Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 febbraio 2005 |
Decadenza della Napoli Bingo S.r.l. (ora Napoli Bingo S.p.A.) dall'assegnazione della concessione per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, di cui al decreto direttoriale 19 dicembre 2003. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni; Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera j) del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, nonche' degli ulteriori provvedimenti di assegnazione delle concessioni, i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro 150 giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, prorogati dall'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni; Considerato che l'assegnazione della concessione alla Napoli Bingo S.r.l. (successivamente trasformata in Napoli Bingo S.p.a.) di cui al plico di offerta n. 321, e' stata effettuata, in esecuzione della sentenza n. 8143/03 del T.A.R. per la Campania, con decreto direttoriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2003, nel quale e' richiamato l'obbligo di approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro 150 giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, con facolta' di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni; Considerato che la Napoli Bingo S.p.a. non ha provveduto, entro la scadenza del termine di 150 giorni decorrente dalla data di comunicazione ufficiale di aggiudicazione, ne' a richiedere il collaudo della sala-bingo di Portici, di cui al plico di offerta n. 321, ne' a richiedere la proroga del termine stesso, ai sensi dall'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni; Vista la lettera del 20 agosto 2004 spedita con raccomandata a/r il 23 agosto 2004 (cioe' dopo che sono decorsi 237 giorni dalla data di comunicazione ufficiale di aggiudicazione della concessione) con la quale la Napoli Bingo S.p.A., evidenziando, tra l'altro, «che nelle more dello svolgimento del contenzioso protrattosi per circa due anni, per fatto esclusivamente imputabile all'Amministrazione, la scrivente societa' ha perso la disponibilita' dell'immobile sito in Portici alla piazza Luigi Sapio n. 2» ha chiesto «il differimento del termine, per l'attivazione dell'attivita', non inferiore a mesi 18 a far data dall'accoglimento della presente istanza, al fine di reperire un nuovo locale nell'ambito di Napoli e Provincia, consentire all'Amministrazione la valutazione dello stesso nonche' procedere al relativo approntamento dei locali»; Considerato che la richiesta del differimento del termine di approntamento al collaudo delle sale-bingo, come evidenziato nel sopraindicato provvedimento in data 19 dicembre 2003 di assegnazione della concessione alla Napoli Bingo S.r.l., puo' essere richiesto nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni, ossia per un periodo massimo di 90 giorni e dietro pagamento della penale di 1000 euro al giorno e che, pertanto, la richiesta di differimento per un periodo indeterminato «non inferiore a mesi 18», tra l'altro inoltrata intempestivamente ben oltre la scadenza del termine di cui si richiede la proroga, non ha alcun presupposto normativo; Considerato che la richiesta di «valutazione» da parte dell'Amministrazione di un nuovo locale nel quale la Napoli Bingo S.p.A. intende approntare la sala-bingo e' attivita' non prevista dalla normativa che disciplina il rilascio delle concessioni per l'esercizio del Bingo ed e' in netto contrasto con le procedure ad evidenza pubblica; Considerato che non e' dimostrato che la perdita di disponibilita' del locale sito in Portici, alla piazza Luigi Sapio n. 2, e' dovuto «a fatto esclusivamente imputabile all'Amministrazione» come assertivamente dichiarato dalla Napoli Bingo S.p.A., e che, in ogni caso, quali che siano i motivi della perdita da parte della Napoli Bingo S.p.A. della disponibilita' di detti locali, i motivi stessi non possono costituire presupposto per l'accoglimento di istanze illegittime; Vista la lettera del 13 settembre 2004, prot. n. 2004/49449/COA/BNG, il cui contenuto si intende interamente richiamato, con la quale e' stata rigettata l'istanza della Napoli Bingo S.p.A. inoltrata con lettera del 20 agosto 2004, e con la quale e' stato conseguentemente comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990, l'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione della concessione in quanto la Napoli Bingo S.p.A. non ha provveduto ad approntare al collaudo la sala-bingo di cui all'offerta di gara contrassegnata con il numero 321, nei termini perentori stabiliti dal punto 13, lettera j) del bando di gara; Visti i relativi atti istruttori, in particolare la nota senza data, inviata con raccomandata del 21 ottobre 2004, con la quale la Napoli Bingo ripropone sostanzialmente le argomentazioni gia' svolte nell'istanza del 20 agosto 2004, il ricorso al T.A.R. per la regione Campania con il quale la Napoli Bingo S.p.A. chiede l'annullamento del provvedimento dell'Amministrazione del 13 settembre 2004, n. 2004/49449/COA/BNG, l'istanza senza data pervenuta il 3 dicembre 2004, con la quale viene reiterarta la richiesta di «procedere al sopralluogo dei locali ubicati in Napoli, alla via Santa Lucia, al fine di valutare le caratteristiche degli stessi» alla quale l'Amministrazione ha dato riscontro negativo con lettera raccomandata a/r del 23 dicembre 2004, prot. n. 2004/71459/COA/BNG in quanto trattasi di attivita' non prevista dalla normativa vigente, nonche' la diffida, pervenuta il 18 febbraio 2005, con la quale la Napoli Bingo S.p.A., nonostante sia ancora pendente il sopraindicato ricorso innanzi al T.A.R. per la Campania proposto dalla stessa, invita l'Amministrazione a voler concludere il procedimento avviato con la lettera del 13 settembre 2004, prot. n. 2004/49449/COA/BNG; Decreta: Art. 1. La Napoli Bingo S.r.l. (ora Napoli Bingo S.p.A.) e' decaduta dall'assegnazione della concessione di cui al decreto direttoriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2003, non avendo provveduto ad approntare al collaudo la sala-bingo di cui all'offerta di gara contrassegnata con il numero 321, nei termini perentori stabiliti dal punto 13, lettera j) del bando di gara ne' a richiedere la proroga dei termini stessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Roma, 22 febbraio 2005 p. Il direttore generale: Tagliaferri |
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