Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 dicembre 2004
Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini.

IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988 concernente «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;
Visto l'art. 117, comma 2, della Costituzione cosi' come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' del 10 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 6 maggio 1991 concernente «Norme per la profilassi di malattie animali»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 concernente il riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali e in particolare l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 3 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1991 concernente il «Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di referenza nazionale;
Visto il decreto del Ministero della sanita' 29 gennaio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997 concernente «Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8 aprile 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1999 recante «Norme per la profilassi della scrapie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2001, n. 70 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2001 recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita»;
Visto il regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 147 del 31 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione il controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Vista la decisione 2002/1003/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 349 del 24 dicembre 2002 che fissa i requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine;
Vista la decisione n. 2003/100/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 41 che fissa requisiti minimi per la istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Vista la decisione n. 2003/848/CE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 322 del 9 dicembre 2003 che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE degli Stati membri e di alcuni Stati aderenti per il 2004 e che fissa il livello di contributo finanziario della Comunita' e che dispone per l'Italia un finanziamento pari 3.210.000 euro per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della scrapie;
Visto il regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione che modifica il regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 283 del 31 ottobre 2003 per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi;
Considerato che il regolamento n. 999/2001 prevede che in ogni singolo Stato membro venga effettuata una sorveglianza nei confronti della scrapie;
Considerato che il regolamento (CE) n. 1915/2003 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 prevede, in caso di conferma di un focolaio di scrapie, la possibilita' di ricorrere all'abbattimento degli ovini sulla base di criteri genetici connessi alla resistenza o sensibilita' alla malattia;
Considerato che l'attivita' di sorveglianza per la scrapie ha rilevato la presenza di tale malattia in diversi greggi del territorio nazionale;
Considerato che la decisione n. 2003/100 prevede che in ogni singolo Stato membro dell'Unione europea vengano adottati piani di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei confronti delle diverse razze ovine;
Valutata la necessita' di creare in ambito nazionale allevamenti in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia;
Ritenuto necessario in armonia con le disposizioni comunitarie, istituire piani di selezione genetica nelle razze ovine autoctone o allevate sul territorio nazionale diretti a incrementare nella popolazione ovina le caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte;
Considerato che l'attuazione dei piani di selezione genetica riveste carattere di interesse nazionale;
Considerate infine le maggiori garanzie per la salute del consumatore dei prodotti di origine animale provenienti da greggi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 25 novembre 2004 dalla Conferenza dello Stato con le regioni;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
1) azienda: qualsiasi luogo in cui gli animali oggetto del presente decreto sono detenuti, mantenuti, allevati, su base permanente o temporanea;
2) greggi di elevato merito genetico: i greggi che risultano iscritti al libro genealogico (LG) nonche' tutti i greggi nei quali la percentuale di montoni in eta' riproduttiva iscritti al libro genealogico e' equivalente o superiore al 50% del totale dei montoni in eta' riproduttiva presenti in allevamento;
3) greggi commerciali: i greggi che non soddisfano le condizioni dei greggi di alto merito genetico in relazione alle percentuali di presenza di montoni in eta' riproduttiva iscritti al libro genealogico;
4) analisi genetiche: analisi dei polimorfismi ai codoni 136 154 171 del gene della PrP effettuate da laboratori riconosciuti;
5) prelievo ufficiale: prelievo di sangue necessario per la esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente decreto eseguito dal veterinario della ASL competente per territorio, oppure il prelievo di sangue o il prelievo di materiale biologico effettuato per il medesimo fine, esclusivamente nei greggi iscritti al libro genealogico rispettivamente dal veterinario o dal personale tecnico appartenente alle associazioni allevatori all'uopo riconosciuti e formati dagli assessorati regionali competenti;
6) piano nazionale di selezione: le linee guida redatte dal Ministero della salute riguardanti le modalita' di esecuzione dei piani di' selezione genetica, profilassi e controllo;
7) piani regionali di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST): i piani predisposti dalle autorita' regionali competenti in conformita' allo schema di selezione nazionale di cui all'allegato I parte A emanato dal Ministero della salute e finalizzati al progressivo incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alle EST;
8) piani alternativi di profilassi e controllo per la lotta alle EST degli ovini: i piani predisposti dalle autorita' regionali competenti, non conformi allo schema di selezione genetica nazionale di cui all'allegato I parte A e adottati qualora sussista il rischio che l'applicazione dello schema di selezione genetica nazionale possa avere effetti negativi sulla consistenza della razza soggetta al piano.
 
Art. 2.
Piani di selezione e di profilassi e controllo regionali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a predisporre piani di selezione genetica per la resistenza alle EST nei confronti delle razze ovine autoctone o che costituiscono un patrimonio rilevante nel territorio regionale.
2. Nella stesura dei piani di cui al comma 1, le singole regioni e le province autonome si attengono ai requisiti minimi previsti dall'allegato I parte A del presente decreto.
3. I piani di cui al comma 1, approvati dalle regioni e province autonome sono inviati alla commissione nazionale di coordinamento presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria.
4. Qualora le regioni e le province autonome sulla base della situazione epidemiologica e tenuto conto delle frequenze dei caratteri di resistenza genetica nella razza interessata prevedano effetti negativi sulla consistenza di popolazione dovuti alla applicazione degli schemi di selezione nazionali previsti nell'allegato I parte A istituiscono piani alternativi di profilassi e controllo per la lotta alle EST.
5. I piani di profilassi e controllo di cui al precedente comma 4 sono predisposti secondo i requisiti minimi di cui all'allegato I parte B e sono presentati alla Commissione nazionale di coordinamento per una loro valutazione ed inviati successivamente alla Commissione europea per una loro approvazione.
6. Gli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente macellati nell'ambito delle azioni del presente decreto, sono indennizzati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, al netto degli introiti derivati dalla macellazione.
 
Art. 3.
Campo di applicazione
1. L'adesione ai piani previsti dall'art. 2, ai commi 1 e 4, e' su base volontaria sia per i greggi di elevato merito genetico o commerciali fino al 1° aprile 2005. A partire da tale data l'adesione ai piani diventa obbligatoria per tutti i greggi di elevato merito genetico.
 
Art. 4.
Raccolta dei dati relativi ai piani di selezione genetica
1. Presso il Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino e' istituita la Banca dati nazionale selezione genetica (BDNSG).
2. Le regioni e province autonome trasmettono alla BDNSG di cui al comma 1, i dati relativi alla attivita' di genotipizzazione in conformita' alle informazioni di cui all'allegato II.
3. Gli esiti delle prove di genotipizzazione sono trasmessi dai laboratori settimanalmente alla Banca dati regionale della regione di appartenenza del gregge.
4. I dati di cui al comma 2 relativi ai campioni accettati e refertati nel corso del trimestre stesso. vengono trasmessi trimestralmente dalle regioni e dalle province autonome tramite apposito tracciato record e relativi codici entro il 20 del mese successivo al termine di ciascun trimestre.
 
Art. 5.
Funzioni dei diversi enti coinvolti nei piani
1. Alla esecuzione dei piani di cui all'art. 2 concorrono:
a) Ministero della salute;
b) commissione nazionale di coordinamento;
c) regioni e province autonome;
d) Istituto superiore di sanita' - Dipartimento di sanita' alimentare ed animale;
e) centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e comparate (CEA);
f) ASSONAPA;
g) istituti zooprofilattici sperimentali;
h) laboratorio gruppi sanguigni di Cremona e laboratorio Istituto zootecnico caseario della Sardegna;
i) aziende sanitarie locali.
2. Il Ministero della salute:
a) definisce le linee guida tecniche e organizzative del Piano nazionale a cui le regioni si attengono per la predisposizione dei singoli piani regionali;
b) adegua gli obiettivi del piano nazionale a quelli individuati dalla commissione europea nell'ambito dei piani di selezione, controllo e profilassi delle EST ovi-caprine;
c) assolve a tutti i debiti informativi richiesti dalle istituzioni comunitarie;
d) presenta alla commissione europea piani di selezione o di profilassi e controllo delle EST ai fini dell'ottenimento dei previsti cofinanziamenti comunitari di cui alla decisione n. 90/424/CEE;
e)puo' stipulare convenzioni con l'Istituto superiore di sanita' ai fini delle attivita' di cui al comma 6.
3. Presso il Ministero della salute e' istituita la Commissione nazionale di coordinamento, che si riunisce con frequenza almeno semestrale, costituita da:
a) un rappresentante del Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) un rappresentante dell'ASSONAPA;
d) un esperto dell'Istituto superiore di sanita' (ISS)- Dipartimento di sanita' alimentare ed animale;
e) un esperto del Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali (CEA) presso l'IZS di Torino;
f) due esperti rispettivamente dell'Istituto zooprofilattici sperimentali del Lazio e Toscana e dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna;
g) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni che attuino nei territori di competenza piani di selezione genetica per la resistenza alle EST o di profilassi e controllo;
4. La commissione di cui al comma 3 ha il compito di:
a) fornire al Ministero della salute il supporto tecnico per l'aggiornamento delle linee guida ed organizzative del piano nazionale;
b) provvedere a coordinare le attivita' delle singole regioni nell'ambito di attuazione dei singoli piani di selezione genetica o di profilassi e controllo verificandone al contempo la rispondenza agli obiettivi nazionali e comunitari;
c) provvedere a definire idonee strategie di divulgazione e promozione del piano nazionale;
d) adeguare gli schemi di selezione e le qualifiche degli allevamenti in funzione di eventuali nuove evidenze tecnico-scientifiche, epidemiologiche, dell'impatto di tali schemi sulla zootecnia nazionale o in ottemperanza a direttive comunitarie;
e) indicare e coordinare le metodiche atte alla identificazione individuale, alle modalita' di certificazione genetica del singolo capo e della qualifica acquisita dai greggi aderenti al piano nazionale;
f) fornire il supporto tecnico scientifico alle regioni nell'ambito della attuazione dei piani;
g) predisporre entro il 15 marzo di ogni anno, sulla base delle relazioni prodotte dalle commissioni di coordinamento regionali e dei report prodotti dal CEA, una relazione complessiva sull'andamento dei piani regionali e sui risultati conseguiti;
h) il funzionamento della commissione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Regioni e province autonome:
a) in funzione della realta' zootecnica locale predispongono piani regionali di selezione genetica o piani alternativi di profilassi e controllo per la resistenza alle EST;
b) gestiscono gli aspetti amministrativi e finanziari dei singoli piani;
c) assolvono ai debiti informativi di carattere finanziario ed epidemiologico richiesti dal Ministero della salute dal CEA e ISS;
d) incentivano l'adesione al piano da parte degli allevatori, coordinano e valutano la sua progressione con particolare riferimento alle eventuali problematiche insorte, risultati conseguiti in funzione delle scadenze previste nonche' il loro impatto sulla zootecnia regionale;
e) entro il 31 gennaio di ogni anno le regioni redigono una relazione sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti e la inviano alla commissione nazionale di coordinamento.
6. Istituto superiore di sanita':
a) fornisce il supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per l'attuazione del piano di selezione nazionale;
b) effettua le verifiche ispettive e tecniche finalizzate al rilascio delle autorizzazioni per i laboratori esterni al Servizio sanitario nazionale che effettuano le analisi genetiche;
c) valuta le diverse metodiche di analisi genetica utilizzabili nell'ambito del piano. Fornisce consulenza e supporto tecnico ai laboratori che effettuano le analisi;
d) organizza ring test finalizzati alla verifica della concordanza ed attendibilita' delle procedure analitiche utilizzate dai laboratori che eseguono analisi genetiche;
e) effettua controanalisi su campioni oggetto di contenzioso;
f) svolge attivita' ispettiva e di verifica nei laboratori che eseguono analisi genetiche di cui al presente decreto su specifica richiesta del Ministero della salute.
7. Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e comparate (CEA):
1) fornisce consulenza tecnico-scientifica al Ministero della salute e valuta nuove metodiche di genotipizzazione per verificare la possibilita' di miglioramento del piano nazionale in termini di accuratezza dei risultati, di rese e costi;
2) realizza e gestisce la BDNSG attraverso la raccolta, verifica e elaborazione dei dati provenienti dalle banche regionali;
3) fornisce i dati ufficiali relativi all'andamento del piano al fine di assolvere i debiti informativi a livello nazionale e comunitario;
4) predispone i tracciati record necessari all'aggregazione locale ed al trasferimento dalle banche dati regionali dei dati relativi ai singoli piani regionali al CEA;
5) produce per il Ministero della salute entro il 20 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre report periodici trimestrali riferiti allo stato di avanzamento del piano. Detti report contengono le seguenti informazioni:
1) numero di test effettuati per regione, per mese e per motivo di prelievo;
2) distribuzione degli allevamenti aderenti al piano per regione e per tipo;
3) distribuzione delle frequenze alleliche e genotipiche su base regionale e nazionale, per razza sesso e anno di nascita;
4) segnalazione di eventuali nuovi polimorfismi genetici e di altri codoni coinvolti nella resistenza alla malattia;
8. ASSONAPA:
1) e' responsabile del disegno, organizzazione e gestione degli aspetti tecnici relativi al piano di selezione nell'ambito dei greggi iscritti al libro genealogico secondo le linee guida di cui all'allegato I parte A e sotto il coordinamento dei servizi veterinari regionali competenti per territorio;
2) detiene la base dei dati relativa ai programmi di selezione genetica per la resistenza alle EST dei greggi iscritti al libro genealogico e ne trasmette mensilmente e comunque entro il quindicesimo giorno del mese successivo i dati alla Banca dati regionale di competenza;
3) tramite i veterinari e tecnici delle associazioni allevatori esegue i prelievi ufficiali di sangue e materiale biologico nei greggi iscritti ai libri genealogici per la esecuzione di prove genetiche necessarie alla attuazione del piano;
4) a tal fine, i veterinari e i tecnici di cui all'art. 1, comma 1, punto 5, verificano sotto la propria responsabilita' l'identificazione individuale del capo da sottoporre a genotipizzazione;
5) i tecnici e veterinari appartenenti alle associazioni allevatori utilizzano per l'invio dei campioni la scheda di cui all'allegato IV o una scheda equivalente contenente almeno le stesse informazioni.
9. Le aziende sanitarie locali, oltre ad adempiere alle specifiche disposizioni previste dai singoli piani regionali, svolgono i seguenti compiti:
a) accettano e archiviano le schede di iscrizione degli allevamenti aderenti ai piani regionali di cui all'allegato III;
b) verificano la corretta identificazione individuale dei capi appartenenti ai greggi sottoposti ai piani e di quelli sottoposti a genotipizzazione;
c) eseguono per quanto di competenza i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nei greggi soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato IV;
d) controllano il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato;
e) verificano i requisiti sanitari dei greggi ed effettuano l'attivita' di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST;
f) certificano la genetica dei singoli capi appartenenti a greggi iscritti LG, di alto merito genetico o commerciali e conferiscono le qualifiche di resistenza genetica ai dei greggi;
g) controllano il rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti ai greggi sottoposti ai piani.
 
Art. 6.
1. L'attivita' di genotipizzazione prevista dal presente decreto e' svolta da:
a) IZS del Lazio e Toscana - sezione di Roma, IZS della Sicilia - sezione di Palermo, IZS della Sardegna - sezione di Sassari e dall'IZS del Piemonte e Valle d'Aosta - sezione di Torino, con finanziamenti a carico degli stanziamenti previsti dalla legge 19 gennaio, n. 3;
b) laboratori gruppi sanguigni e laboratorio Istituto zootecnico caseario della Sardegna, autorizzati dal Ministero della salute previa verifica tecnica e parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita'.
2. Rimane salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di affidare l'attivita' di genotipizzazione ad ulteriori Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio gia' dotati delle attrezzature necessarie. A tali istituti viene riconosciuto un rimborso per i test effettuati nei limiti delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 7.
1. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sul capitolo 4391 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004 e sul corrispondente capitolo per i successivi esercizi quale anticipazione del cofinaziamento comunitario per l'esecuzione dei test di genotipizzazione e abbattimento degli animali sensibili da riassegnare da parte del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, al predetto capitolo sullo stato di previsione di spesa del Ministero della salute.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2004
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 58
 
Allegato I
PARTE A
Schema di selezione genetica nei greggi aderenti al piano

Principi generali del piano di selezione genetica.
1. Il piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile. Tuttavia, laddove questo favorira' la progressione del piano, potra' essere incentivata l'applicazione di schemi di selezione che comprendano l'impiego di riproduttori di sesso femminile. L'applicazione di tali schemi sara' subordinata alla valutazione delle commissioni regionali di coordinamento del piano.
Obiettivi del piano:
obiettivo del piano e' quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina al fine di:
a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini;
b) concorrere alla creazione di greggi a «basso rischio» di EST;
c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale.
L'incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso:
a) eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele;
b) incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al piano;
c) costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti (ARR/ARR), utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;
d) progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ negli allevamenti aderenti al piano.
2. Condizioni obbligatorie generali per i greggi partecipanti:
a) tutti gli allevamenti partecipanti al piano debbono essere ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale;
b) tutti i capi facenti parte dei greggi aderenti al piano sono identificati in maniera tale da garantire una duratura e precisa connessione tra il marchio identificativo dell'animale e la certificazione attestante il genotipo;
c) tutti gli allevamenti partecipanti al piano, di qualsiasi categoria, si impegnano ad introdurre esclusivamente montoni certificati e di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di selezione;
d) tutti gli animali con sintomatologia neurologica riferibile alle EST di eta' superiore ai 12 mesi nonche' tutti gli animali di eta' superiore ai 18 mesi morti negli allevamenti partecipanti al piano, sono denunciati all'autorita' sanitaria competente per territorio (ASL) e sottoposti agli accertamenti diagnostici per le EST (Test rapido) presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. In caso di esito positivo confermato dal CEA, il soggetto colpito, laddove non ancora genotipizzato, verra' sottoposto ad analisi genetica;
e) qualora, in seguito agli accertamenti effettuati su animali morti o sospetti, fosse confermata la presenza di EST in allevamento, si applicano le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di malattia;
f) in tutti gli allevamenti partecipanti al piano, tutti i maschi in eta' riproduttiva ad esclusione degli agnelli o agnelloni destinati al macello, sono sottoposti a prove di genotipizzazione;
g) i maschi portatori dell'allele VRQ devono essere macellati entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo; questi animali non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellati;
h) le femmine del gregge eventualmente genotipizzate per le quali risulti noto il genotipo recante l'allele VRQ devono essere macellate entro 30 giorni;
i) e' fatto divieto di usare a fini riproduttivi all'interno del gregge i montoni, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale, che non siano quelli certificati nell'ambito del programma.
3. Il piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi di montoni classificati - a seconda del genotipo - nelle seguenti classi di preferenza:

Genotipo|Riproduttori di 1ª classe --------------------------------------------------------------------- ARR/ARR |Suscettibilita' minima o nulla ---------------------------------------------------------------------
|Riproduttori di 2ª classe ---------------------------------------------------------------------
|Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. ARR/ARH |Si suppone tuttavia una suscettibilita' scarsa ---------------------------------------------------------------------
|Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. ARR/AHQ |Si suppone tuttavia una suscettibilita' scarsa --------------------------------------------------------------------- ARQ/ARR |Suscettibilita' scarsa ---------------------------------------------------------------------
|Riproduttori di 3ª classe --------------------------------------------------------------------- ARQ/ARQ |Suscettibilita' elevata --------------------------------------------------------------------- ARQ/AHQ |Suscettibilita' elevata ---------------------------------------------------------------------
|Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
|Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita' AHQ/AHQ |elevata ---------------------------------------------------------------------
|Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
|Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita' ARQ/ARH |elevata ---------------------------------------------------------------------
|Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
|Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita' ARH/ARH |elevata ---------------------------------------------------------------------
|Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
|Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita' AHQ/ARH |elevata ---------------------------------------------------------------------
|Divieto di impiego come riproduttori --------------------------------------------------------------------- VRQ/VRQ |Suscettibilita' elevata --------------------------------------------------------------------- VRQ/ARQ |Suscettibilita' elevata ---------------------------------------------------------------------
|Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. VRQ/ARH |Portatore dell'allele maggiormente suscettibile ---------------------------------------------------------------------
|Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. VRQ/AHQ |Portatore dell'allele maggiormente suscettibile ---------------------------------------------------------------------
|Suscettibilita' scarsa ma portatore dell'allele maggiormente VRQ/ARR |suscettibile

1) Razze con frequenza dell'allele ARR/> 40%:
a) per queste razze tenuto conto della elevata frequenza dell'allele ARR si prevede di mettere in atto uno schema di selezione che consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ARR nelle aziende senza pero' penalizzare eccessivamente i caratteri produttivi;
b) i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;
c) per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza e' indicativa e non vincolante per l'allevatore;
d) sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano ad esclusione dei montoni iscritti al LG, e' comunque consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende se provenienti da rimonta interna;
e) per i greggi aderenti, trascorsi massimo 5 anni dall'inizio dell'attuazione del piano, viene consentito soltanto l'utilizzo di montoni di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1.

Classe montoni |Razze con ARR > 40% 1 | Da allevamento iscritto al LG 2 | Da allevamento iscritto al LG 1 | Da allevamento di elevato merito genetico 2 | Da allevamento di elevato merito genetico 1 | Da allevamento commerciale o da rimonta interna 2 | Da allevamento commerciale o da rimonta interna 3 | Tra allevamenti LG o da rimonta interna

2) Razze con frequenza dell'allele ARR/< 40%:
a) per queste razze tenuto conto della bassa frequenza dell'allele ARR si prevede di effettuare uno schema di selezione che consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia del 40% di frequenza dell'allele ARR/ nei greggi coinvolti;
b) i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;
c) per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza e' indicativa e non vincolante per l'allevatore;
d) sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano ad esclusione tra greggi iscritti al LG mentre e' consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende solo se provenienti da rimonta interna;
e) per i greggi aderenti al piano, trascorsi massimo 7 anni, viene consentito l'utilizzo solo di arieti di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1.

Classe montoni |Razze con ARR < 40% 1 | Da allevamento iscritto al LG 1 | Da allevamento di elevato merito genetico 1 | Da allevamento commerciale o da rimonta interna 2 | Da allevamento iscritto al LG 2 | Da allevamento di elevato merito genetico 2 | Da allevamento commerciale o da rimonta interna 3 | Tra allevamenti LG o da rimonta interna

4) Modalita' di attuazione dell'acquisto di riproduttori.
Il piano vuole garantire il miglioramento dei caratteri di resistenza alle EST tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Pertanto, nell'ambito degli allevamenti aderenti al piano, l'acquisto di montoni di classe 1 e 2 provenienti da allevamenti commerciali aderenti e non aderenti al piano, e' consentita fintanto che la quota di greggi di elevato merito genetico di una determinata razza non abbia superato la soglia del 60% sul totale degli allevamenti presenti a livello regionale.
Tale regola e' valida a condizione che i greggi di elevato merito genetico siano comunque in grado di garantire una piena copertura dei fabbisogni del piano attraverso la disponibilita' di riproduttori che uniscano un elevato valore genetico complessivo, ai caratteri di resistenza alle EST. La limitazione all'acquisto dei riproduttori dai soli greggi ad elevato merito genetico e' soggetta alla autorizzazione della Commissione nazionale di coordinamento su richiesta delle Commissioni regionali e sulla scorta di riscontri oggettivi prodotti da questa.
Livelli di qualifica degli allevamenti.
Ogni gregge aderente al piano di selezione puo' accedere ad una delle seguenti qualifiche:

Livello I |Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR ---------------------------------------------------------------------
|Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un Livello II |allele ARR e montoni ARR/ARR ---------------------------------------------------------------------
|Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con Livello III|genotipo ARR/ARR ---------------------------------------------------------------------
|Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni Livello IV |recanti almeno un allele ARR --------------------------------------------------------------------- Livello V |Greggi aderenti al piano

5. Controlli nei greggi aderenti al piano:
1) prelievi con cadenza almeno annuale, sono effettuati in tutti i greggi iscritti al libro genealogico dai veterinari ufficiali delle ASL in azienda o al macello al fine di verificare la veridicita' dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;
2) campionamenti casuali sono effettuati nelle aziende aderenti al piano non iscritte al LG da parte dei veterinari ufficiali delle ASL al fine di verificare la veridicita' dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;
3) nel caso di greggi di livello I, test rapidi a campione sono effettuati su soggetti di eta' superiore ai 18 mesi per rilevare la eventuale presenza di EST;
4) le dimensioni e le modalita' di campionamento di cui al comma 2 e 3 saranno definite dal CEA sulla base dell'andamento dei dati disponibili al termine del primo anno di attuazione del piano e diffuse con apposita nota da parte del Ministero della salute.
PARTE B Requisiti minimi per la redazione di un piano di profilassi e controllo delle est ovine alternativo ai piani di selezione genetica
per la resistenza alle est.
1. Le regioni qualora intenzionate ad effettuare sul proprio territorio un piano di profilassi e controllo delle EST ovine alternativo ai piani di selezione genetica o diverso dallo schema di selezione nazionale devono presentare alla Commissione nazionale di coordinamento presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria uno schema di programma che includa obbligatoriamente nei greggi aderenti almeno l'effettuazione di test rapidi su tutti i soggetti sopra i 18 mesi venuti a morte e l'esame di tutti i soggetti di eta' superiore ai 12 mesi con sintomi neurologici riferibile alle EST
2. I piani presentati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) razza e dati sulla popolazione ovina soggetta al piano;
b) motivi che giustificano l'attuazione di un piano basato su criteri alternativi alla selezione genetica o diverso dallo schema di selezione nazionale con particolare riferimento alle frequenze genetiche osservate nella popolazione soggetta al piano;
c) analisi costi/benefici del piano, eventuali finanziamenti o premi per gli allevatori;
d) la zona geografica di applicazione;
e) sistema di identificazione utilizzato e modalita' di certificazione individuale e aziendale;
f) tipo di dati raccolti nel database;
g) modalita' di utilizzo dei riproduttori maschi ed eventuale costituzione di gruppi di monta;
h) misure di sorveglianza dei greggi con particolare riguardo ai controlli nelle aziende aderenti, alla movimentazione di soggetti in entrata ed uscita dalle stesse e al monitoraggio tramite utilizzo di test rapidi sulle categorie a rischio che devono prevedere almeno il controllo di tutti i soggetti sospetti di infezione di EST di eta' superiore ai 12 mesi o morti di eta' superiore ai 18 mesi;
i) le varie qualifiche applicabili alle aziende;
j) criteri utilizzati per consentire l'invio al macello dei soggetti provenienti dai greggi aderenti al piano e per l'utilizzo del latte per consumo umano;
k) le misure da adottare su animali e prodotti qualora vi sia il riscontro di un caso di EST nel gregge;
l) le misure da adottare nel caso l'azienda perda la qualifica riconosciuta;
m) le misure di controllo a campione per confermare lo status sanitario raggiunto dalle aziende.
 
Allegato II requisiti minimi relativi ai dati da inviare da parte delle regioni
alla banca dati nazionale
1. Ogni singola banca dati regionale deve contenere almeno i seguenti dati relativi ai piani di selezione genetica effettuati:
1) Anagrafica aziende partecipanti (eventualmente divise in due tabelle collegate):
proprietario o ragione sociale;
codice aziendale;
indirizzo (comune e provincia);
codice ASL di competenza;
coordinate geografiche (latitudine e longitudine);
categoria (greggi iscritte a LG, di elevato merito genetico o commerciali);
livello di qualifica;
specie allevate (con indicazione anche della eventuale presenza di caprini);
razze allevate;
numero di riproduttori maschi presenti per razza;
numero di riproduttori femmine presenti per razza;
numero di riproduttori maschi iscritti a LG per razza;
numero di riproduttori femmine iscritte a LG per razza.
2) Tabella individuale (singole analisi):
codice ASL di prelievo;
data di prelievo;
codice aziendale di allevamento;
codice aziendale (eventuale) di provenienza;
codice identificativo dell'animale;
codice del bolo o del microchip se impiegati;
motivo del prelievo (agnelli o montoni, femmine per gruppi di monta, animali del campione casuale di verifica, genotipizzazioni per la gestione di focolaio di scrapie);
data di nascita del capo;
sesso;
razza;
iscrizione a LG;
alleli;
protocollo di accettazione e identificativo individuale del campione;
data di accettazione;
data del rapporto di prova e responsabile della diagnosi;
destinazione del capo (con indicazione del codice aziendale di destinazione se venduto o del codice del macello se macellato).
2. I dati di cui al comma 1 sono inviati trimestralmente alla DBNSG utilizzando i tracciati record da questa predisposti che vengono diffusi con apposita nota del Ministero della salute entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
 
Allegato III

----> vedere Allegato a pag. 22 della G.U. <----
 
Allegato IV

----> vedere Allegato a pag. 23 della G.U. <----
 
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