Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 febbraio 2005
Disciplina, per il triennio 2005/2007, dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale, in attuazione dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e, in particolare, l'art. 8, comma 3, concernente il blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa;
Visto l'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ove e' stabilito che per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della normativa di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente;
Visto il comma 4 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997 che autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a disporre, con determinazioni dirigenziali, deroghe ai vincoli di cui sopra;
Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della legge n. 449 del 1997 all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della legge n. 449 del 1997 in materia di concessione delle relative deroghe;
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui al richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388 del 2000;
Visto l'art. 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel modificare l'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002, dispone che per gli anni dal 2005 al 2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato - inseriti nell'elenco 1 allegato alla predetta legge n. 311 del 2004 - non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti di tesoreria statale superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento;
Considerato che il medesimo comma 18 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 esclude dal vincolo dei prelevamenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a., le agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i conti accesi ai sensi dell'art. 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione di cui all'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonche' i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento;
Visto il comma 19 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 che, nell'autorizzare il Ministero dell'economia e delle finanze a disporre, con determinazioni dirigenziali, e per effettive e motivate esigenze, deroghe ai vincoli dei prelevamenti di cui sopra, prevede che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite;
Visto l'elenco 1 allegato alla predetta legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 che, in particolare, conferma, per il triennio 2005-2007 l'applicazione della normativa sul fabbisogno finanziario delle universita' statali e dei principali enti pubblici di ricerca di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto n. 3484 del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2003, con il quale sono stati disciplinati i prelevamenti di cassa degli enti e delle amministrazioni titolari dei conti di tesoreria statale, per il triennio 2003-2005, in attuazione dell'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002;
Vista la circolare di questo Ministero n. 18 del 17 aprile 2002, in materia di programmazione dei flussi di cassa;
Considerato che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria hanno effettuato nel corso dell'anno 2004 prelevamenti di limitato ammontare dai conti medesimi;
Ritenuta l'opportunita' di concedere, relativamente ai predetti enti ed amministrazioni, cosi' come gia' previsto per gli scorsi anni, una autorizzazione di deroga al vincolo bimestrale stabilito dalla normativa in parola per i prelevamenti da effettuarsi nel corso di ciascun anno del triennio 2005-2007, in considerazione del limitato impatto in termini di fabbisogno della finanza pubblica;
Considerata la necessita' di emanare le occorrenti disposizioni per l'applicazione dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 311 del 2004, che sostituiscono quelle recate dal decreto n. 3484 del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2003;
Decreta:
Art. 1.
Destinatari della normativa
1. I soggetti titolari di conti correnti e contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) non possono effettuare, nel triennio 2005-2007, prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.
2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la tesoreria dello Stato di cui all'elenco 1 allegato alla legge n. 311 del 2004, fatta eccezione per:
a) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
b) i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane, le unioni di comuni, nonche' i consorzi cui partecipano gli enti locali;
c) gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita', le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Associazione italiana della croce rossa, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, i servizi di assistenza sanitaria ai naviganti, l'Agenzia italiana del farmaco e l'agenzia per i servizi sanitari regionali;
e) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, le agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
f) i conti del Ministero dell'economia e delle finanze relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a.;
g) i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, nonche' i conti intestati ai fondi di rotazione o ai loro gestori;
h) i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione dei titoli di spesa non andati a buon fine, nonche' quelli istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento;
i) i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle universita', i cui conti risultano ancora aperti al 31 dicembre 2004.
 
Art. 2.
Deroghe annuali
1. Gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, che nel corso dell'anno 2004 hanno effettuato prelevamenti complessivi dai propri conti di tesoreria non superiori a 10 milioni di euro, sono autorizzati ad effettuare nel corso dell'anno 2005 prelievi dai propri conti di tesoreria in deroga al limite del 102 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente. Tale autorizzazione e' estesa per gli anni 2006 e 2007 a favore degli enti e amministrazioni che nel corso degli anni 2005 e 2006 abbiano effettuato prelevamenti non superiori al limite di 10 milioni di euro annui.
2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a riassorbire le eccedenze di spesa bimestrali rispetto al limite del 102 per cento entro la fine dell'anno di riferimento. Nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonche' le spese indifferibili dalla cui mancata effettuazione derivi un danno. Gli organi di controllo interno (collegio sindacale o dei revisori dei conti) vigilano sulla corretta applicazione del presente comma, dando comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS - IGEPA e IGF, entro il 31 gennaio degli anni 2006, 2007 e 2008, delle eventuali eccedenze di spesa non riassorbite entro la fine dei rispettivi anni precedenti.
 
Art. 3.
Deroghe bimestrali
1. Per gli anni dal 2005 al 2007 i soggetti interessati indicati nell'art. 1, comma 1, con esclusione di quelli di cui all'art. 2, qualora prevedano che i prelevamenti da disporre per ciascun bimestre nei limiti del 102 per cento di quelli cumulativamente disposti alla fine del corrispondente bimestre dell'anno precedente non assicurino la integrale copertura del fabbisogno, tenuto anche conto della utilizzazione di eventuali entrate proprie non affluite in tesoreria, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo predetto per effettive e motivate esigenze.
2. Le deroghe sono concesse con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego, totale o parziale, e' disposto con analogo provvedimento dirigenziale.
3. Per le universita' statali e per i principali enti pubblici di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale di fisica della materia, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) la concessione delle deroghe e' subordinata alla compatibilita' con l'obiettivo di fabbisogno finanziario attribuito a ciascun ente, ai sensi dell'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004.
4. Le richieste di deroga, da predisporre in conformita' degli allegati modelli n. 1 e n. l-bis, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono pervenire ai fax n. 06/47614215 e/o n. 06/4826063 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA. Alle richieste di deroga devono essere allegate apposite attestazioni conformi agli allegati modelli n. 2 e n. 3 (quest'ultimo da utilizzare esclusivamente dalle universita' e dai principali enti pubblici di ricerca ai quali si applica l'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004) debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente interessato o dal soggetto titolare del conto di tesoreria. Le determinazioni dirigenziali concessive della deroga sono trasmesse esclusivamente al fax dell'ente indicato nella richiesta di deroga.
5. Le deroghe devono essere richieste allorche' si manifesti l'esigenza di dover prelevare dai conti di tesoreria importi in esubero rispetto al limite stabilito dalla norma e devono essere trasmesse entro il giorno 10 del secondo mese di ciascun bimestre; entro il successivo giorno 20 devono essere trasmesse eventuali richieste suppletive. Le deroghe bimestrali devono essere utilizzate esclusivamente per i prelevamenti da disporre nei conti di tesoreria nel bimestre oggetto della deroga.
6. Qualora le predette deroghe dovessero pervenire successivamente ai suddetti termini temporali, le stesse potranno avere ulteriore corso solo se non comportino elementi di turbativa alla politica di liquidita'. Nelle more del provvedimento di autorizzazione o diniego possono essere eseguiti solo i pagamenti per le retribuzioni al personale dipendente, per le ritenute erariali, per le imposte dirette e indirette, per i contributi previdenziali e assistenziali e per le ordinanze di somme pignorate.
7. Gli enti trasmettono al proprio cassiere o tesoriere copia delle richieste di deroga con la relativa attestazione nonche' copia del provvedimento concessivo della deroga. I cassieri ed i tesorieri non devono eseguire, in assenza di richiesta di deroga e salve le eccezioni di cui al comma 6, i pagamenti richiesti dall'ente qualora determinino esuberi rispetto ai limiti di prelevamento stabiliti dalla norma, pur in presenza di disponibilita' nei conti di tesoreria, e non possono altresi' attivare le anticipazioni di tesoreria contrattualmente pattuite. I cassieri e i tesorieri non devono eseguire pagamenti che determinino eccedenze di prelievi rispetto ai limiti derivanti dalle deroghe concesse e sono direttamente responsabili per i pagamenti eseguiti in difformita' di quanto sopra disposto.
8. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga in un bimestre debbono essere riassorbite nel corso dei bimestri successivi e, in ogni caso, entro la fine dell'anno di riferimento. Nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste da leggi o da contratti perfezionati, nonche' le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. Gli organi di controllo interno (collegio sindacale o dei revisori dei conti) vigilano sulla corretta applicazione del presente comma, e ne danno comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, IGEPA e IGF, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno con riferimento, rispettivamente, alle deroghe autorizzate nel primo e nel secondo semestre dell'anno precedente.
9. I pagamenti degli enti effettuati con anticipazioni del proprio tesoriere o cassiere non rilevano agi effetti del presente decreto, mentre il prelevamento dai conti di tesoreria per estinguere in tutto o in parte l'anticipazione concorre al raggiungimento del limite del 102 per cento. Se nel corso del bimestre per il quale si chiede la deroga si prevede la riscossione del contributo pubblico occorrente per estinguere in tatto o in parte l'anticipazione, tale circostanza deve essere indicata nella attestazione e la deroga deve essere comprensiva dell'importo occorrente per la estinzione, totale o parziale, dell'anticipazione; il rimborso totale o parziale dell'anticipazione, con utilizzazione integrale della deroga, rimane condizionato alla riscossione del contributo nel bimestre considerato.
 
Art. 4.
Amministrazioni dello Stato
1. Quanto disposto dal presente decreto si applica ai prelevamenti delle amministrazioni dello Stato, salvo quanto verra' successivamente disposto ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge n. 311 del 2004. I titolari dei conti di tesoreria sono responsabili del rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto.
 
Art. 5.
Efficacia
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono abrogate, a decorrere dalla data di pubblicazione, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 3484 del 31 gennaio 2003, attuative dell'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
Roma, 21 febbraio 2005
Il Ministro: Siniscalco
 
Modello n. 1
SCHEMA DI ISTANZA ORDINARIA

Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento ragioneria
generale dello Stato I.Ge.P.A.
Ufficio 5° - fax 0647614215
064826063

Il sottoscritto...., legale rappresentante...., titolare del conto di tesoreria n. ........... aperto presso....;
Visto il disposto di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel confermare, per il triennio 2005-2007, i vincoli ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, e la possibilita' di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, ha previsto che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite;
Visto il decreto ministeriale n. ........... del.... attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 311 del 2004;
Chiede che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato fino al bimestre...., dell'anno.... venga fissata in complessivi Euro...., come specificato nell'allegata attestazione (punto 5), impegnandosi a riassorbire tale eccedenza nel corso dei successivi bimestri del corrente anno.
Data ..........
Firma......... fax n. ............... tel. n. ..............

Modello n. 1-bis
SCHEMA DI ISTANZA SUPPLETIVA

Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento ragioneria
generale dello Stato I.Ge.P.A.
Ufficio 5° - fax 0647614215
064826063

Il sottoscritto...., legale rappresentante...., titolare del conto di tesoreria n. ........... aperto presso....;
Visto il disposto di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel confermare, per il triennio 2005-2007, i vincoli ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, e la possibilita' di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, ha previsto che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite;
Visto il decreto ministeriale n. ............ del.... attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 311 del 2004;
Vista l'istanza di deroga gia' presentata per il corrente bimestre ............................ dell'anno .........................;
Considerato che sono insorte necessita' di effettuare nuovi pagamenti in precedenza non noti per complessivi Euro.... come specificato nell'allegata attestazione che ricomprende (o non ricomprende) i dati di deroga gia' trasmessi;
Chiede che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato fino al bimestre.... dell'anno...., venga fissata in complessivi Euro...., come specificato nell'allegata attestazione (punto 5), impegnandosi a riassorbire tale eccedenza nel corso dei successivi bimestri del corrente anno.
Data ..............
Firma............ fax n. ............. tel. n. ............

Modello n. 2
da allegare all'istanza
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto...., legale rappresentante...., titolare del conto di tesoreria n. ........... aperto presso....;
Visto il disposto di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel confermare, per il triennio 2005-2007, i vincoli ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, e la possibilita' di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, ha previsto che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite;
Visto il decreto ministeriale n. ............ del .... attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 311 del 2004;
Dichiara:
1) che fino al bimestre.... dell'anno precedente a quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per Euro...., (al netto delle operazioni di girofondi e/o giroconti per Euro....) il cui 102% e' pari a Euro........................ (a);
2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno.... fino al bimestre precedente a quello corrente, sono stati di complessivi Euro...., al netto di girofondi e/o giroconti per Euro....(b);
3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre.... .......... e' pari a Euro ..........................(c);
4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre ........................dell'anno ..................l>risultano pari a complessivi Euro.......................................di cui: (d);
per le spese e per le retribuzioni nette del personale Euro....;
per le seguenti altre necessita', non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali Euro ......... b) ritenute fiscali Euro ......... c) utenze Euro ......... d) obbligazioni giuridicamente perfezionate Euro ......... e) stato avanzamento lavori Euro ......... f) rate di ammortamento mutui Euro ......... g) progetti comunitari Euro ......... h) ordinanze di somme pignorate Euro .........

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessivi Euro.... e del plafond di cui al punto 3) pari a Euro.... rimangono da coprire eccedenze per Euro .............................. (e);
6) di prevedere la riscossione del contributo pubblico di Euro.... in costanza di un'anticipazione presso il tesoriere per Euro ....................
Data ............
Firma ...........

Modello n. 3
da allegare all'istanza
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto...., legale rappresentante...., titolare del conto di tesoreria n. ........... aperto presso....;
Visto il disposto di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel confermare, per il triennio 2005-2007, i vincoli ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, e la possibilita' di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, ha previsto che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite;
Visto l'art. 1, comma 57, della predetta legge n. 311 del 2004 che, in particolare, conferma per il triennio 2005-2007, l'applicazione della normativa sul fabbisogno finanziario delle universita' statali e dei principali enti pubblici di ricerca di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto ministeriale n. .............. del .... attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 311 del 2004;
Vista la nota n. .............. del.... del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (o il decreto n. ............ del ....del Ministero dell'economia e delle finanze per i principali enti pubblici di ricerca) con il quale e' stato determinato il fabbisogno programmato per l'anno.... per questa universita' (o ente di ricerca) in complessivi Euro ..................... (A);
Dichiara:
1) che fino al bimestre.... dell'anno precedente a quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per euro.........., (al netto delle operazioni di girofondi e/o giroconti per Euro ........................) il cui 102% e' pari a Euro ......................... (a);
2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno.... fino al bimestre precedente a quello corrente sono stati di complessivi Euro...., al netto di girofondi e/o giroconti per Euro....(b);
3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre.... .......... e' pari a Euro .......................... (c);
4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre.... dell'anno ....risultano pari a complessivi Euro.... di cui (d);
per le spese e per le retribuzioni nette del personale Euro....;
per le seguenti altre necessita', non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali Euro ........ b) ritenute fiscali Euro ........ c) utenze Euro ........ d) obbligazioni giuridicamente perfezionate Euro ........ e) stato avanzamento lavori Euro ........ f) rate di ammortamento mutui Euro ........ g) progetti comunitari Euro ........ h) ordinanze di somme pignorate Euro ........ i) trasferimenti ad altri atenei Euro ........

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessivi Euro.... e del plafond di cui al punto 3) pari a Euro.... rimangono da coprire eccedenze per Euro .............................. (e);
Dichiara inoltre
6) che tenuto conto dei pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre, per un ammontare pari a Euro.... (punto 4), e delle entrate proprie complessive previste per lo stesso periodo, per un ammontare di Euro...., il fabbisogno finanziario utilizzato con la presente richiesta di deroga ai prelevamenti e' pari a Euro ..............................;
7) che la richiesta di utilizzo del fabbisogno di cui al punto 6 e' coerente con l'obiettivo programmato per l'intero anno definito dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (dal Ministero dell'economia e delle finanze per i principali enti pubblici di ricerca).
Data ...........
Firma ..........
(A) Da compilare solo dopo l'assegnazione a ciascuna universita' (o ente di ricerca) del fabbisogno finanziario 2005.
NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI NUMERI 2 E 3
(a) Al punto 1) deve essere indicata la somma dei prelevamenti dal conto di tesoreria effettuati negli anni 2004 (2005 e 2006) fino al bimestre corrispondente per il quale si chiede la deroga, al netto delle operazioni relative a girofondi e/o giroconti.
(b) Al punto 2) devono essere indicati i prelevamenti complessivamente e cumulativamente disposti sul conto di tesoreria fino al bimestre antecedente a quello della richiesta di deroga al netto delle operazioni relative a girofondi e/o giroconti; il punto 2) deve essere compilato a decorrere dal secondo bimestre.
(c) Al punto 3 deve essere indicato il limite di prelevamento per il bimestre oggetto della richiesta della deroga e si ottiene come mera differenza tra i precedenti punti 1 e 2). Nel caso in cui il punto 2) risultasse maggiore del punto 1) tale risultato dovra' essere indicato con segno negativo e deve essere aggiunto all'importo dei pagamenti previsti per il bimestre oggetto di deroga.
(d) Al punto 4 fra le spese per le retribuzioni al personale sono da comprendere anche i compensi agli organi istituzionali, mentre tra le obbligazioni giuridicamente perfezionate possono ricomprendersi i trasferimenti in favore di organismi minori purche' essenziali per il funzionamento di tali enti.
(e) Al punto 5) e' opportuno precisare che:
le entrate proprie da indicare sono esclusivamente quelle previste al di fuori del sistema di tesoreria unica (c/c corrente bancario, c/c postale, denaro liquido, ecc.);
l'importo di cui al punto 3) deve essere comunque indicato anche se di segno negativo;
le eccedenze da coprire sono costituite dalla differenza tra gli importi riportati ai punti 3 e 4 al netto delle entrate proprie. Qualora l'importo del punto 3 risulti negativo, lo stesso si somma a quello del punto 4, sempre al netto delle entrate proprie.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone