Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 17 febbraio 2005
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimantari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 4 ottobre 1999 con il quale l'organismo «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva;
Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2002;
Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 settembre 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 12 febbraio 2003;
Visto il decreto 8 aprile 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 13 maggio 2003;
Visto il decreto 14 luglio 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 8 aprile 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2003;
Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2004;
Visto il decreto 22 aprile 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003 e 12 dicembre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 maggio 2004;
Visto il decreto 12 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003 e 22 aprile 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 settembre 2004;
Visto il decreto 13 dicembre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 12 luglio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2005;
Considerato che l'organismo «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;
Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva.
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2005
Il direttore generale: Abate
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone