IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione 1° ottobre 2003, n. 3506, con il quale e' stata sospesa, tra l'altro, la validita' del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sanvito» in comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone), in quanto la societa' titolare non aveva fatto pervenire la certificazione analitica richiesta con apposita raccomandata in data 12 giugno 2003; Considerato che la societa' interessata ha provveduto, con nota pervenuta il 29 novembre 2004, a fornire la certificazione analitica relativa all'analisi chimica e microbiologica effettuata su un prelievo di campioni di acqua minerale «Sanvito» in data 15 settembre 2004; Visto il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 27 gennaio 2005, in merito alla certificazione analitica suddetta; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. 1. Per le motivazioni espresse in premessa e' ripristinata la validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sanvito», in comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone). Il presente decreto sara' trasmesso alla societa' titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. Roma, 8 febbraio 2005 Il direttore generale: Greco |