Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 dicembre 2004
Corrispettivi per i servizi di controllo di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;
Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2000, con il quale, per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale dei bagagli da stiva per gli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, era stato determinato un contributo a carico dei passeggeri in partenza per voli internazionali;
Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;
Viste le disposizioni del Programma nazionale di sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);
Visto il regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma nazionale di sicurezza in precedenza richiamato;
Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2003, con il quale sono stati determinati, in prima applicazione, i corrispettivi per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, fissando come scadenza il 30 marzo 2004;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004, con cui e' stata prorogata la validita' dell'ammontare dei corrispettivi di cui sopra, sino al 31 dicembre 2004 ed e' stata inoltre prorogata al 30 settembre 2004 la data entro la quale i gestori aeroportuali avrebbero dovuto presentare la contabilita' analitica e certificata;
Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di indirizzo cui le stesse devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi nella stessa indicati;
Considerato che la compiuta applicazione della delibera CIPE puo' avvenire solo sulla base della contabilita' analitica e certificata;
Considerato che alla data del 21 dicembre 2004 l'ENAC non ha ancora trasmesso l'istruttoria di propria competenza per la rideterminazione dei corrispettivi per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva, a norma della predetta delibera CIPE n. 18/2000;
Considerato che, in assenza di detta formale istruttoria, il Ministero non puo' determinare i corrispettivi per mancanza della necessaria base conoscitiva;
Considerato che gli operatori del settore aereo hanno la necessita' di essere a conoscenza, con un congruo anticipo, dell'ammontare delle nuove tariffe;
Ritenuto necessario, pertanto, di fissare, alla data ultimativa del 31 gennaio 2005, la formale conclusione delle operazioni istruttorie, a cura dell'ENAC, anche avvalendosi del supporto dei collegi dei revisori di ciascun aeroporto e previa diffida nei confronti dei gestori aeroportuali eventualmente inadempienti, nonche', nelle more dei suindicati adempimenti, di prorogare i corrispettivi attualmente vigenti fino a tutto il 31 marzo 2005;
Decreta:
Art. 1.
I corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 14 marzo 2003 avente per oggetto «Servizio controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva» sono prorogati fino al 31 marzo 2005.
 
Art. 2.
A decorrere improrogabilmente dal 1° aprile 2005, i corrispettivi di cui all'art. 1, relativi ad ogni singolo aeroporto, determinati in base alla delibera CIPE n. 86/2000, saranno fissati con ulteriore provvedimento da emanarsi entro il 28 febbraio 2005, sulla base dei seguenti criteri:
a) nuovo corrispettivo calcolato sulla base della contabilita' analitica e certificata presentata dal gestore aeroportuale, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 86/2000;
ovvero:
b) nuovo corrispettivo, calcolato secondo la metodologia prevista dalla delibera CIPE n. 86/2000, sulla base della contabilita' analitica, ma non certificata, presentata dal gestore aeroportuale. In tal caso il 50% delle entrate complessive dovra' essere versato, a fini di autotutela, dal gestore aeroportuale, su di un fondo infruttifero appositamente costituito presso l'ENAC. Le somme accantonate saranno rese, a cura dell'ENAC, ai gestori aeroportuali entro i limiti della rideterminazione del nuovo corrispettivo calcolato sulla base della contabilita' analitica e certificata;
ovvero:
c) nuovo corrispettivo, da adottare nei casi in cui i gestori non abbiano presentato la contabilita' analitica e certificata, che viene fissato a fini di autotutela e nelle more della successiva determinazione in base alla predetta contabilita' analitica, in misura pari al 50% di quello riportato nella colonna 2 dell'allegato A al decreto ministeriale 14 marzo 2003.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2004
Il Vice Ministro: Tassone

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 111
 
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