Gazzetta n. 49 del 1 marzo 2005 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2005, n. 22
Interventi urgenti nel settore agroalimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare particolari interventi a sostegno di comparti agricoli colpiti da crisi di mercato e da calamita' naturali, nonche' di completare il riassetto istituzionale dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e di integrare la normativa sui prelievi nel settore lattiero e sulla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 febbraio e del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Interventi urgenti in materia di agricoltura

1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7.".
2. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), e' assegnato al medesimo ente un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2005.
3. Per il finanziamento degli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche, gia' dichiarate eccezionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, allora vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di contributi pluriennali. La copertura finanziaria di detti contributi e' a carico delle quote dei limiti di impegno assegnati a ciascuna regione con la ripartizione degli stanziamenti recati dall'articolo 13, comma 4-octies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268.
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'Agecontrol S.p.a. effettua i controlli di qualita' aventi rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente.".
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, sono altresi' trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.".
6. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'inizio del comma 1 sono anteposte le seguenti parole: "L'Agecontrol S.p.a. e";
b) al comma 3, dopo le parole: "I funzionari" sono inserite le seguenti: "dell'Agecontrol S.p.a. e quelli".
 
Art. 1-bis (2)
(( Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato ))

(( 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' dichiarato lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale delle imprese agricole addette del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti. Per i medesimi imprenditori e' disposta la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.
3. L'operativita' del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea. ))
 
Art. 1-ter (2)
(( Misure per le imprese agricole colpite da calamita' naturali ))

(( 1. All'articolo 116, comma 17-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 4, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "venti rate trimestrali" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta rate trimestrali".
2. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".
3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4. Alle imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui al citato comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono concessi, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime disponibilita' di spesa, contributi in conto capitale equivalenti al concorso sul pagamento degli interessi per operazioni creditizie della durata di quindici anni, nel limite massimo di 50.000 euro per impresa agricola.
5. Le iscrizioni ipotecarie accese dai concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali agricoli su beni immobili di proprieta' di soggetti ammessi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 20 a 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti possono essere sostituite da garanzia fideiussoria. In questo caso la garanzia deve essere prestata per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno e comporta l'immediata cancellazione dell'ipoteca. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del servizio di riscossione provvede a nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati.
6. La presentazione della domanda di rateizzazione di cui al citato comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comporta automaticamente la sospensione di ogni procedura di recupero del credito attivata nei confronti dei debitori morosi. Il successivo provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda e' esaminato entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Quest'ultima puo' essere depositata presso le direzioni provinciali dell'INPS, ovvero inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'accertamento della data di presentazione fa fede la ricevuta del deposito rilasciata dall'impiegato responsabile della sede provinciale dell'INPS, ovvero l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata. La presentazione, davanti al giudice competente, del provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione, contenente la dichiarazione di rinunzia all'esecuzione e agli atti esecutivi, nei tempi e nei modi previsti e disciplinati dalla legge, comporta l'estinzione del procedimento pendente per il recupero forzoso del credito nei confronti dei debitori morosi di oneri previdenziali agricoli. ))
 
Art. 2. Modificazioni al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' sostituito dal seguente:
"5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.".
2. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' sostituito dal seguente:
"4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.".
3. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e' inferiore alle consegne effettive e, a norma dello stesso articolo 10, paragrafo 21, calcola il prelievo nazionale dovuto all'Unione europea per esubero produttivo;";
b) alla lettera c), le parole: "versato in eccesso" sono sostituite dalle seguenti: "imputato in eccesso".
4. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: "all'articolo 8, lettera a), del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003".
5. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate e' risultata inferiore alle consegne effettive, l'AGEA verifica se l'ammontare del prelievo imputato in eccesso, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, assume un valore negativo; in tale caso l'AGEA riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in modo da fare coincidere la somma delle consegne rettificate con le consegne effettive e conseguentemente ridetermina gli esuberi individuali e il prelievo dovuto dai singoli produttori interessati.".
6. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il produttore che non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.".
 
Art. 3. Disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza

1. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice puo', ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilita' delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni gia' attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate.».
 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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