Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario)
LEGGE 24 febbraio 2005, n. 25
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. L'articolo 80 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente:
«Art. 80. (L) - (Nomina del difensore). - 1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
3. Colui che e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2».



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
- Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 83 (L) (Onorario e spese dell'ausiliario del
magistrato e del consulente tecnico di parte). - 1.
L'onorario e le spese spettanti al difensore,
all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di
parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto
di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna
fase o grado del processo e, comunque, all'atto della
cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha
proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione
procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha
pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso,
il giudice competente puo' provvedere anche alla
liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi
anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione
al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al
beneficiario e alle parti, compreso il pubblico
ministero.».



 
Art. 2.
1. L'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente:
«Art. 81. (L) - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato). - 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale e' stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
4. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia».
 
Art. 3.
1. All'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1, dopo la parola: «spettanti» sono inserite le seguenti: «al difensore,».
 
Art. 4.
1. L'articolo 101 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente:
«Art. 101. (L) - (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore). - 1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio puo' nominare, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali».
 
Art. 5.
1. L'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente:
«Art. 102. (L) - (Nomina del consulente tecnico di parte). - 1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.
2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo' essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3017):
Presentato dall'on. Pecorella l'11 luglio 2002.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 23 luglio 2002, con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
25 luglio 2002; 12, 25 e 26 settembre 2002; 3 ottobre 2002.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 12 dicembre 2002.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il
12 dicembre 2002 e approvato il 23 dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1912):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 30 gennaio 2003, con pareri delle commissioni
1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 5
e 26 marzo 2003; 26 novembre 2003.
Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia),
in sede deliberante, il 1° aprile 2004 con pareri delle
commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª commissione ed approvato il 7 aprile
2004.
Camera dei deputati (atto n. 3017-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 28 aprile 2004 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione il 6 e 15 luglio 2004 e
28 settembre 2004.
Esaminato in aula il 9 e 10 febbraio 2005 e approvato
il 15 febbraio 2005.
 
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