Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 febbraio 2005
Blue Tongue - Campagna di vaccinazione 2004/2005 e regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 recante il Regolamento di polizia veterinaria;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;
Vista la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;
Vista la decisione 2003/828/CE del 25 novembre 2003 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, come modificata dalla decisione 2004/550/CE del 13 luglio 2004 per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;
Vista l'ordinanza del Ministero della sanita' 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale e le disposizioni emanate con provvedimenti del Direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. 608/BT/3836 del 14 ottobre 2003 circa l'impiego dei sierotipi 2, 4, 9 e 16 nella campagna di vaccinazione 2004, prot. 608/BT/4663 del 15 dicembre 2003 relativa alla movimentazione degli animali vaccinati e prot. DGVA-VIII-2601-P. I.8.d./18 del 5 febbraio 2004 relativo all'impiego dei sierotipi vaccinali nei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione;
Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanita' nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;
Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2004/840/CE del 30 novembre 2004;
Visto il Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P. I8.d/18 del 6 febbraio 2004;
Considerato che la normativa comunitaria, relativa alle misure di lotta contro la blue tongue, prevede la possibilita' di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;
Viste le ordinanze 2 aprile e 10 giugno 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2004;
Vista l'ordinanza interministeriale 25 ottobre 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 2 dicembre 2004, recante norme relative alla movimentazione degli animali in tema di febbre catarrale degli ovini;
Visto il documento protocollo n. 263132/50.03.61 del 25 maggio 2004, concordato nel tavolo tecnico dalle regioni e da queste inviato al Ministero della salute, nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla blue tongue tra le regioni del territorio nazionale;
Tenuto conto dei principi statuiti nella sentenza della Corte costituzionale 12/2004 con la quale la Corte, su ricorso di talune regioni, ha dichiarato che «...le iniziative per il contenimento della febbre catarrale degli ovini sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato attenendo alla profilassi internazionale e riguardano anche profili incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale »;
Considerato che allo stato attuale gli unici vaccini disponibili sono quelli vivi attenuati e che qualora fossero disponibili vaccini alternativi, con particolare riferimento ai vaccini spenti, essi saranno resi disponibili;
Ritenuta l'opportunita' di monitorare la spesa dei fondi previsti per la campagna 2004 per gli indennizzi agli allevatori per i danni indiretti derivanti dalla vaccinazione, in modo da studiare l'eventuale utilizzazione delle somme residue, anche per i danni indiretti manifestati in annualita' precedenti al 2004, nonche' a mettere a punto le ipotesi di intervento finalizzate a consentire l'utilizzazione di tutte le disponibilita' derivanti dall'art. 69 della legge finanziaria 2002:
Ritenuto necessario procedere alla sostituzione dell'ordinanza 2 aprile 2004 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, riordinando altresi', a fini di organicita', le altre disposizioni sinora emanate con riguardo alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue);
O r d i n a:
Art. 1.
1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini, relativa all'anno 2004-2005, devono essere sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile 2005:
a) gli animali della specie ovina e caprina presenti negli allevamenti situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento del direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. DGVA-VIII-2601-P I.8.d./18 del 5 febbraio 2004, e successive modifiche secondo le modalita' gia' stabilite con Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/l8 del 6 febbraio 2004;
b) ai fini dello spostamento, gli animali della specie bovina e bufalina, situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento di cui alla lettera a).
2. Per l'effettuazione della campagna di vaccinazione di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi di veterinari aziendali appositamente formati e autorizzati.
3. A parziale deroga del comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere, in base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una proroga nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2004-2005, in ogni caso non eccedente la data del 31 maggio 2005.
4. Nell'ambito delle strategie e dei piani di lotta specifici regionali, le regioni e le province autonome individuate nell'allegato I al provvedimento indicato al comma 1, lettera a), possono utilizzare eventuali, nuovi vaccini autorizzati e messi a disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto della effettiva disponibilita' degli stessi.
 
Art. 2.
1. La movimentazione, verso le zone non soggette a restrizione e anche all'interno delle stesse zone, dalle zone di protezione e di sorveglianza, puo' avvenire solo se, indipendentemente dalle specie d'appartenenza:
a) si tratta di ammali vaccinati da piu' di trenta giorni e da non di piu' di un anno prima della data dell'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;
b) il Piano di sorveglianza dei vettori nelle zone di destinazione ha dimostrato che non vi e' attivita' di Culicoides imicola adulti.
2. Per i fini di cui al comma 1, in aggiunta alle prescrizioni in esso contenute, occorre, inoltre:
1) nel caso delle specie ovina e caprina, che si tratti di animali che provengono da allevamenti sottoposti a vaccinazione secondo lo specifico programma vaccinale;
2) nel caso delle specie bovina e bufalina, che si tratti di animali singolarmente sottoposti a vaccinazione.
 
Art. 3.
1. Gli animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone di sorveglianza, possono essere movimenti su tutto il territorio nazionale per essere destinati direttamente alla macellazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) il Servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvisato almeno quarantotto ore prima dell'invio della partita;
b) prima del carico, gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale;
c) gli animali devono essere inviati, sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia, allo stabilimento presso il quale devono essere macellati. L'arrivo degli animali allo stabilimento di macellazione deve essere verificato dal veterinario ufficiale che effettua la vigilanza sullo stabilimento in questione. L'avvenuta macellazione deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e trasmesso ai Servizi veterinari della Ausl di partenza della partita;
d) il trasferimento degli animali dalle zone di sorveglianza deve preferibilmente avvenire nelle ore diurne. Quando cio' non sia possibile gli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi; in tal caso, il veterinario ufficiale deve riportare la data e l'ora del trattamento antiparassitario effettuato sul modello 4 per consentire di determinare e rispettare il necessario periodo di sospensione prima della macellazione.
2. Con provvedimento motivato, le regioni di destinazione possono vietare l'arrivo di partite di animali sensibili verso stabilimenti di macellazione situati nel proprio territorio, dandone preventiva comunicazione alla Servizio veterinario della regione di partenza e al Ministero della salute.
3. Non e' consentita la movimentazione di cui al comma 1, nel caso di animali sensibili non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti o da territori in cui si sia accertata circolazione virale negli ultimi sessanta giorni.
 
Art. 4.
1. E' consentita la movimentazione di vitelli da latte scolostrati, nati da madri non vaccinate provenienti da zone di restrizione, esclusivamente verso quelle regioni nei confronti delle quali esiste un comprovato e consolidato flusso commerciale di tale categoria di animali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con preavviso di quarantotto ore via fax al Servizio veterinario della Ausl di destinazione che, in relazione a quanto indicato nel comma 2, deve aver dato preventivamente il proprio nulla osta all'invio;
b) il modello 4 di accompagnamento della partita deve riportare la dicitura «animali di eta' inferiore alle quattro settimane, movimentati ai sensi della presente ordinanza ...................» ed essere integrato riportando:
1) i codici identificativi degli animali;
2) la data del trattamento antiparassitario effettuato e il nome del prodotto utilizzato;
c) gli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi prima della partenza e trasferiti direttamente a destino, senza transitare per stalle di sosta e/o centri di raccolta.
2. Nelle aziende di destinazione degli animali di cui al comma 1, devono essere applicate le seguenti misure:
a) prima dell'arrivo dei vitelli in azienda devono essere individuati quindici soggetti sieronegativi da utilizzare come animali-sentinella. Successivamente all'introduzione degli animali di cui al comma 1, gli animali-sentinella devono essere sottoposti, con cadenza mensile, ad un controllo sierologico nei confronti della febbre catarrale degli ovini;
b) gli animali introdotti devono essere posti in vincolo e possono essere movimentati dall'azienda solo verso uno stabilimento di macellazione, senza alcuna sosta intermedia.
3. Le prescrizioni di cui ai commi 1, si applicano anche nel caso di movimentazione di vitelli da latte scolostrati, figli di madri vaccinate.
 
Art. 5.
1. Oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti o morti nei focolai accertati di febbre catarrale degli ovini, agli aventi diritto spettano gli indennizzi per eventuali aborti o mortalita' rilevati, determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini, a condizione che tali eventi e la loro dipendenza dalla profilassi immunizzante contro la malattia siano stati preventivamente sottoposti a verifica, da parte del Servizio veterinario competente, con gli allevatori interessati ed attestati dagli assessorati regionali.
2. Gli indennizzi di cui al comma 1, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.
 
Art. 6.
1. Agli aventi diritto spettano gli indennizzi per i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini rilevate ed attestate dagli Assessorati regionali competenti per le seguenti fattispecie: calo della produzione del latte, sia in termini qualitativi che quantitativi, ridotta inseminabilita' o fecondabilita'; atassia, alterazioni a carico del vello con distacco di parti dello stesso. Agli allevatori sono altresi' riconosciuti indennizzi per il blocco della movimentazione dei ruminanti a seguito dei provvedimenti emessi dalla autorita' sanitaria competente per aree diverse da quelle individuate nei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1.
2. Gli indennizzi sono corrisposti dalle regioni competenti per territorio nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle politiche agricole forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, a valere sulle disponibilita' di cui all'apposito capitolo derivante da quelle di cui alla legge n. 499/1999. Nel medesimo provvedimento sono determinati criteri e modalita' di calcolo ed erogazione degli indennizzi avuto riguardo anche agli elementi di valutazione fatti pervenire dall'Associazione italiana degli allevatori.
 
Art. 7.
1. Il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi della collaborazione tecnica delle associazioni di categoria, promuovono una campagna di' informazione concernente gli aspetti tecnici e pratici degli interventi vaccinali contro la blue tongue, ivi compresi rilievi documentali degli effetti collaterali, l'attivita' di controllo ed i metodi di lotta diretta ed indiretta.
 
Art. 8.
1. E' istituito presso il Ministero della salute un osservatorio composto da tre rappresentanti del Ministero della salute, tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e sei rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 supporta le Amministrazioni statali e regionali al fine di valutare:
a) l'efficacia e l'efficienza dei Piani vaccinali adottati, con particolare riferimento a quelli su bovini e bufalini;
b) la divulgazione dei dati epidemiologici per la blue tongue;
c) l'uniformita', l'efficacia e l'efficienza dei Piani regionali per il controllo dei vettori;
d) l'applicazione delle regole per il rilevamento e la valutazione degli eventuali danni vaccinali;
e) l'analisi del rischio sanitario ed economico che tenga conto anche della possibile diffusione della blue tongue nelle regioni indenni;
f) l'impatto della blue tongue e delle altre malattie sugli attuali sistemi allevatoriali;
g) l'incidenza della patologia e/o degli interventi profilattici diretti ed indiretti sulle caratteristiche del latte e delle carni, specie in relazione ai prodotti DOP (formaggi) e IGP (carne dell'agnello sardo e carne del vitellone dell'Appennino).
Per l'attivita' prevista al comma 2 l'Osservatorio si avvale della collaborazione delle Ausl, del Centro di referenza nazionale di Teramo, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle associazioni di categoria.
 
Art. 9.
1. Le disposizioni della presente ordinanza sostituiscono quelle adottate con le ordinanze interministeriali 2 aprile 2004 e 10 giugno 2004, citate in preambolo; restano ferme le disposizioni relative alla movimentazione degli animali sensibili dalle zone di protezione per la macellazione, adottate con l'ordinanza interministeriale 25 ottobre 2004.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 31 dicembre 2005.
Roma, 8 febbraio 2005

Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno

Registrato alla Corte dei conti 22 febbraio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 90
 
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