Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 novembre 2004
Recepimento della direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocita' per talune categorie di autoveicoli nella Comunita'.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 giugno 1989, concernente i limiti delle emissioni dei gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinato alla propulsione dei veicoli, di cui alla direttiva 88/77/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989;
Visto iL decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/27/CE che da ultimo modifica la direttiva 88/77/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE relativa ai dispositivi di limitazione della velocita' o sistemi analoghi di limitazione della velocita' montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE relativa al montaggio ed all'impiego dei limitatori di velocita' per alcune categorie di veicoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
Vista la direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego dei limitatori di velocita' per talune categorie di autoveicoli nella Comunita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 4 dicembre 2002; Adotta
il seguente decreto:
Recepimento della direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocita' per talune categorie di autoveicoli nella Comunita'.
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, e' modificato come segue:
a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Ai sensi del presente decreto si intende per «autoveicolo» ogni veicolo, munito di motore di propulsione, delle categorie M2, M3, N2 o N3, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote ed una velocita' massima per costruzione superiore a 25 km/h. Per categorie M2, M3, N2 ed N3 si intendono quelle definite nell'allegato dal decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002.».
b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Gli autoveicoli delle categorie M2 ed M3 possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocita' che ne limiti la velocita' a 100 km/h.
2. I veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate immatricolati prima del 1° gennaio 2005 possono continuare ad essere muniti di dispositivi di limitazione della velocita' sui quali la velocita' massima e' regolata a 100 km/h.».
c) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Gli autoveicoli delle categorie N2 ed N3 possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocita' che ne limiti la velocita' a 90 km/h.».
d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate e gli autoveicoli della categoria N3, gli articoli 2 e 3 si applicano:
a) ai veicoli immatricolati dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, sin dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo,
b) ai veicoli immatricolati tra il 1° gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE:
1) dal 1° gennaio 1995, ai veicoli impiegati sia nei trasporti nazionali che in quelli internazionali,
2) dal 1° gennaio 1996, ai veicoli impiegati esclusivamente nei trasporti nazionali.
2. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M2, i veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate ma inferiore o pari a 10 tonnellate, ed i veicoli della categoria N2, gli articoli 2 e 3 si applicano:
a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2005, dal 1° gennaio 2005,
b) ai veicoli conformi ai valori limite di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 giugno 1989, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, immatricolati tra il 1° ottobre 2001 ed il 1° gennaio 2005:
1) a partire dal 1° gennaio 2006, se trattasi di veicoli che effettuano sia trasporti nazionali che trasporti internazionali,
2) a partire dal 1° gennaio 2007, se trattasi di veicoli destinati esclusivamente al trasporto nazionale.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2007, i veicoli delle categorie M2 ed N2 aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma inferiore o pari a 7,5 tonnellate, immatricolati e circolanti esclusivamente nel territorio nazionale, sono esonerati dall'applicazione degli articoli 2 e 3.»;
e) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. I dispositivi di limitazione della velocita' di cui agli articoli 2 e 3 devono soddisfare i requisiti tecnici fissati nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, e successive modificazioni. Tuttavia, i veicoli rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 2005, possono continuare ad essere dotati dei dispositivi di limitazione della velocita' che soddisfano i requisiti tecnici fissati dalla normativa nazionale vigente alla data della immatricolazione dei veicoli stessi.
2. I limitatori di velocita' omologati come entita' tecniche possono essere montati unicamente da officine designate dai titolari delle relative omologazioni debitamente autorizzate dagli Uffici Provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le procedure di designazione e di autorizzazione delle officine autorizzate nonche' le relative procedure operative sono predisposte con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
f) l'allegato, concernente le procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocita', e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 26
 
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