articolo 8
Controlli fiscali contestuali

1. Su richiesta di una parte tra di loro, due o piu' Parti si consultano per determinare i casi che devono essere oggetto di un controllo fiscale contestuale nonche' le procedure da seguire. Ciascuna Parte decide se partecipare o meno , in un determinato caso, ad un controllo fiscale contestuale.
2. Ai fini della presente Convenzione, per controllo fiscale contestuale s'intende un controllo intrapreso ai sensi di un accordo con il quale due o piu' Parti convengono di verificare contestualmente, ciascuna sul proprio territorio, la situazione fiscale di una o piu' persone con cui hanno interessi comuni o complementari, al fine di scambiare le informazioni cosi' ottenute.
Articolo 9
Controlli fiscali all'estero

1. Su richiesta dell'autorita' competente dello Stato richiedente, l'autorita' competente dello Stato richiesto puo' autorizzare rappresentanti dell'autorita' competente dello Stato richiedente ad assistere alla fase pertinente di un controllo fiscale nello Stato richiesto.
2. Se la domanda e' accettata, l'autorita' competente dello Stato richiesto fa sapere al piu' presto all'autorita' competente dello Stato richiedente la data ed il luogo del controllo, l'autorita' o il funzionario incaricato di detto controllo, nonche' le procedure e condizioni stabilite dallo Stato richiesto per la conduzione del controllo. Ogni decisione relativa alla condizione del controllo fiscale viene adottata dallo Stato richiesto.
3. Una Parte puo' informare uno dei Depositari del suo intento di non accettare, in linea di massima, le richieste di cui al paragrafo 1. Questa dichiarazione puo' essere fatta o ritirata in qualsiasi momento
Articolo 10
Informazioni contraddittorie

Se una Parte riceve da un'altra Parte informazioni sulla situazione fiscale di una persona che le sembrano in contrasto con quelle di cui dispone, essa ne avvisa la Parte che ha fornito le informazioni.

Sezione II
Assistenza in vista del recupero
Articolo 11
Recupero di crediti fiscali

1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto procede, fatte salve le norme degli Articoli 14 e 15, al recupero dei crediti fiscali del primo Stato, come se si trattasse dei propri crediti fiscali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente ai crediti fiscali oggetto di un titolo che consente di ottenerne il recupero nello Stato richiedente e che, salvo se le Parti interessate abbiano convenuto diversamente, non sono contestati:
Tuttavia, se il credito concerne una persona che non ha qualita' di residente nello Stato richiedente, il paragrafo 1 si applica solo quando il credito non puo' piu' essere contestato, a meno che le Parti interessate non abbiano deciso diversamente.
3. L'obbligo di fornire assistenza ai fini del recupero dei crediti fiscali concernenti una persona deceduta o la sua successione, e' limitata al valore della successione o dei beni ricevuti da ciascuno dei beneficiari della successione , a seconda se il credito deve essere ricuperato sulla successione o presso i beneficiari di quest'ultima.
Articolo 12
Misure conservatorie

Su richiesta dello Stato richiedente , lo Stato richiesto prende provvedimenti conservatori in vista del recupero di un ammontare d'imposta, anche se il credito e' contestato o se il titolo esecutivo non e' ancora stato emanato.
Articolo 13
Documenti di accompagnamento della domanda

1. La domanda di assistenza amministrativa, presentata in forza della presente Sezione e' accompagnata :
a. da un attestato che precisa che il credito fiscale concerne un'imposta prevista nella presente Convenzione e che , per quanto riguarda il recupero, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, essa non e' o non puo' essere contestata,
b. da una copia ufficiale del titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente e
c. da ogni altro documento stabilito per il ricupero o per adottare le misure conservatorie-.
2. Il titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente e', se del caso, ed in conformita' alle norme in vigore nello Stato richiesto, ammesso, omologato, completato o sostituito al piu' presto, dopo la data di ricevimento della richiesta di assistenza, da un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiesto.
Articolo 14
Termini

1. Le questioni relative al termine oltre il quale il credito fiscale non puo' essere esatto, sono regolamentate dalla legislazione dello Stato richiedente. La richiesta di assistenza contiene informazioni su questo termine.
2. Gli atti di recupero compiuti dallo Stato richiesto a seguito di una domanda di assistenza e che, secondo la legislazione di detto Stato avrebbero come effetto di sospendere o interrompere il termine menzionato al paragrafo 1, hanno lo stesso effetto per quanto riguarda la legislazione dello Stato richiedente . Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente degli atti in tal modo compiuti.
3. In ogni caso lo Stato richiesto non e' tenuto a dar seguito ad una domanda di assistenza presentata dopo un periodo di 15 anni a decorrere dalla data del titolo esecutivo iniziale.
Articolo 15
Privilegi

Il credito fiscale per il cui recupero viene concessa l'assistenza, non gode nello Stato richiesto di alcuno dei privilegi inerenti ai crediti fiscali di detto Stato, anche se la procedura di recupero utilizzata e' quella che detto Stato applica ai propri crediti fiscali.
Articolo 16
Termini di pagamento

Se la sua legislazione o prassi amministrativa lo consente in circostanze analoghe, lo Stato richiesto puo' consentire un termine di pagamento o un pagamento scaglionato, ma deve informarne preliminarmente lo Stato ricorrente.

Sezione III Notifica di documenti

Articolo 17 Notifica di documenti

1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto notifica al destinatario i documenti, ivi compresi quelli relativi a decisioni giudiziarie, emanati dallo Stato richiedente e concernenti un'imposta menzionata nella presente Convenzione.
2. Lo Stato richiesto procede alla notifica:
a. secondo le forme stabilite dalla sua legislazione interna per la notifica di documenti di natura identica o analoga;
b. per quanto possibile, secondo la particolare forma stabilita dallo Stato richiedente, o la forma piu' affine prevista dalla sua legislazione interna.
3. Una Parte puo' far notificare direttamente per posta un documento ad una persona che si trova sul territorio di un'altra Parte.
4. Nessuna norma della presente Convenzione puo' avere come effetto quello d'inficiare la validita' di una notifica di documenti effettuata da una Parte ai sensi della sua legislazione.
5. Quando un documento e' notificato ai sensi del presente Articolo, non e' necessaria la sua traduzione. Tuttavia, qualora risulti che il destinatario non conosce la lingua in cui il documento e' redatto, lo Stato richiesto ne fa effettuare una traduzione o redigere un sunto nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali Esso puo' inoltre chiedere allo Stato richiedente che il documento sia tradotto o accompagnato da un sunto in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, del Consiglio d'Europa o dell'OCSE.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE FORME DI ASSISTENZA
Articolo 18
Informazioni che lo Stato richiedente deve fornire

1. La domanda di assistenza precisa, come opportuno :
a. l'autorita' o il servizio da cui ha origine la domanda
presentata dall'autorita' competente ;
b. il nome, l'indirizzo e tutti gli altri dettagli che permettono d'identificare la persona riguardo alla quale la domanda e' presentata;
c. nel caso di una richiesta di informazioni, la forma in cui lo Stato richiedente auspica ricevere le informazioni in corrispondenza con le sue esigenze;
d. nel caso di una domanda di assistenza a fini di recupero o di misure conservatorie, la natura del credito fiscale, gli elementi costitutivi di tale credito ed i beni sui quali puo' essere recuperato;
e. nel caso di una domanda di notifica, la natura e l'oggetto del documento da notificare.
f se la domanda e' conforme alla legislazione ed alla prassi amministrativa dello Stato richiedente e se e' giustificata rispetto all'Articolo 19.
2. Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto, non appena ne ha conoscenza, tutte le altre informazioni relative alla richiesta di assistenza.
Articolo 19
Possibilita' di declinare una domanda

Lo Stato richiesto non e' tenuto a dar seguito ad una domanda se lo Stato richiedente non ha esaurito tutti i mezzi di cui dispone sul suo territorio, a meno che la loro utilizzazione non dia luogo a difficolta' sproporzionate .
Articolo 20
Seguito dato alla domanda di assistenza

1. Se viene dato seguito alla domanda di assistenza, lo Stato richiesto informa al piu' presto lo Stato richiedente circa i provvedimenti adottati ed il risultato della sua assistenza.
2. Se la domanda e' respinta, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente al piu' presto, . indicandogli i motivi del rigetto.
3. Se, nel caso di una richiesta d'informazioni, lo Stato richiedente ha precisato la forma in cui auspica ricevere l'informazione e lo Stato richiesto e' in grado di farlo, quest'ultimo fornira' l'informazione nella forma desiderata.
Articolo 21

Protezione delle persone e limiti dell'obbligo di assistenza
1. Nessuna norma della presente Convenzione puo' essere interpretata nel senso di limitare i diritti e le garanzie concesse alle persone dalla legislazione o dalla prassi amministrativa dello Stato richiesto.
2. Salvo per quanto concerne l'articolo 14, le norme della presente Convenzione non possono essere interpretate nel senso di imporre allo Stato richiesto l'obbligo:
a. di prendere provvedimenti in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa o alla legislazione o prassi amministrativa dello Stato richiedente ;
b. di prendere misure che ritiene in contrasto con l'ordine pubblico o con i suoi interessi essenziali;
c. di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla sua legislazione o prassi amministrativa o alla legislazione o prassi amministrativa dello Stato richiedente ;
d. di fornire informazioni rivelanti un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o ai suoi interessi essenziali;
e. di concedere assistenza, se, e nella misura in cui ritiene che l'imposizione dello Stato richiedente e' contraria ai principi di tassazione generalmente ammessi o alle norme di una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione o ogni altra convenzione conclusa con lo Stato richiedente;
f. di concedere assistenza, quando l'applicazione della presente Convenzione potrebbe dar luogo ad una discriminazione fra lo Stato richiesto ed i cittadini dello Stato ricorrente che si trovano nella stessa situazione.
Articolo 22
Segreto

1. Le informazioni ottenute da una Parte in applicazione della presente Convenzione devono essere trattate come segreti allo stesso modo delle informazioni ottenute in applicazione della legislazione di detta Parte, o in base alle condizioni relative al segreto, esistenti nella Parte che le ha fornite, quando tali condizioni sono piu' restrittive.
2.Queste informazioni, in ogni caso, sono comunicate solo alle persone o autorita' (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di sorveglianza) implicate nella determinazione, riscossione o recupero delle imposte di tale Parte, in procedure o procedimenti penali relativi a tali imposte , o in decisioni su ricorsi attinenti a tali imposte. Solo tali persone e autorita' possono fare uso di queste informazioni, e cio' unicamente ai fini sopra indicati. Esse possono, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, rivelare il contenuto di tali informazioni in udienze pubbliche di tribunali o in processi relativi a tali imposte, fatta salva l'autorizzazione preliminare dell'autorita' competente della Parte che ha fornito le informazioni; tuttavia due o piu' Parti possono di comune accordo rinunciare al presupposto dell'autorizzazione preliminare.
3.Quando una Parte ha formulato una riserva prevista all'Articolo 30, paragrafo I, capoverso (a) . ogni parte che ottiene informazioni dalla prima Parte non puo' utilizzarle per un'imposta inclusa in una categoria che e' stata oggetto di riserva. Allo stesso modo, la Parte che ha formulato la riserva non puo' utilizzare, per un'imposta inclusa nella categoria oggetto di riserva, le informazioni ottenute in forza della presente Convenzione.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1,2 e 3, le informazioni ottenute da una Parte possono essere utilizzate per altri fini quando l'uso di tali' informazioni a tali fini e' possibile secondo la legislazione della Parte che fornisce le informazioni, e l'autorita' competente di questa Parte consente a detta utilizzazione. Le informazioni fornite da una Parte ad un'altra Parte possono essere trasmesse da quest'ultima ad una terza parte, fatta salva l'autorizzazione preliminare dell'autorita' competente della prima Parte.
Articolo 23
Procedure

1. Le azioni legali relative a misure adottate in forza della presente Convenzione dallo Stato richiesto devono essere intentate esclusivamente dinanzi l'istanza appropriata di detto Stato.
2. Le azioni legali relative a misure adottate dallo Stato richiedente in forza della presente Convenzione, in particolare quelle che, in materia di recupero, concernono l'esistenza o l'ammontare del credito fiscale o lo strumento che consente di opporsi alla relativa esecuzione , sono intentate esclusivamente dinanzi all'istanza appropriata di detto Stato. Qualora tale azione legale venga intentata, lo Stato richiedente ne informa immediatamente lo Stato richiesto e quest'ultimo sospende la procedura in attesa della decisione dell'organo adito. Quest'ultimo Stato tuttavia, se e' richiesto in tal senso dallo Stato richiedente, adotta misure conservatorie in vista del recupero. Inoltre, lo Stato richiesto puo' anche essere informato di tale azione da qualunque persona interessata; nel momento in cui riceve l'informazione esso consulta se del caso, lo Stato richiedente al riguardo.
3. Non appena e' stata pronunciata una decisione definitiva riguardo all'azione legale intentata, lo Stato richiesto., o, a seconda dei casi, lo Stato richiedente, notifica all'altro Stato la decisione adottata ed i suoi effetti sulla richiesta di assistenza.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI SPECIALI
Articolo 24
Attuazione della Convenzione

1. Le Parti comunicano tra di loro ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, tramite le loro rispettive autorita' competenti; queste ultime possono a tal fine comunicare direttamente tra di loro ed autorizzare autorita' subordinate ad agire per loro conto. Le autorita' competenti di due o piu' Parti possono stabilire di comune accordo le modalita' di applicazione della Convenzione per
quei che le riguarda.
2. Quando lo Stato richiesto ritiene che l'applicazione della presente Convenzione in un particolare caso potrebbe avere conseguenze gravi ed indesiderabili, le autorita' competenti dello Stato richiesto e dello Stato richiedente si consultano e si sforzano
di risolvere la situazione per mezzo di accordo reciproco.
3. Un organo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorita' competenti delle Parti vigila, sotto l'egida dell'OCSE, sull'attuazione della Convenzione e sui suoi sviluppi. A tal fine, esso raccomanda ogni misura suscettibile di contribuire alla realizzazione degli obiettivi generali della Convenzione. in particolare esso costituisce l'istanza per lo studio di nuovi metodi e procedure volte ad accrescere la cooperazione internazionale in materia fiscale, e, se del caso, raccomanda di rivedere la Convenzione o di apportarvi emendamenti. Gli Stati che hanno firmato la Convenzione , ma non l'hanno ancora ratificata, accettata o approvata, potranno farsi rappresentare alle riunioni dell'organo di coordinamento a titolo di osservatore.
4. Ogni Parte puo' invitare l'organo di coordinamento ad emanare un parere per quanto riguarda l'interpretazione delle norme della Convenzione.
5.Qualora sorgano difficolta' o dubbi fra due o piu' Parti per quanto riguarda l'attuazione o l'interpretazione della Convenzione, le autorita' competenti di tali Parti si sforzano di risolvere la questione in via amichevole- La decisione e' comunicata all'organo di coordinamento .
6 Il Segretario generale dell'OCSE trasmette alle Parti, nonche' agli Stati firmatari della Convenzione che non l'hanno ancora ratificata, accettata o approvata, i pareri espressi dall'organo di coordinamento ai sensi delle norme del paragrafo 4 di cui sopra, nonche' le transazioni cui si e' addivenuti ai sensi del paragrafo 5 precedente .
Articolo 25
Lingue

Le domande di assistenza, nonche' le risposte, sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'OCSE o del Consiglio d'Europa o in ogni altra lingua che le Parti interessate convengono, a livello bilaterale, di utilizzare.
Articolo 26
Spese

Salvo se le Parti interessate convengono diversamente per via bilaterale:
a. le spese ordinarie stanziate per fornire l'assistenza sono a carico dello Stato richiesto;
b. le spese straordinarie stanziate per l'assistenza sono a carico dello Stato richiedente.

CAPITOLO VI
Disposizioni finali
Articolo 27
Altri accordi ed intese internazionali

1. Le possibilita' di assistenza previste dalla presente Convenzione non si limiteranno, ne' saranno limitate da quelle che derivano da qualsiasi accordo internazionale ed altre intese esistenti o che potrebbero esistere fra le Parti interessate, o da
altri strumenti relativi alla cooperazione in materia fiscale.
2. In deroga alle disposizioni della presente Convenzione, le Parti membri della Comunita' Economica Europea, applicano nelle loro
reciproche relazioni le regole comuni in vigore in tale Comunita'.
Articolo 28
Firma ed entrata in vigore della Convenzione

1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei paesi Membri dell'OCSE: Essa sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso uno dei Depositari.
2. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
3. Per ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o paese membro dell'OCSE che esprima in seguito il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 29
Applicazione territoriale della Convenzione

1. Al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascuno Stato puo' designare il territorio o i territori cui si applichera' la presente Convenzione.
.2. Ogni Stato puo', in qualsiasi altro successivo momento, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei Depositari, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di detto territorio, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Depositario.
3. Ogni dichiarazione effettuata ai sensi di uno dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata , per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata ad uno dei Depositari. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.
Articolo 30
Riserve

1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare che si riserva il diritto:
a. di non concedere qualsivoglia forma di assistenza per le imposte delle altri Parti che rientrano in una qualsiasi delle categorie enumerate all'Articolo 2, paragrafo 1, capoverso (b), a patto che tale Parte non abbia incluso nell'Annesso A della Convenzione nessuna delle sue proprie imposte che rientrano in questa categoria;
b. di non concedere assistenza in materia di recupero di crediti fiscali o di recupero di multe amministrative sia per tutte le imposte, sia unicamente per le imposte appartenenti ad una o piu' categorie enumerate all'Articolo 2, paragrafo 1;
c. di non concedere assistenza in relazione a crediti fiscali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della Convenzione per questo Stato, oppure, se una riserva e' gia' stata formulata in forza del capoverso (a) o (b) di cui sopra, alla data del ritiro di tale riserva relativamente alle imposte della categoria in questione;
d. di non concedere assistenza in materia di notifica di documenti, sia per tutta le imposte, sia unicamente per le imposte di una o piu' delle categorie enumerate all'Articolo 2, paragrafo 1;
e. di non accettare le notifiche a mezzo posta previste all'Articolo 17, paragrafo 3.
2. Nessuna altra riserva e' ammessa.
3. Ogni Parte puo', dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, formulare una o piu' delle riserve di cui al paragrafo 1, di cui non si era avvalsa al momento della ratifica, accettazione o approvazione. Tali riserve entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della riserva da parte di uno dei Depositari.
4. Ogni Parte che ha formulato una riserva ai sensi dei paragrafi 1 e 3, puo' ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica ad uno dei Depositari. Il ritiro avra' effetto alla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.
5. La Parte che ha formulato una riserva relativamente ad una norma della presente Convenzione non puo' esigere da un'altra Parte l'applicazione di detta norma; tuttavia, se la riserva e' parziale, essa puo' pretendere che tale disposizione sia applicata nella misura in cui essa l'ha accettata. Articolo 31 Denuncia

1. Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica ad uno dei Depositari.
2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.
3. La Parte che denuncia la presente Convenzione rimane vincolata dall'Articolo 22 fintanto che conserva in suo possesso informazioni, documenti o altre notizie ottenute in applicazione della Convenzione.
Articolo 32
Depositari e loro funzioni

Il Depositario presso il quale sara' compiuto un atto, una notifica o una comunicazione, notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa ed ai paesi membri dell'OCSE:
a. ciascuna firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c. ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni degli Articoli 28 e 29;
d. ogni dichiarazione formulata in applicazione delle disposizioni dell'Articolo 4, paragrafo 3 o dell'Articolo 9, paragrafo 3 ed il ritiro di tali dichiarazioni;
e. ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell'Articolo 30 ed il ritiro di ogni riserva fatta in applicazione delle disposizioni dell'Articolo 30, par. 4;
f, ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'Articolo 2, paragrafi 3 o 4 , dell'Articolo 3, paragrafo 3, dell'Articolo 29 o dell'Articolo 31, paragrafo 1;
g. ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.
2. Il Depositario che riceve una comunicazione o che effettua una notifica conformemente al paragrafo 1, ne informa immediatamente l'altro Depositario.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1988, in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in due esemplari di cui uno sara' depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa e l'altro nell'archivio dell'OCSE. I Segretari Generali del Consiglio d'Europa e dell'OCSE ne trasmetteranno copia, autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa a dei Paesi membri dell'OCSE.
 
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