Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 febbraio 2005
Sostituzione dell'allegato al decreto del Ministero della sanita' del 21 giugno 2001, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi, per esclusivo consumo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
Visto il decreto legislativo n. 90 del 3 marzo 1993, contenente disposizioni di attuazione della direttiva 90/167/CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita';
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1993 contenente disposizioni applicative del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90;
Visto, in particolare l'art. 6 del decreto ministeriale 16 novembre 1993;
Viste le istanze presentate dai titolari di aziende zootecniche o impianti di allevamento, volte ad ottenere l'autorizzazione ministeriale per l'acquisto dei prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;
Visti gli attestati di idoneita' rilasciati alle aziende suindicate dai servizi veterinari delle aziende A.A.S.S.L.L. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto 16 novembre 1993;
Visto il decreto del Direttore generale del dipartimento degli alimenti e nutrizione e sanita' pubblica veterinaria, 5 marzo 1997, riportante l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1997;
Visto il decreto del Direttore generale della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione, 21 giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 188 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001 che sostituisce l'allegato al decreto ministeriale 5 marzo 1997, riportante l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzate ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale;
Considerato che alcune aziende zootecniche o impianti di allevamento, gia' autorizzati ad acquistare prodotti intermedi, ed inserite nell'allegato al decreto dirigenziale 21 giugno 2001, hanno modificato la ragione sociale o hanno cessato l'attivita' in questione;
Ritenuto necessario sostituire l'allegato al decreto dirigenziale 21 giugno 2001;
Decreta:
Art. 1.
Le aziende zootecniche o impianti di allevamento, cosi' come individuati ed elencati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, sono autorizzate all'acquisto ed all'utilizzazione di prodotti intermedi per l'esclusivo consumo aziendale, secondo le modalita' indicate nella normativa vigente.
L'allegato al presente decreto sostituisce l'allegato al decreto dirigenziale 21 giugno 2001.
 
Art. 2.
Eventuali modifiche relative alle condizioni di autorizzazione riportate in allegato devono essere preventivamente comunicate al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria, e degli alimenti e alle aziende A.A.S.S.L.L. competenti per territorio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2005
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato

----> vedere Allegato da pag. 27 a pag. 38 della G.U. <----
 
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