Gazzetta n. 49 del 1 marzo 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 315
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2005, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonche' per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003.
 
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
Art. 3.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.
 
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
Art. 5.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.
 
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2, della medesima legge n. 468 del 1978.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter e
dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2, da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
 
Art. 7.
1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dal presente decreto.
2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 8.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, con una valutazione dell'efficacia delle loro attivita' e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalita' e nelle forme consentite da tali istituzioni.
 
Art. 9.
1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalita' definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 38 della
legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti):
«6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo
denominato "Fondo per la contribuzione agli investimenti
per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con
particolare riferimento al trasporto combinato e di merci
pericolose ed agli investimenti per le autostrade
viaggianti", per il quale sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002,
di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di
euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i
soggetti individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad
effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per
cento di tali fondi e' destinato alla copertura finanziaria
degli oneri di cui al comma 5.».
 
Art. 10. (( 1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.))
 
Art. 11.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone