Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Decadenza di taluni concessionari dalle concessioni per l'esercizio della raccolta per le scommesse sportive

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis);
Considerato che il concessionario Sport e Scommesse di Paglione Iole & C. S.n.c. titolare della concessione n. 3347 del comune di Padova, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
Tenuto conto che la societa' Sport e Scommesse di Paglione Iole & C. S.n.c., titolare della concessione n. 3347 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa, pur avendo dichiarato di aderire alle disposizioni di cui all'art. 39, comma 12-bis, della legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in data 7 giugno 2004, l'attivita' di raccolta delle scommesse sportive presso l'agenzia cod. 3347 sita in Padova, via Santa Lucia n. 85, 87 violando in tal modo l'art. 3, comma 6, della citata convenzione tipo;
Considerato che per la violazione sopra esposta, l'art. 21, comma 1, lettera d), della stessa convenzione prevede la decadenza dalla concessione;
Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione; .sp,
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' dichiarato decaduto il concessionario Sport e Scommesse di Paglione Iole & C. S.n.c., con sede legale in Vico Belledonne a Chiaia n. 6 - 80121 Napoli (Padova), dalla concessione n. 3347 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Padova.
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2005
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis);
Considerato che il concessionario Sport e Scommesse di Paglione Iole & C. S.n.c. titolare della concessione n. 3290 del comune di Ferrara, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
Tenuto conto che la societa' Sport e Scommesse di Paglione Iole & C. S.n.c., titolare della concessione n. 3290 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa, pur avendo dichiarato di aderire alle disposizioni di cui all'art. 39, comma 12-bis, della legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in data 31 maggio 2004, l'attivita' di raccolta delle scommesse sportive presso l'agenzia cod. 3290 sita in Ferrara, Via Piangipane violando in tal modo l'art. 3, comma 6, della citata convenzione tipo;
Considerato che per la violazione sopra esposta, l'art. 21, comma 1, lettera d), della stessa convenzione prevede la decadenza dalla concessione;
Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' dichiarato decaduto il concessionario Sport e Scommesse di Paglione Iole & C. S.n.c., con sede legale in vico Belledonne a Chiaia n. 6 - 80121 Napoli (Ferrara), dalla concessione n. 3290 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Ferrara.
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2005
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis);
Considerato che il concessionario Agenzia Ippica di Rovigo di Paglione Iole & C. S.n.c. titolare della concessione n. 3293 del comune di Este (Padova), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
Tenuto conto che la societa' Agenzia Ippica di Rovigo di Paglione Iole & C. S.n.c., titolare della concessione n. 3293 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa, pur avendo dichiarato di aderire alle disposizioni di cui all'art. 39, comma 12-bis, della legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in data 8 ottobre 2004, l'attivita' di raccolta delle scommesse sportive presso l'agenzia cod. 3293 sita in Este (Padova), via Padana Inferiore n. 13 violando in tal modo l'art. 3, comma 6, della citata convenzione tipo;
Considerato che per la violazione sopra esposta, l'art. 21, comma 1, lettera d), della stessa convenzione prevede la decadenza dalla concessione;
Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' dichiarato decaduto il concessionario Agenzia Ippica di Rovigo di Paglione Iole & C. S.n.c., con sede legale in vico Belledonne a Chiaia n. 6 - 80121 Napoli (Padova), dalla concessione n. 3293 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Este (Padova).
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2005
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis);
Considerato che il concessionario Sesterzi S.p.a. titolare della concessione n. 3715 del comune di Savigliano (Cuneo), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
Considerato che con nota prot. n. 2004/10538/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' dichiarato decaduto il concessionario Sesterzi S.p.a., con sede legale in via Vittor Pisani n. 8/A - 20124 Milano, dalla concessione n. 3715 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Savigliano (Cuneo).
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2005
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis);
Considerato che il concessionario Playbet S.r.l. titolare della concessione n. 3632 del comune di Foggia, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
Considerato che con nota prot. n. 2004/10483/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' dichiarato decaduto il concessionario Playbet S.r.l., con sede legale in via Verdi n. 18 - 80133 Napoli, dalla concessione n. 3632 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Foggia.
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2005
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis);
Considerato che il concessionario Playbet S.r.l. titolare della concessione n. 3629 del comune di Pomigliano d'Arco (Napoli), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
Considerato che con nota prot. n. 2004/10480/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' dichiarato decaduto il concessionario Playbet S.r.l., con sede legale in via Verdi n. 18 - 80133 Napoli, dalla concessione n. 3629 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Pomigliano d'Arco (Napoli).
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2005
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis);
Considerato che il concessionario Playbet S.r.l. titolare della concessione n. 3628 del comune di Qualiano (Napoli), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
Considerato che con nota prot. n. 2004/10479/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' dichiarato decaduto il concessionario Playbet S.r.l., con sede legale in via Verdi n. 18 - 80133 Napoli, dalla concessione n. 3628 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Qualiano (Napoli).
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2005
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis);
Considerato che il concessionario A.T.I. Casavacanze 2000 S.a.s. di Pruneddu Antonio & C. titolare della concessione n. 3082 del comune di Cagliari, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
Considerato che con nota prot. n. 2004/10237/COA/CPS del 2 marzo 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' dichiarato decaduto il concessionario A.T.I. Casavacanze 2000 S.a.s. di Pruneddu Antonio & C., con sede legale in via Marco Polo n. 5 Costa Rei - 09043 Muravera (Cagliari), dalla concessione n. 3082 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Cagliari.
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2005
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis);
Considerato che il concessionario Vespa Margherita Nunzia titolare della concessione n. 3060 del comune di Lucera (Foggia), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
Considerato che con nota prot. n. 2004/10231/COA/CPS del 2 marzo 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' dichiarato decaduto il concessionario Vespa Margherita Nunzia, con sede legale in via A. De Gasperi n. 20 - 71010 Rignano Garganico (Foggia), dalla concessione n. 3060 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Lucera (Foggia).
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2005
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis);
Considerato che il concessionario A.I.F. Agenzia Ippica Frosinone di Longhi A. & C. S.n.c. titolare della concessione n. 3053 del comune di Anagni (Frosinone), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
Considerato che con nota prot. n. 2004/10228/COA/CPS del 2 marzo 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' dichiarato decaduto il concessionario A.I.F. Agenzia Ippica Frosinone di Longhi A. & C. S.n.c., con sede legale in via Marittima n. 385/387 - 03100 Frosinone, dalla concessione n. 3053 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Anagni (Frosinone).
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2005
Il direttore generale: Tino

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Omissis);
Considerato che il concessionario Agenzia Ippica di Gallo Salvatore e Gallo Daniele & C. S.n.c. titolare della concessione n. 18 del comune di Bellaria (Rimini), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalle citate leggi numeri 326 e 350 del 2003;
Considerato che con nota prot. n. 2004/10145/COA/CPS del 27 febbraio 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle quote di prelievo relative all'anno 2003, scadute e non versate;
Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dalla convenzione;

E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' dichiarato decaduto il concessionario Agenzia Ippica di Gallo Salvatore e Gallo Daniele & C. S.n.c., con sede legale in via Cesare Pavese n. 15 - 47814 Bellaria-Igea Marina (Rimini), dalla concessione n. 18 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Bellaria (Rimini).
2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2005
Il direttore generale: Tino
 
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