Gazzetta n. 48 del 28 febbraio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2005, n. 20
Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle relative modalita' di uso e custodia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 ed 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.
Bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo», e' dotato della bandiera d'Istituto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 12. - La bandiera della Repubblica e' il
tricolore italiano: verde bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni.»
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;».
- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: «Nuove
norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.».
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e stato giuridico e trattamento economico del
personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno.».
- La legge 5 febbraio 1998, n. 22, reca: «Disposizioni
generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana
e di quella dell'Unione europea.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2000, n. 121, reca: «Regolamento recante disciplina
dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e
dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici.».



 
Art. 2.
Foggia della bandiera d'Istituto
1. La bandiera d'Istituto del Corpo si compone di un drappo, di un puntale, di un'asta, di una fascia, di una cordoniera.
2. Il drappo e' quadrato, di cm 99 per lato, suddiviso in tre pali uguali di verde, di bianco e di rosso.
3. Il puntale e' in ottone ed e' costituito da un codolo a sezione quadrata, sostenente un globo sul cui asse orizzontale e' inscritta la denominazione del Corpo. Il globo sostiene, a sua volta, una punta di lancia modellata a traforo, entro la quale sono saldate le due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante.
4. Sulla faccia del codolo opposta al drappo e' inciso l'anno di fondazione del Corpo; sulle altre, in senso orario a partire dalla prima, sono riportate in ordine cronologico le ricompense concesse al Corpo e l'anno di conferimento.
5. L'asta e' in legno rivestito di velluto amaranto, ed e' ornata da bullette di ottone poste a spirale. E' provvista di calcio e puo' essere suddivisa in due parti, riunibili con una ghiera di ottone.
6. La fascia, in seta naturale di colore amaranto, e' formata da un fiocco a due code, ciascuna lunga 66 cm e larga 8 cm, ornata all'estremita' inferiore da una frangia di granoni di canutiglia dorata di 8 cm di altezza. L'amaranto e' il colore distintivo del Corpo.
7. La cordoniera, dorata, e' annodata alla base del globo. Ciascun segmento misura cm 67 di lunghezza e termina con una nappa alta cm 10.
8. La rappresentazione grafica della bandiera d'Istituto del Corpo e' contenuta nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
 
Art. 3.
Custodia e uso della bandiera
1. La bandiera d'Istituto del Corpo e' custodita nell'ufficio dell'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in apposita teca, libera dal fodero. Fuori della sede ordinaria, la bandiera e' custodita in idoneo locale.
2. La bandiera d'Istituto del Corpo viene spiegata alla presenza ufficiale del Capo dello Stato e, altresi', in occasione:
a) della festa del Corpo;
b) di cerimonie di consegna di ricompense al valore;
c) di altre circostanze stabilite dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Nelle giornate di lutto nazionale, la bandiera d'Istituto del Corpo, se esposta, viene abbrunata con un velo nero, annodato a fiocco sotto il puntale.
 
Art. 4.
Trasporto della bandiera
1. Quando trasportata fuori sede, la bandiera d'Istituto del Corpo e' racchiusa nel fodero o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata, secondo le disposizioni impartite dall'Ispettore generale del Corpo.
2. L'Ispettore generale capo del Corpo stabilisce, di volta in volta, l'impiego di un reparto d'onore e, eventualmente, della banda nell'accompagnamento, ritiro o ricevimento della bandiera in occasione di cerimonie ufficiali.
 
Art. 5.
Riparazione e rinnovazione della bandiera
1. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' a cura del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Il drappo e gli altri elementi della bandiera d'Istituto sostituiti per rinnovazione dovranno essere decorosamente conservati nella sede della Scuola di formazione di base del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
 
Art. 6.
Decorazioni e stendardo del Corpo
1. Le decorazioni concesse allo stendardo del Corpo si appendono alla bandiera d'Istituto nelle forme consuete.
2. Ulteriori decorazioni che saranno conferite al Corpo si intenderanno concesse «alla bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
3. Lo stendardo del Corpo, in uso fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, verra' decorosamente conservato nella sede della Scuola di formazione di base di cui al comma 2 dell'articolo 5.
 
Art. 7.
Invarianza degli oneri
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 304
 
Allegato A
CARATTERISTICHE DELLA BANDIERA D'ISTITUTO
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

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